Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4508 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24107-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.N., F.C., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FLAMINIA N. 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA
SERGIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 935/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 18/09/2007 R.G.N. 1282/04 e 1139/05 riunite;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Palermo, riformando la decisione del Tribunale della stessa città, ha accolto le domande proposte da S.N. e F. C. intese ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a successivi contratti a termine con i quali erano state assunte dalle Poste Italiane s.p.a. a partire, rispettivamente, dal 13 ottobre 1999 e dal 7 agosto 1998.
2. La società ha proposto ricorso per cassazione e le lavoratrici hanno resistito con controricorso.
3. Successivamente, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa, e le lavoratrici, con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., hanno dato atto dell’avvenuto accordo conciliativo.
4. Dal predetto verbale di conciliazione risulta che, in effetti, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo dandosi atto della intervenuta conciliazione e dichiarando che ogni fase di giudizio ancora in corso si sarebbe definita in coerenza con tale accordo.
Ciò posto, si evidenzia la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell’esito della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010