Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4511 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. un., 11/02/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17932/2020 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICA PORCU;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE DEI CONTI – II SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 16/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte voglia rigettare il

ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Procura Regionale per la Sardegna ha convenuto in giudizio P.M., ex dipendente a tempo determinato della Provincia di Nuoro nel periodo 2009-2010, attribuendole di avere indebitamente percepito proventi da talune attività libero professionali, non autorizzate, svolte in costanza del rapporto di impiego e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari ai compensi indebitamente percepiti aliunde e non riversati all’amministrazione;

2. la locale sezione regionale della Corte dei Conti ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in accoglimento della relativa eccezione preliminarmente formulata dalla convenuta;

3. la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 362 del 2019, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, rinviando alla sezione regionale per la Sardegna per la decisione nel merito;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.M. sulla base di unico articolato motivo;

5. la Procura generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso;

6. P.M. ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore;

2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia;

3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l’art. 391 c.p.c., comma 2, conferisce al giudice dichiarante l’estinzione la facoltà e non l’obbligo di condannare alle spese;

4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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