Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4510 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12266-2006 proposto da:

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA “SALVAGGIO VINCENZO &

TOLA

SALVATORE”, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato CIPOLLONE LINDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCALONE FILIPPO ALBERTO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO e ROSSI ANDREA,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1226/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/01/2006 r.g.n. 1915/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale DOTT.

IGNAZIO PATRONE, che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare

sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma

2, per manifesta infondatezza del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19.12.1996 l’Inail proponeva azione di regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10 e 11 nei confronti dell’associazione temporanea di imprese “Salvaggio Vincenzo e Tola Salvatore” al fine di ottenere il rimborso della somma di L. 214.270.332 corrispondente al costo delle prestazioni erogate ai superstiti di P.F., dipendente dell’associazione, deceduto il (OMISSIS), a seguito di infortunio sul lavoro ascrivibile a S.V. e S.A., imputati del delitto di cui all’art. 589 c.p. in un giudizio penale definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

L’Associazione di imprese si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che mancava la prova della responsabilità del datore di lavoro per il sinistro occorso al lavoratore deceduto.

Il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso, ma la Corte di Appello di Palermo, con sentenza depositata il 12 gennaio 2006, in riforma della decisione del primo giudice, condannava l’associazione temporanea di imprese a pagare all’Inail la somma di Euro 110.661,39, oltre interessi, per il titolo azionato. La Corte territoriale osserva che il verbale dell’Ispettorato del Lavoro, i risultati dell’esame autoptico e le testimonianze dei compagni di lavoro rendevano evidente che il P. era deceduto a seguito di caduta mentre prestava la sua attività lavorativa all’interno del cantiere edile su un ponteggio non protetto dal lato esterno da alcun parapetto o da tavole fermapiede, e quindi per colpevole omissione di cautele antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza l’associazione temporanea di imprese ha proposto ricorso con un motivo. L’Inail ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, l’impresa censura la sentenza impugnata rilevando che il giudice di appello ha fondato il suo giudizio di responsabilità sugli stessi elementi probatori utilizzati dal primo giudice per escludere la colpevolezza del datore di lavoro. Sostiene la ricorrente che nessun elemento probatorio utilizzato dal giudice di appello porta a concludere che il sinistro sia causalmente ricollegabile alla condotta del datore di lavoro ed alla inesistenza di misure antinfortunistiche e che comunque il lavoratore deceduto al momento dell’incidente non era occupato in attività lavorativa poichè l’attività del cantiere era stata sospesa per le avverse condizioni meteorologiche.

11 ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum che la responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale; ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore, o dall’INAIL in via di regresso, si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c., sull’inadempimento delle obbligazioni, sicchè il lavoratore (o l’istituto assicuratore che agisce in via di regresso) deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e l’evento dannoso, mentre il datore di lavoro resta gravato dell’onere di dimostrare di aver osservato le norme stabilite in relazione all’attività svolta, nonchè di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore (vedi, tra le tante, Cass. n. 10529/2008, n. 10441/2007, n. 12445/2006, n. 4184/2006, n. 14270/2004).

Ciò premesso, va rilevato che la Corte di Appello ha spiegato le ragioni per le quali, sulla base delle prove raccolte, ha ritenuto che il lavoratore fosse deceduto mentre prestava attività lavorativa nel cantiere edile cadendo da una impalcature priva dei sistemi di sicurezza richiesti dalla legge. L’impresa ricorrente censura la ricostruzione della vicenda fatta dal giudice di appello, nonchè la valutazione delle prove data dal medesimo giudice.

Al riguardo si rammenta che per costante giurisprudenza il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obbiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte. Infatti spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare, le prove, controllarne l’attendibilità e la congruenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr.

tra le tante Cass. n. 6064/2008, n. 17076/2008).

Di conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 6064/2008, n. 17076/2007, n. 3994/2005, n. 11933/ 2003, n. 5231/2001).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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