Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4509 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017),  n. 4509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20473-2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO GRITTINI;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO;

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

N.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace di Milano in data 3.7.15 che ha convalidato il decreto di applicazione di misure alternative al trattenimento emesso dal Questore di Milano in data 1.7.15 a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano l’1.7.15.

Non si è costituita l’Amministrazione dell’Interno.

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.

Non risultano inoltre dal ricorso gli estremi della nomina del difensore, che, non essendo inserita nel ricorso, doveva essere effettuata per atto notarile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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