Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4509 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21716-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato ANNA MARIA URSINO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato ITRI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DURAZZO GUGLIELMO giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/07/2005 R.G.N. 839/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 13 luglio 2005 la Corte d’appello di Genova, in sede di rinvio, confermava la sentenza del pretore di Torino con cui, espletate le prove testimoniali, era stata accolta la domanda proposta da P.N. nei confronti di Poste Italiane spa di cui era dipendente, per ottenere l’inquadramento nell’area (OMISSIS) livello dal 27 maggio 1995 e con trattamento economico dal 26 novembre 1994. Il P., appartenente alla ex (OMISSIS) categoria, che era stato inquadrato, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, nell’area (OMISSIS) livello, assumeva di avere di fatto svolto, dal febbraio 1994, mansioni corrispondenti all’area (OMISSIS) livello; con lettera del 16 marzo 1994 gli veniva affidato l’incarico di (OMISSIS) del GMIT (gruppo di manutenzione impianti tecnologici) e la superiore retribuzione gli veniva corrisposta fino al 22 maggio 1995, data in cui gli veniva comunicato che la nuova organizzazione non prevedeva più l’esistenza del GMIT; affermava il ricorrente che la revoca formale dell’incarico di categoria superiore era avvenuta cinque giorni prima della maturazione del diritto alla assegnazione definitiva e che il GMIT era di fatto rimasto in essere e presso di esso egli aveva continuato a svolgere le medesime mansioni anche dopo il luglio 1995. La sentenza di primo grado, appellata dalla Società, era stata riformata dal Tribunale di Torino, che aveva rigettato la domanda; la pronuncia d’appello era stata poi cassata da questa Corte che, con la sentenza n. 12139/2003, aveva rilevato che era stato omesso l’accertamento in merito alla interpretazione della clausola contrattuale di cui all’art. 38, comma 7 del CCNL, onde valutare se il periodo di sei mesi, ivi previsto per la definitiva assegnazione delle mansioni nell’ambito della categoria dei (OMISSIS), fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti non appartenenti a tale categoria, oppure fosse stato previsto anche all’interno di questa, per il passaggio dalla (OMISSIS). La sentenza rescindente aveva anche rilevato la insufficienza di motivazione sul fatto che, dal giugno 1994, la funzione di capo del GMIT non era più riferibile alla ottava categoria, e la sua contraddittorietà rispetto all’altra affermazione per cui la medesima funzione era stata soppressa solo dal 22 maggio 1995; neppure era stato valutato il comportamento del datore, che aveva continuato ad erogare, anche per il periodo successivo al 1994, la indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori. Il Giudice del rinvio, quanto alla interpretazione dell’art. 38, punto 7 del CCNL del 1994, affermava che il termine di sei mesi per la acquisizione definitiva delle funzioni di (OMISSIS), si riferiva solo ai casi di passaggio di categoria, e non anche al passaggio, all’interno di essa, e cioè non dal (OMISSIS) a quello di (OMISSIS) livello, giacchè la clausola faceva rimando alla L. Quadri n. 190 del 1985, art. 6 e nulla prevedeva sul passaggio nella categoria, anche perchè il punto 8 della medesima disposizione prevedeva che, per quanto non previsto nel medesimo articolo, valevano per i (OMISSIS) le norme stabilite per il restante personale, e quindi operava la regola generale dei tre mesi di cui all’art. 2103 cod. civ. ripreso dall’art. 37 del medesimo CCNL. Inoltre, le parti sociali si erano riferite al primitivo orientamento di legittimità, poi mutato, secondo cui la contrattazione collettiva non poteva stabilire un periodo superiore ai tre mesi per acquisire il livello superiore per chi già appartenesse all’area (OMISSIS), mentre solo nel CCNL successivo ciò era stato previsto. Indi, rilevava la Corte territoriale che fino al 22 maggio 1995 la Società aveva pacificamente ritenuto che la funzione di (OMISSIS) del GMIT fosse riferibile alla ex (OMISSIS) categoria, poi area (OMISSIS) e la sentenza rescindente aveva ribadito che anche qualora detto inquadramento non risultasse rispondente alle declaratorie contrattuali, sarebbe comunque facoltà del datore di effettuare la modifica nel senso più favorevole ai lavoratori. Inoltre i testi avevano concordemente riferito che lo smantellamento del GMIT era avvenuto nel (OMISSIS), mentre fino ad allora i compiti del personale erano rimasti immutati.

