Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4508 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24107-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N., F.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA N. 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI

CLAUDIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 935/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/09/2007 R.G.N. 1282/04 e 1139/05 riunite;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Palermo, riformando la decisione del Tribunale della stessa città, ha accolto le domande proposte da S.N. e F. C. intese ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a successivi contratti a termine con i quali erano state assunte dalle Poste Italiane s.p.a. a partire, rispettivamente, dal 13 ottobre 1999 e dal 7 agosto 1998.

2. La società ha proposto ricorso per cassazione e le lavoratrici hanno resistito con controricorso.

3. Successivamente, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa, e le lavoratrici, con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., hanno dato atto dell’avvenuto accordo conciliativo.

4. Dal predetto verbale di conciliazione risulta che, in effetti, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo dandosi atto della intervenuta conciliazione e dichiarando che ogni fase di giudizio ancora in corso si sarebbe definita in coerenza con tale accordo.

Ciò posto, si evidenzia la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell’esito della lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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