Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4510 del 26/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4510 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso
ricorso iscritto al n. 19435/2012 R.G. proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università

e della

Ricerca

(C.F.

80185250588), in persona del ministro pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12.
– ricorrente contro
Fallimento della Telsey s.p.a., in liquidazione (C.F. 02381770267), in
persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Renato Pastorelli e Tommaso Manferoce, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Vescovio 21.
– controricorrente avverso
il decreto del Tribunale di Treviso depositato il giorno 19 luglio 2012,
nel procedimento iscritto al n. 210/2012 r.g.

(

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mauro
Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA

respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Telsey
s.p.a., in liquidazione, promossa dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR), sulla sua domanda di
insinuazione al passivo, con il rango privilegiato, delle somme dovute
a seguito della revoca del finanziamento concesso alla società fallita,
nonché per gli interessi di mora spettanti a titolo risarcitorio.
Il tribunale ritenne che la revoca del finanziamento alla fallita
fosse stata disposta solo successivamente alla sua dichiarazione di
fallimento, non spettando quindi alcun diritto al risarcimento del
danno, trattandosi di contratto pendente all’epoca dell’apertura del
concorso; soggiunse che non poteva essere riconosciuto il rango
privilegiato sulle somme ammesse al passivo, poiché esso trovava
fondamento in una norma contenuta in un decreto ministeriale
anziché in una legge dello Stato.
Avverso il detto decreto il MIUR ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi; il fallimento della Telsey s.p.a., in
liquidazione, ha depositato controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il MIUR violazione dell’art. 4,
comma 18, del d.m. 8 agosto 1997, n. 954, poiché la revoca del
finanziamento poteva essere disposta, proprio a causa
dell’intervenuta dichiarazione di fallimento del beneficiario, soltanto
dopo l’apertura della procedura concorsuale.

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Il Tribunale di Treviso, con decreto depositato il 12 luglio 2012,

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 9, comma 5,
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e
dell’art. 12, comma 2, del d.m. n. 954 del 1997, avendo il giudice di
merito erroneamente ritenuto non spettante il privilegio generale
previsto dalla vigente normativa in tema di finanziamenti agevolati

2. Il primo motivo è fondato.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, dal tenore
della disposizione dell’art. 72 I.fall. – nel testo introdotto dalla legge
del ’42 – si desume il principio secondo cui lo scioglimento del
rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento,
non giustifica l’insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto
al risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata interruzione del
rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti
verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale
principio si ricollega l’art. 55 I.fall., il quale, disponendo che i crediti
sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l’importo esistente alla
data di apertura della procedura, esclude la possibilità di riconoscere,
agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa
contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a
situazioni determinatesi prima di tale momento (Cass. 04/09/2009, n.
19219; Cass. 25/02/2002, n. 2754).
E l’art. 72, comma quinto, I.fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, proprio in applicazione dei suddetti principi,
stabilisce oggi che soltanto l’azione di risoluzione del contratto
promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente,
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, soggiungendo il comma
sesto del medesimo art. 72, che sono “inefficaci le clausole negoziali
che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”.
Occorre tuttavia considerare che in materia di contributi e
sovvenzioni pubbliche, chiamate a stabilire il riparto di giurisdizione
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per la ricerca.

tra giudice ordinario e amministrativo, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno precisato che l’Amministrazione, nel revocare il
c:ontributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del
soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale,
ma si limita ad accertare, con la cessazione dell’attività
imprenditoriale (per intervenuto fallimento), il venir meno di un

presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge (Cass. s.u.
20/07/2011, n. 15867).
Dunque, non potendosi ragionevolmente pretendere che il mero
accertamento di quello che è uno dei presupposti legali per la revoca

del finanziamento – id est la soggezione del soggetto beneficiario ad
un procedura concorsuale -, debba intervenire addirittura prima
dell’evento medesimo, deve concludersi che la revoca del
finanziamento pubblico, giustificata appunto dalla dichiarazione di
fallimento del destinatario delle provvidenze pubbliche, risulta sempre
cipponibile al curatore fallimentare, ancorché sia stata disposta com’è del resto inevitabile – sempre dopo l’apertura del concorso tra i
creditori.
Conformemente all’orientamento già recentemente espresso da
cuesta Sezione (Cass. 31/05/2017, n. 13751), deve allora
pronunciarsi il seguente principio di diritto: “La revoca dei contributi
pubblici in favore delle imprese, disposta dall’Amministrazione a
causa della dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiata, ha
natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni
per la permanenza del beneficio; sicché essa resta opponibile alla
massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di
fallimento dell’impresa”.
Nella vicenda di cui si discute, poi, è incontroverso che l’art. 4,
comma 18, del d.m. 8 agosto 1997, n.

954-Nuove modalità

procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli
interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata 4 di 8

,

disciplina ratione temporis applicabile ai progetti, quale quello della
Telsey s.p.a., presentati fino al trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella G.U. (risalente al 18.1.2001) del d.m. 8 agosto
2000 n.

