Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4510 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4510 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da;
AGENZIA DELLE ENTRATE,
tempore,

in persona del direttore

pro

elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –

7sQ1 9
contro
GS S.P.A.,
tempore,

in persona del legale rappresentante

pro

elettivamente domiciliata in Roma, via

Giovanni Paisiello n. 33, presso lo studio dell’avv.
Stefano Petrecca, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione

Data pubblicazione: 22/02/2013

R.G. 18.734/07

tributaria regionale del Piemonte, sez. XIV,

n. 13,

depositata il 10 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19.12.2012 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;

Francesco Meloncelli;
udito, per la società controricorrente, l’avv. Stefano
Pertrecca;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
GS s.p.a. – quale incorporante di Gruppo GS s.p.a.,
a sua volta, incorporante GIRI s.r.l. propose
ricorsi avverso avvisi di accertamento ilor ed irpeg
per gli anni 1995 e 1996, con i quali l’Agenzia, per
quanto ancora rileva, aveva provveduto a recuperare a
tassazione i costi delle prestazioni previste da
contratto di servizi di gruppo e da accordi di
management

(rispettivamente, di l. 1.656.204.000, per

il 1995, e di l. 2.540.612.000, per il 1996) ritenuti
dedotti, in violazione dell’art. 75 d.p.r. 917/1986,
“in quanto non documentati, non inerenti e parzialmente
duplicati”.

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato

R.G. 18.734/07

L’adita commissione provinciale accolse in parte
i ricorsi e, in particolare, li accolse il relazione
alla ripresa prima richiamata, con decisioni che, in
esito agli appelli della società contribuente e alla
relativa riunione, furono confermate dalla commissione

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha
proposto ricorso per cassazione in quattro motivi,
censurando la decisione impugnata con esclusivo
riferimento alle determinazioni relative alla ripresa
sopra indicata (rappresentando

“in primo luogo, che
con i quali sono

oggetto di ricorso sono solo i capi
state annullate le riprese
del

fondate sul

disconoscimento

costi per assenza di documentazione attestante
delle

l’esistenza e l’inerenza

spese

sostenute

e

portate in deduzione”).
La

società

contribuente

ha

resistito

con

controricorso.
Motivi della decisione
Per la parte oggetto di ricorso, la decisione
impugnata – dopo aver rilevato “…
risulta dalle
contratti si
organizzazione
holding,

norme

come chiaramente

contrattuali del rispettivi

tratta di una particolare
tipica

in linea con

di

società

quello che

3

modalità

strutturate

di

in

comunemente viene

regionale.

R.G. 18.734/07

definite

outsourcing di

gruppo” –

recita:

“Secondo

primi giudici difettano i requisiti di inerenza

e

di

certezza delle prestazioni non risultando un’adeguata
documentazione.

L’interesse

della

GIRI

s.r.l.

a

ricevere le prestazioni indicate nel contratti di
con Gruppo G e nel contratto “servizi

infracanale” con Biper srl è di tutta evidenza, stante
l’assenza negli organici e nelle strutture della
società appellante di figure corrispondenti; l’inerenza
pertanto data dalle esigenze gestionali e operative
della GIRI s.r.l. . Sulla osservazione che la società
verificata non

è

stata in grado di esibire la

documentazione relativa alle prestazioni atta a dare
certezza del sostenimento di esse, si deve osservare
che la documentazione è solo lo strumento attraverso il
quale si perviene alla certezza e non necessariamente
deve essere costituita da materiale cartaceo da
esibire. Dal punto di vista formale vi e un contratto
di data anteriore la emissione di fatture e la loro
corretta registrazione Dal punto di vista
sostanziale la natura delle prestazioni rese era tale
da non prevedere e consentire una documentazione
cartacea trattandosi

di

interventi di uomini e mezzi,

di contatti e interventi che

via,

via si rendevano

necessari e opportuni e si ribadisce necessari per la

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“management”

R.G. 18.734/07

gestione e funzionamento della GIRI s.r.l. che non
disponeva delle corrispondenti risorse umane e
materiali. L’esistenza del contratto e delle fatture,
non disconosciute come documenti formali, pone a carico
dell’Ufficio l’onere di dimostrare che l’operazione

Negli atti prodotti dall’Ufficio non risultano
indicati elementi che depongano per una non inerenza o
inesistenza delle prestazioni per contro la regolarità
formale

e il

quadro d’insieme dell’attività aziendale

portano a ritenere corretta la dichiarazione dei costi
per gli anni in accertamento…”.
Tale

essendo

la motivazione della decisione

impugnata, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo

“violazione e falsa applicazione dell’art.

