Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4508 del 26/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4508 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 5247-2013 proposto da:
BENI STABILI SPA SIIQ 00380210302 in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135,
presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso per revocazione;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE – già COMUNE DI ROMA in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
‘l’EMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,
rappresentata e difesa dagli avvocati CECCARELLI AMERICO e
ROSSI DOMENICO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
Data pubblicazione: 26/02/2014
COOPERATIVA EDILIZIA I COMIGNOLI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 30090/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 19.12.2011, depositata il 29/12/2011;
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Berruti che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Domenico Rossi che si riporta
agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Con sentenza 29 dicembre 2011, n. 30090 questa Corte
ha respinto il ricorso della Beni Stabili s.p.a. avverso la sentenza,
pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nell'ambito di un più vasto
contenzioso, con la quale era stato liquidato il risarcimento del danno
dovuto dal Comune di Roma e dalla Coop. edilizia Cristallo a r.l. [recte,
Coop. edilizia I Comignoli a r.1: n.d.r.] per l'occupazione acquisitiva di
una porzione di terreno appartenente alla società.
2. — Quest'ultima domanda ora la revocazione di detta sentenza.
Rileva che essa ha rigettato il ricorso statuendo che "tutte le doglianze
rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sinteticocomparativo risultano inammissibili anche perché la società non ha dimostrato che
quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del
1983 nella «specifica zona PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata
de/fondo". Osserva, quindi, che tale statuizione è viziata da errore di
fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione al momento della
Ric. 2013 n. 05247 sez. M1 - ud. 17-12-2013
-2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del irreversibile trasformazione del suolo, verificatasi nel 1984 e non nel
1983, il che ha prodotto una ulteriore svista del Collegio in merito alla
affermata inesistenza della prova che l'applicazione del criterio
analitico avrebbe comportato un maggior valore venale del bene. Era,
infatti, allegato al ricorso e trascritto nel secondo dei suoi motivi un l'accertamento effettuato nel 2004 dal CTU nominato dalla Corte di
Appello nei giudizi di opposizione alla stima instaurati in relazione ad
alcune delle aree in questione"; la stima era in quella sede riferita al
1984 e, seguendo il criterio analitico, determinava il valore del suolo in
155.000 circa al metro quadro, ampiamente superiore al valore di
90.000 risultante dall'applicazione del metodo sintetico.
Alla domanda di revocazione resiste con controricorso Roma
Capitale.
3. — La domanda di revocazione è inammissibile perché l'errore
denunciato è privo del requisito della decisività.
La decisione di disattendere il terzo motivo del ricorso per
cassazione, con cui appunto si invocava l'applicazione del criterio
estimativo analitico in luogo di quello sintetico e a cui si riferisce la
statuizione qui censurata, è infatti basata non soltanto sulla ratio
interessata da quell'errore, ma anche su una ulteriore ed autonoma
ratio, non attinta dalla censura, costituita dalla affermata discrezionalità
del giudice di merito nella scelta dell'uno o dell'altro criterio estimativo
e dall'assenza di vizi logici nella concreta applicazione, nelle specie, del
metodo sintefico-comparativo.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
che la sola parte ricorrente ha presentato memoria;
CONSIDERATO
Ric. 2013 n. 05247 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-3-
documento, già allegato al fascicolo di appello, “attestante
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui
nella memoria della ricorrente vengono mosse critiche non
sufficientemente puntuali e comunque inidonee a ribaltare la
valutazione di non decisività dell’errore denunciato;
che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso con
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, di cui 1.300,00
per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Ari, sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013
condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in