Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4510 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25987-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1868/10/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata in data 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo di crediti d’imposta per l’anno 1996 e della relativa cartella di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’agente della riscossione sostenendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ritenendo che “il momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale”, notificata il 14/04/2014. Riteneva, inoltre, prescritto il credito erariale stante l’inapplicabilità al caso di specie la sospensione dei termini prescrizionali di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’agente della riscossione sulla base di due motivi cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso perchè proposto da soggetto, l’Agenzia delle entrate, che non è stato parte dei giudizi dei precedenti gradi di merito, essendo soggetto del tutto diverso dall’Agenzia delle entrate Riscossione.

1.1. D’altronde è noto che la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che, ove il ricorrente non alleghi la propria “legitimatio ad causam” e non fornisca la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione della parte rimasta soccombente (arg. da Cass. n. 17681 del 2007; Cass. n. 15414 del 2017), va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da soggetto diverso da quello che è stato parte nel suddetto giudizio (Cass. n. 27239 del 2008; n. 520 del 2012; n. 15352 del 2010), essendo la mancanza di quella prova rilevabile d’ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass. n. 15352 del 2010). Invero, “Il ricorrente per cassazione che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (anche oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., purchè il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonchè ad indicare specificamente i documenti depositati nel contesto del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, così da realizzare l’assoluta precisa delimitazione del “thema decidendum”” (Cass. n. 23880 del 2016).

2. La statuizione di inammissibilità del ricorso rende superfluo esaminare e, addirittura, riferire i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.

3. In mancanza di costituzione dell’intimato non vi è necessità di provvedere sulle spese processuali.

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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