Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4508 del 26/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4508 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 26/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

CM’
1511-(‘
Uk -1

MARINI VINCENZO e ALIPRANDI ANNA, rappr. e dif.
dall’avv. Alessandro Angelozzi, elett. dom. presso lo studio dell’avv.
Massimo Gizzi, in Roma, via Cicerone n. 29, come da procura a margine
dell’atto

RG 1385/2012-

.ferro

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-ricorrenteContro
FALLIMENTO MERLETTI ERNESTA, in persona del curatore
fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Boretti, elett. dom. presso lo
studio dell’avv. Maria Francesca Corradi, in Roma, via Francesco Denza
n. 27, come da procura a margine dell’atto

per la cassazione della sentenza App. Ancona 15.11.2010, n.
743/2010, R.G. 581/2003;
vista la memoria del controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. VINCENZO MARINI e ANNA ALIPRANDI ricorrono per cassazione
contro la sentenza App. Ancona 15.11.2010, n. 743/2010, R.G.
581/2003, che ha respinto il loro appello avverso la sentenza Trib. Ascoli
Piceno 9.1.2003, n.23/2003 di declaratoria di inefficacia della
compravendita immobiliare stipulata dai ricorrenti il 13.6.1997 con
Ernesta Merletti e di contestuale condanna alla restituzione del bene alla
procedura;
2. la corte ha ritenuto la sussistenza dei requisiti di cui all’azione
revocatoria fallimentare secondo i tratti antevigenti rispetto alla riforma
del d.l. n.35 del 2005, applicabile ratione temporis, posto che la invocata
scrittura privata del 2.4.1994 era priva di data certa (e come tale
inopponibile alla massa) e configurabile come mero contratto
RG 1385/2012- g.es -. -rro

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-controricorrente-

preliminare, dunque rinviante ad altra manifestazione di volontà per la
traslazione del diritto, poi avvenuta solo tre anni dopo, nel periodo
sospetto ai sensi dell’art.67 co.2 I.f., data la dichiarazione di fallimento
resa il 28.11.1997; quanto all’elemento soggettivo, la conoscenza dello
stato d’insolvenza in capo agli acquirenti era provata dalla risultanza

Merletti, identificata nella stessa sede come imprenditrice e
dall’emersione di protesti per importi elevati e pubblicati nella stessa
provincia di residenza dei convenuti, ciò determinando la raggiunta
presunzione, secondo comuni criteri di causalità, restando irrilevante il
tema della congruità del prezzo, stante il tipo di azione proposta;
3. in due motivi, Merletti censura la sentenza, oltre che per vizio di
motivazione sull’elemento psicologico (da correlare al primo dei due
atti), per la falsa applicazione “delle norme di diritto in relazione alla
valutazione giuridico-sostanziale del preliminare del 1994”, poiché il
“compromesso”, al di là del suo tenore letterale, prevedeva già effetti
traslativi reali concordati fra le parti, conseguenti al prezzo pagato e
all’immissione in possesso; resiste con controricorso il fallimento, che
ha depositato anche memoria;
4. Ritenuto che:
5.

il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.360b1s n.1

c.p.c., in quanto, al di là della assoluta genericità dei riferimenti
normativi, contraddice il principio, correttamente seguito dal giudice di
merito e connesso ad un esame e una qualificazione diretti della
fattispecie del primo negozio fra le parti, secondo il quale «in tema di
revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di
contratto preliminare, l’accertamento dei relativi presupposti va
compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto
l’art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell’insolvenza al momento in
cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei
creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta

RG 1385/2012- g.

m.ferro

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nello stesso rogito di atti pregiudizievoli a carico dell’impresa della

l’obbligazione, di cui l’atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia
provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato
per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca
dell’acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore,
il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione,

(Cass. 6040/2016,

21927/2011);
6.

parimenti va aggiunto che nella revocatoria

«di atto di

compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare ad
effetti anticipati» l’elemento caratterizzante l’azione «va valutat[o] con
riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo,
essendo questo che determina l’effettivo passaggio della proprietà …
Infatti, ancorché siano previsti la consegna del bene ed il pagamento del
prezzo prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica di per
sè l’anticipazione di tutti gli effetti traslativi del contratto definitivo, se il
giudice del merito, ricostruendo la comune intenzione delle parti e
valutando il loro comportamento anche successivo al contratto, accerti
che trattasi di contratto preliminare solo con alcuni effetti anticipati, in
quanto la disponibilità del bene ha luogo nella piena consapevolezza
dell’altruità della cosa» (Cass. 7216/2017);

7.

il secondo motivo di ricorso è inammissibile, ex art.360-bis n.1

c.p.c., applicandosi alla prova dell’elemento soggettivo dell’azione
oggetto del presente giudizio il principio per cui «la conoscenza dello
stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che
deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere
provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere,
tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729
c.c.» (Cass. 526/2016); e «la scelta degli elementi che costituiscono la
base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce
l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che,

RG 1385/2012- g.est.

rro

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invocando la tutela dell’art. 1461 c.c..»

se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.» (Cass.

3336/2015);
8. ne deriva che il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese,
secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.

pagamento in solido delle spese del procedimento di legittimità, liquidate
in euro 7.400 (di cui euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui
compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre
2017.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al

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