Avverso detta sentenza la spa Poste Italiane ricorre con un unico complesso motivo.

Resiste il P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia violazione dell’art. 38, punto 7 CCNL del 1994 in relazione alla L. n. 190 del 1985, art. 6 difetto di motivazione violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 44 e 45 del medesimo CCNL; sostiene la ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di attribuire alla contrattazione collettiva di stabilire un periodo superiore ai tre mesi per la definitiva acquisizione della categoria di (OMISSIS), anche per chi si trova già collocato nella medesima area e che, nella specie, il CCNL aveva previsto due distinte categorie di (OMISSIS), cui facevano capo declaratorie diverse e posizioni gerarchiche diverse e, nel fissare il termine dei sei mesi, non aveva distinto tra assegnazione in verticale e assegnazione in orizzontale.

Inoltre, essendo la classificazione del personale materia tipicamente contrattuale, non vi era ragione di accorpare concettualmente l’area (OMISSIS) per farne un’unica qualifica.

Se dunque era da applicare il termine semestrale, lo stesso non era decorso dal 26 novembre 1994, data di entrata in vigore del CCNL, al 22 maggio 1995 data in cui erano venute meno le mansioni di (OMISSIS) livello.

Si soggiunge infine che la sentenza impugnata non avrebbe accertato lo svolgimento delle mansioni ascrivibili all’area (OMISSIS) livello successivamente al 22 maggio 1995. 1. Il ricorso non merita accoglimento, nonostante che la motivazione debba essere corretta per conformarsi alla giurisprudenza di legittimità che si è già espressa sulla questione.

Ed infatti, con la sentenza n. 4508 del 27/02/2007, è stato in primo luogo riaffermato il principio già enunciato dalla sentenza rescindente 12139/2003, per cui la L. n. 190 del 1985, art. 6 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei (OMISSIS), alla contrattazione collettiva è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un’attenuazione delle rigidità imposte dall’art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei (OMISSIS), che può essere una soltanto (coincidente con l’appartenenza alla categoria) o possono essere più, e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei (OMISSIS). In questo principio è insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realtà aziendali, differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l’assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di (OMISSIS) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei (OMISSIS)).

La medesima sentenza 4508/2007 ha poi precisato che detta L. n. 190 del 1985, art. 6 – nella parte in cui consente alla contrattazione collettiva, in deroga al disposto dell’art. 2103 c.c., la previsione di un termine più lungo di tre mesi per conseguire il diritto alla qualifica superiore di (OMISSIS), senza incorrere nella sanzione della nullità – si struttura come una norma in bianco, il cui precetto (determinazione del tempo necessario per accedere alla qualifica di (OMISSIS) a seguito dell’esercizio di fatto delle relative funzioni) deve essere desunto da una disposizione contrattuale, mentre la sanzione resta irrogata dall’art. 2103 c.c., comma 2. La disposizione contrattuale (sul tempo necessario per accedere alla qualifica di (OMISSIS)) in tal modo viene sussunta dalle norme di legge e ne condivide la natura. Da ciò consegue, da un lato, che i criteri di interpretazione della complessa disposizione in questione non sono quelli regolati dall’art. 1362 c.c. e segg., bensì quelli previsti dall’art. 12 disp. gen.; dall’altro lato che l’interpretazione della disposizione in questione può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità a norma dell’art. 360 cod. proc. civ..

