Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4508 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017),  n. 4508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14649-2015 proposto da:

T.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO

SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CARVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO CIRAOLO;

– ricorrente –

contro

C.U., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ERNESTO FIORILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la T.M.P. e C.U., il tribunale di Barcellona P.G. disponeva l’obbligo a carico del C. di corrispondere un assegno mensile divorzile di 2.204,00 Euro nonchè quello di sostenere le spese di gestione della casa coniugale di (OMISSIS).

Il C. proponeva appello contro la sentenza di prime cure.

Si costituiva l’appellata per la conferma del provvedimento impugnato.

La Corte d’Appello di Messina in parziale accoglimento del gravame ha escluso l’obbligo a carico del C. di far fronte in via esclusiva alle spese di gestione della villa coniugale di (OMISSIS) dove abita la T. disponendo a carico solidale dei comproprietari le sole spese di gestione straordinaria e tassazione IMU o TASI. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione la T. contestando la decisione assunta dalla Corte d’Appello.

Resiste con controricorso,illustrato con memoria, il C.. Con l’unico motivo di ricorso la T. ha sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità dedotta ex art. 345 c.p.c..

Il ricorso risulta per certi versi inammissibile e per altri manifestamente infondato.

Questa Corte ha già precisato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 5351/07; 10696/07).

Nel caso di specie la intervenuta pronuncia sulle spese di gestione dell’immobile comporta il rigetto implicito della eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c.

Va ulteriormente osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, come nella specie, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, (Cass. 321/16; Cass. 17956/15; (Cass., 21 novembre 2001, n. 14670, m. 550444,Cass., 25 giugno 2003, n. 10073, m. 564543, Cass., 6 dicembre 2004, n. 22860).

Erroneo è, inoltre, l’assunto secondo cui la mancanza di contestazione al provvedimento presidenziale in sede divorzile, che stabiliva l’onere a carico del C. delle spese di gestione della casa coniugale, costituisse acquiescenza al detto provvedimento.

Quest’ultimo, come chiarito da questa Corte, è privo del requisito della definitività in senso sostanziale e dell’idoneità al giudicato, dal momento che, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idoneo a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 8. (Cass. 7620/11).

Ne consegue che il C. ben poteva comunque proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato i provvedimenti presidenziali.

In conclusione il ricorso va rigettato. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso,compensa le spese di giudizio. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo: Si dispone l’oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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