2697 c.c.”

censura il fatto che, a fronte della

richiesta del contribuente di annullamento di un atto
impositivo fondato sul disconoscimento della esistenza
ed inerenza dei costi esposti in dichiarazione, sia
stato ritenuto gravare sull’Amministrazione l’onere di
provare la fondatezza della pretesa tributaria, anche
mediante la produzione in giudizio della copia
integrale del p.v.c..
Con il secondo motivo di ricorso, la suindicata
statuizione

viene censurata dall’Agenzia sotto il

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commerciale non sia in realtà mai stata posta in essere

R.G. 18.734/07

profilo del vizio motivazionale.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia
deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e dell’art. 75 del d.p.r. n. 917/1986”

censura la decisione impugnata per non aver considerato

asseritamente sostenuti non rappresenta circostanza
idonea a ritenere provata la deducibilità dei costi
stessi

ai sensi dell’art. 75 T.u.i.r. (o, comunque, a

ribaltare

l’onere

all’Amministrazione
indipendentemente

della

prova

finanziaria),

capo

in

poiché,

dalla natura della prestazione

ricevuta, è necessario produrre documentazione idonea a
consentire la verifica dei requisiti della certezza,
della inerenza e della imputabilità all’esercizio di
competenza dei costi medesimi.
Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia censura
sotto il profilo del vizio di motivazione
l’affermazione con la quale il giudice di appello ha
ritenuto che, per la loro natura, le prestazioni rese
in favore della società contribuente non erano
suscettibili di documentazione.
Le doglianze proposte dall’Agenzia – che, per la
stretta connessione, vanno congiuntamente esaminate si rivelano infondate, giacché non colgono la

6

ratio

che la registrazione e la fatturazione di costi

R.G. 18.734/07

della decisione impugnata.
Diversamente da quanto dimostra di presupporre
l’Agenzia ricorrente,

la decisione impugnata non

afferma, invero, che grava sull’Amministrazione
finanziaria l’onere di provare la non inerenza dei

e la fatturazione di costi suddetti siano elementi
idonei ad asseverarne la deducibilità ai sensi
dell’art. 75 d.p.r. 917/1986. In esito alla complessiva
valutazione degli elementi acquisiti, la decisione
assume, invece, che la circostanza che la società
contribuente sia di per sé priva di strutture idonee
all’espletamento delle prestazioni conseguite a mezzo
di

outsourcing di gruppo,

la natura delle prestazioni

medesime e la relativa regolare fatturazione e
contabilizzazione costituiscono, in assenza di
specifiche contrarie indicazioni probatorie da parte
dell’Agenzia, elementi idonei a configurare l’inerenza,
ex art. 75 T.u.i.r., dei costi corrispondentemente
dichiarati.
Trattandosi di valutazione in sé coerente (e
nemmeno censurata sul piano della logicità) che, in
quanto sufficiente a sorreggere la conclusione del
giudice

a quo rende comunque non decisivo (e, quindi,

superfluo) il quarto motivo di ricorso, alla stregua

costi esposti in dichiarazione né che la registrazione

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R.G. 18.734/07

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delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto

del ricorso.
Per

la

soccombenza,

l’Agenzia

ricorrente

va

condannata alla refusione delle spese di causa,
liquidate come in dispositivo.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna

l’Agenzia

ricorrente alla refusione delle spese di causa,
liquidate in complessivi

E 15.200,00 (di cui C

15.000,00, per compensi), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19
dicembre 2012.

P.Q.M.

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