Con detta sentenza la S.C. ha quindi cassato, decidendo nel merito con il rigetto della domanda, la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di superiore inquadramento di un dipendente inquadrato nell’area (OMISSIS) livello applicando il termine di tre mesi previsto dall’art. 37 CCNL in luogo di quello più lungo, di sei mesi, previsto dall’art. 38 per le categorie di (OMISSIS), che non pone alcuna distinzione tra il caso del lavoratore istante che appartenga all’area di base o operativa, ovvero, come nella specie, quello in cui appartenga all’area (OMISSIS) livello e rivendichi il (OMISSIS) livello. Ha concluso infatti la Corte che “Avuto riguardo al significato letterale delle espressioni usate ed alla loro connessione, è ragionevole ritenere che la norma dell’art. 38 cit. determini il tempo necessario per accedere ad uno qualsiasi dei due livelli previsti per l’area (OMISSIS) senza fare alcuna distinzione fra l’ipotesi che il lavoratore rivendicante la qualifica superiore appartenga all’area di base o operativa, ovvero che già appartenga all’area (OMISSIS) livello e rivendichi il (OMISSIS) livello, come nel caso in esame.” 2. A questi principi non si è attenuta la presente sentenza in cui si è affermato il diverso principio per cui il dipendente già in possesso della qualifica di (OMISSIS) acquista il diritto alla superiore qualifica (OMISSIS) con l’esercizio delle funzioni superiori per un periodo minimo di tre mesi.

Tuttavia ciò non determina la cassazione della sentenza impugnata.

Invero la sentenza rescindente aveva rimesso al Giudice del rinvio, in primo luogo, di interpretare l’art. 38 del CCNL (“accertare, innanzi tutto, se il contratto collettivo prevedeva un periodo superiore a tre mesi per il conseguimento della qualifica di (OMISSIS) livello da parte del lavoratore già inquadrato nella categoria di (OMISSIS) (di (OMISSIS) livello)”. Aveva precisato la medesima sentenza rescindente che “in caso di risultato negativo del suddetto accertamento, dovrà esaminare le mansioni svolte a partire dalla stipulazione del contratto collettivo (26.11.1994), colmando le lacune e sanando le contraddizioni rilevate negli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata”.

Ha ulteriormente chiarito la sentenza rescindente che “L’accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi e la disposta cassazione con rinvio assorbe l’esame del terzo motivo del ricorso. Il motivo, infatti, denuncia vizio della motivazione in ordine all’accertamento delle mansioni svolte nel periodo successivo al 22.5.1995, accertamento al quale il giudice del rinvio dovrà provvedere solo eventualmente, nel caso di giudizio di infondatezza della domanda di inquadramento con decorrenza da epoca precedente”.

La sentenza rescindente era quindi consapevole che il giudice del rinvio ben avrebbe potuto interpretare la norma contrattuale come richiedente il termine semestrale, ed in tale eventualità gli rimetteva di valutare le mansioni svolte anche per il periodo successivo al 22 maggio 1995 (data formale di revoca), ben potendo verificarsi, che a partire dalla entrata in vigore del contratto collettivo (26.11.94), il P. avesse comunque svolto le mansioni superiori per i sei mesi, maturando comunque il diritto alla qualifica superiore al 27 maggio 1995, (scadenza del semestre computato a partire dall’entrata in vigore del CCNL) come aveva deciso la sentenza di primo grado, confermata da quella oggi impugnata.

In ottemperanza al decisum della sentenza rescindente, i Giudici del rinvio, pur avendo optato per l’applicazione del più breve termine trimestrale, hanno comunque proceduto a detto accertamento in fatto, verificando che il P. aveva continuato a svolgere le superiori mansioni anche dopo la data formale della revoca (22 maggio 1995) fino al 27 maggio dello stesso anno, e quindi solo pochi giorni dopo la revoca formale dell’incarico, sul rilievo che il processo di smantellamento del GMIT era stato graduale e che la gestione dei contratti di manutenzione (ossia la funzione più rilevante a detta del legale rappresentante della Società) era passata direttamente alle varie filiali solo intorno al settembre 1995.

Questi accertamenti in fatto peraltro non sono stati contestati in ricorso, giacchè ivi si sostiene, erroneamente, che la sentenza impugnata sarebbe del tutto omissiva in ordine allo svolgimento a parte del contro ricorrente di mansioni ascrivibili all’area (OMISSIS) successivamente ai 22 maggio 1995.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 29,00 oltre duemilacinquecento Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA