Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 451 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 11/01/2011), n.451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRUPPO B & F S.A.S. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Sig. B.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CRESPI MARIO, CRESPI EZIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA

ROCCA CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AGNELLI GIAN PIERO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1090/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 27/04/2006, depositata il 06/05/2006

R.G.N. 254/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ARDITI DI CASTELVETERE CRISTIANA (per delega

dell’Avv. DELLA ROCCA CESARE);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilita’ o il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16.1.04 C.A.M. proponeva appello avverso la sentenza n. 3475/03 del Tribunale di Milano con cui era stata condannata al pagamento in favore della s.a.s. Gruppo B. & F. di Bisconti Marco & C, a titolo di penale, della somma di Euro 3.460,00, per avere – dopo l’affidamento in data 31.1.01 al Gruppo B. & F. dell’incarico di reperire un compratore per un immobile di sua proprieta’ sito in (OMISSIS) – rifiutato di sottoscrivere una proposta d’acquisto proveniente da Ce.La. malgrado che essa fosse conforme alle condizioni indicate in detto incarico.

L’appellata resisteva al gravame e con sentenza depositata il 6.5.06 la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello, respingeva la domanda originariamente proposta dall’appellata, condannando quest’ultima alla rifusione in favore di controparte delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gruppo B. & F., con un solo motivo, mentre la C. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato in atti anche una memoria, mentre la resistente, in sede di produzione di documenti ex art. 372 c.p.c. instava per la liquidazione a proprio favore delle spese sostenute nel procedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 373 c.p.c. della esecuzione della sentenza impugnata dinanzi alla Corte di appello di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia un vizio di contraddittorio e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, e cioe’ la circostanza che essa ricorrente abbia o meno mostrato alla resistente le proposte d’acquisto sottoscritte dalla Ce..

Va rilevato, in via preliminare, che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 sollevata in discussione dal P.G. in relazione ad un asserito difetto del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che delimiti puntualmente la censura motivazionale in relazione alla richiesta chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero alle ragioni per cui la dedotta insufficienza della stessa la renda inidonea a giustificare la decisione, non e’ fondata, atteso che tale momento di sintesi e’ chiaramente specificato nell’Incipit dell’illustrazione del motivo (v. pag. 3 del ricorso), ove il fatto controverso e’ manifestamente indicato nella circostanza se la ricorrente abbia o meno mostrato a controparte le proposte d’acquisto sottoscritte da Ce.La..

Passando quindi all’esame della censura, rileva questa Corte che essa non puo’ che ritenersi infondata.

Ed invero, sebbene sia stata formulata sotto il profilo del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la censura in questione risulta in realta’ diretta sostanzialmente ad un riesame del merito della causa, e quindi inammissibile in sede di legittimita’, attraverso una “rilettura” delle risultanze probatorie ed in particolare di quelle delle prove testimoniali acquisite in atti.

Premesso che la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio circa l’attendibilita’ e credibilita’ delle singole deposizioni sono rimessi alla prudente discrezionalita’ dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimita’, ove adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici, si rileva che nel caso di specie il convincimento espresso dalla Corte di merito, nella valutazione in concreto delle testimonianze rese da L.D. e Ca.An., risulta sorretto da logica ed adeguata motivazione che ha tenuto conto delle circostanze di fatto dai medesimi riferite nell’ambito di una attenta e minuziosa disamina del quadro probatorio considerato nel suo insieme.

Ed invero, di fronte a due deposizioni tra loro nettamente inconciliabili (quella del Locati, all’epoca dipendente del Gruppo B & F, secondo cui alla C. furono mostrate due proposte di acquisto da parte della Ce. e quella, invece, del Ca., figlio della C., secondo cui a quest’ultima tali proposte non vennero mai trasmesse ne’ mostrate), la Corte di merito le ha correttamente valutate circa la loro rispettiva attendibilita’, come gia’ rilevato, alla luce degli altri elementi probatori acquisiti in corso di causa ed in primo luogo quelli documentali.

La sentenza impugnata ha, infatti, opportunamente evidenziato la circostanza che la ricorrente, la quale aveva sempre sostenuto – anche nei capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria 29.4.02 – di aver “trasmesso” le proposte in questione alla C., non sia stata in grado di dimostrarne l’effettiva trasmissione, posto che da tutta la documentazione prodotta in atti non si poteva evincere alcun elemento che comprovasse l’avvenuta comunicazione all’odierna resistente delle proposte d’acquisto formulate dalla Ce..

La preferenza data dalla Corte di merito al contenuto della deposizione resa dal Ca. trova altresi’ logica e coerente giustificazione nell’ulteriore considerazione che risultano sostanzialmente diverse le modalita’ di comunicazione alla resistente delle suddette proposte d’acquisto, che sarebbero state “trasmesse” secondo l’assunto originario del Gruppo B & F, risultante anche dai capitoli di prova (senza alcuna prova documentale di tale “trasmissione”) ed invece consegnata brevi manu “al di fuori di ogni tipo di formale comunicazione” (v. pagg. 4 e 5 della sentenza gravata).

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, considerata la difformita’ degli esiti dei due giudizi di merito, per l’integrale compensazione tra le parti sia delle spese del giudizio di cassazione che di quelle inerenti al procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sia del giudizio di cassazione che del procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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