593-Modalità procedurali per la concessione delle

agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297

dell’Amministrazione nel caso in cui il contraente “nell’ulteriore corso
delle attività contrattuali (…) risulti in procedura concorsuale”.
Dunque, deve ritenersi che la revoca del finanziamento disposta
cpn decreto ministeriale adottato il 28.12.2011, dopo la dichiarazione
di fallimento della Telsey s.p.a. risalente al precedente 5.8.2011,
fosse pienamente opponibile alla massa; con il risultato che spetta al
ministero revocante il risarcimento del danno per il venire meno delle
condizioni di ammissione al beneficio, come determinato in seno al
ridetto contratto di finanziamento.
3. Anche il secondo motivo è fondato.
Va ricordato che in tema di finanziamenti pubblici per la ricerca,
già l’art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istituì il c.d. “Fondo
speciale per la ricerca applicata” presso l’Istituto Mobiliare Italiano
(l MI), che lo avrebbe amministrato con le modalità proprie
dell’istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi con il
Ministro del tesoro.
Successivamente, l’art. 6, comma 6, del d.l. 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, stabilì che i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati in virtù della disciplina prevista per
il detto “Fondo speciale”, fossero assistiti da “privilegio generale che
prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante,
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio

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prevedeva la revoca della sovvenzione pubblica da parte

non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di
pubblicità.”
Siffatta disciplina venne ribadita, in sede attuativa, dal ricordato
d.m. 8 agosto 1997, n. 954, che all’art. 12, comma 2, si limitò a
ripetere alla lettera il dettato legislativo: “Ai sensi dell’art. 6, comma

modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai
finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 2, comma II, della legge n.
46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
,gustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c., fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
Il d.lgs. 27 luglio 1999, n.

297-Riordino della disciplina e

snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori (oggi integralmente abrogato dall’art. 63 del d.l. 22 giugno
2012 n.83 Misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), poi, innovando
radicalmente la disciplina in materia, affidò invece direttamente al
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(MURST) – attualmente il MIUR – l’erogazione dei finanziamenti
agevolati alle imprese.
Più precisamente, l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1999, di
tenore esattamente identico all’art. 6, comma 6, del d.l. n. 32 del
1995, stabilì che “I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi
del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su
ocini titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis
del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi”.
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6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza

L’art. 9 del detto decreto legislativo, inoltre, introdusse una
complessa disciplina transitoria; in particolare, per quello che qui
ancora rileva, il comma 4 del ridetto art. 9 fissò l’abrogazione, a
decorrere dall’entrata in vigore del primo fra i decreti non
regolamentari adottati dal MURST previsti dall’art. 6, comma 2, del

1968 – che come visto aveva istituito il “Fondo speciale per la ricerca
a Dplicata” -, sia dell’art. 6, comma 6, del d.l. n. 32 del 1995, in forza
del quale godevano del privilegio generale mobiliare i crediti derivanti
dai finanziamenti erogati attraverso il detto Fondo.
È noto, infine, che il primo decreto non regolamentare ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1999, fu adottato dal
MURST, con d.m. 8 agosto 2000 n. 593 Modalità procedurali per la

concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297 (pubblicato come visto sulla G.U. del 18.1.2001,
n. 14), che ancora una volta, all’art. 19, comma 2, ribadì la natura
privilegiata dei medesimi crediti oggi vantati dal MIUR:

“Ai sensi

dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 297/99, i crediti
nascenti dai contributi di cui al comma precedente sono assistiti da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c. c., fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
Così ricostruito il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti per
cui è lite, va anzitutto rilevato che – a differenza di quanto sostenuto
dal Ministero ricorrente – nella vicenda all’esame non trova
a Dplicazione l’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della I. 15 marzo 1997, n. 59, essendo già vigente, al momento in cui
venne erogato dal MIUR il finanziamento in favore della fallita Telsey
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medesimo decreto legislativo, sia dell’art. 4 della legge n. 1089 del

s.p.a. (25.6.2003), l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1999,
ferma restando peraltro l’applicabilità del d.m. n. 954 del 1997,
trattandosi di progetto presentato prima che divenisse efficace il d.m.
n. 593 del 2000 (si veda il citato art. 23 di quest’ultimo decreto
ministeriale).

invocato dall’Amministrazione, spettando a quest’ultima, per i
finanziamenti erogati alle imprese in favore della ricerca scientifica, il
privilegio generale mobiliare riconosciuto dalla legge vigente al
momento dell’erogazione del mutuo (il ridetto art. 4, comma 3, del
d.lgs. n. 297 del 1999); mentre assumono un valore meramente
confermativo del chiaro dettato della legge, le disposizioni (prima
l’art. 12, comma 2, del d.m. n. 954 del 1997 e poi l’art. 19, comma 2,
del d.m. n. 593 del 2000) contenute nei decreti ministeriali di
attuazione della disciplina di volta in volta divenuta applicabile nel
corso degli anni.
4. In definitiva, accolti tutti i motivi del ricorso, nei limiti di cui
in motivazione, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio
al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, che statuirà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi
accolti e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017
Il Presidente

Dunque, ha errato il Tribunale di Treviso nell’escludere il privilegio

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