Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4507 del 26/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4507 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 26/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

FIN.IT . FINANZIARIA ITALIANA s.p.a. in a.str., in persona dei
commissari liquidatori p.t.l, rappr. e dif. dall’avv. Umberto Ilardo, elett.

RG 14568/2012- g.es

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dom. presso lo studio dell’avv. Vincenzo Greco, in Roma, via Federico
Cesi n.21, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentale-

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del direttore
Direzione Rischi da delega c.d.a., rappr. e dif. dall’avv. Vittorio Balestrazzi
e dall’avv. Lucio De Angelis, elett. dom. presso lo studio del secondo, in
Roma, via di vai Gardena n.3, come da procura speciale Notaio M.Liguori
in Roma 172478
-controricorrente e ricorrente incidentaleper la cassazione della sentenza App. Catania 26.3.2012, n. 545,
R.G. 1426/2006;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. FIN.IT . FINANZIARIA ITALIANA s.p.a. in a.str. ex I. n. 95 del 1979
[FINIT], ricorre per cassazione contro la sentenza App. Catania
26.3.2012, n. 545, R.G. 1426/2006, che ha rigettato il suo appello (e
quello incidentale di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a.) [BNL]
avverso la sentenza Trib. Catania 18.6.2005, n. 1929/2005 che aveva
escluso la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di garanzia
ipotecaria e di pegno già iscritti in favore della banca, oggetto di
domanda riconvenzionale della procedura e dunque con credito
riconosciuto come assistito dalle cause di prelazione, così modificandone

A fer •
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Contro

l’ammissione al passivo della a.str., in accoglimento della opposizione
spiegata dalla banca; i commissari avevano infatti ammesso il credito per
61,090 miliardi Lit circa in chirografo anziché in privilegio ipotecario e
pignoratizio e nel complesso condizionatamente all’escussione delle
fidejussioni prestate, il tribunale aveva confermato l’importo per la

complessiva di 62,018 miliardi Lit circa, espunta la condizione;
2. la corte ha ritenuto corretta la statuizione di rigetto della domanda
riconvenzionale di revocatoria, esercitata dai commissari ai sensi
dell’art.2901 c.c., trattandosi di iniziativa per la quale vi era stata
tempestiva deduzione dei fattori costitutivi dell’azione, potendosi da essi
inferire la tempestiva allegazione dei fatti integranti ogni singolo
elemento, e così ricomponendosi l’errata distinzione – introdotta dal
tribunale – tra elementi strutturali (eventus damni e consilium fraudis)
ed elementi di fatto, i secondi asseritamente mai dedotti;
3. tuttavia, quanto alla iscrizione d’ipoteca volontaria 1.3.1995 e di
pegno di quote sociali 1.3.1995, collegate alla convenzione interbancaria
9.2.1995 (altresì confermativa di altro pegno di quote del 1993) con la
quale un pool di istituti, e fra essi BNL, consolidavano in favore di tutte le
società

del

“Gruppo

Costanzo”

le

preesistenti

esposizioni,

contestualmente concedendo nuove aperture di credito, i presupposti
dell’azione, così esercitata, non potevano dirsi integrati nella mera
collocazione temporale dell’operazione rispetto alla dichiarazione dello
stato d’insolvenza; la domanda riconvenzionale appariva dunque
generica, non avendo la procedura introdotto “alcun elemento in ordine
alla composizione dello stato passivo”, così da integrare i requisiti di cui
all’art.2901 c.c., cioè la consistenza debitoria, la preesistenza dei crediti
rispetto all’atto pregiudizievole e il mutamento quali-quantitativo del
patrimonio

del

debitore;

l’appello

incidentale

conseguentemente assorbito;

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ferro

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di

BNL

era

prelazione in 43,978 miliardi Lit circa e corretto l’ammissione

4. in cinque motivi, la procedura censura la sentenza, per: 1)
violazione degli artt. 2901 c.c., 66-67 l.f., oltre che 2697 c.c., 2727 c.c.,
115 c.p.c., non avendo considerato, ai fini probatori, il Piano Pasfin e la
Convenzione interbancaria, da cui si sarebbero ricavati la natura
pregiudizievole degli atti e la gratuità, trattandosi di prestazioni di

gravava di consistenti pesi reali l’intero patrimonio, oltre ad altre
garanzie, senza che le linee di credito nuove fossero sostanzialmente tali;
2) vizio di motivazione quanto alla non compresa valenza di
consolidamento del passivo procurata dalla convenzione con il pool di
banche e la conseguente ipoteca; 3) violazione degli artt.2901 c.c., 66
I.f., oltre che 112 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo la corte considerato che
il giudizio comparativo – fra elementi del patrimonio impegnato e del
passivo inciso dall’atto pregiudizievole – preteso ma non rinvenuto nella
difesa della procedura, non appariva necessario, alla luce della natura
globale dell’atto dispositivo, assorbente ogni pregiudizio, dunque
dovendosi ritenere sussistente in re ipsa l’eventus damni, essendo stato
il patrimonio immobiliare residuo ridotto a zero o quasi e i commissari
agendo, per effetto della declaratoria d’insolvenza, a tutela di tutti i
creditori, sulla base di consistenza del passivo da presumere; 4) vizio di
motivazione, quanto alla non apprezzata valenza di patto e ipoteca per
integrare la prova del pregiudizio, stante la specificità di essi; 5) vizio
degli artt.1 e s. I. n.95 del 1979, per come richiamanti le disposizioni
sull’onere della prova, ove la corte ha statuito che la mancata allegazione
dello stato passivo indurrebbe ad escludere la sussistenza di creditori,
trattandosi di impresa messa in amministrazione straordinaria;
5. in due motivi, la banca impugna in via incidentale la sentenza in
quanto avrebbe: 1) omesso di pronunciarsi sulla censura attinente al
mancato rispetto, da parte della procedura, delle preclusioni che ex
art.183 c.p.c. avrebbero dovuto imporre la deduzione entro la
corrispondente udienza dei fatti integrativi della domanda, così precisata;
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garanzia per debiti preesistenti anche non scaduti, posto che FINIT

2) erroneamente trascurato che la genericità della domanda non era stata
rimediata tempestivamente dalla procedura ed entro i termini perentori
dettati per fissare il thema decidendum.
Considerato che:
6. i primi quattro motivi del ricorso principale, da trattare in via

secondo la sentenza, è appartenuta al giudizio una domanda revocatoria
svolta in via riconvenzionale, formulata dalla procedura – ai fini qui di
interesse – ai sensi dell’art. 2901 c.c., quale azione solo materialmente
prospettata con riguardo agli elementi astrattamente anche ricompresi
nelle fattispecie di cui agli artt. 67 co.1 n.3 e 4 I.f., ratione temporis
applicabile; per la revocatoria ordinaria, dunque, la corte d’appello
correttamente ha ritenuto sufficiente e tempestivo il richiamo iniziale da parte della difesa della procedura – agli elementi costitutivi ovvero
principali dell’istituto coltivato, idoneamente esposti quali fattori
integranti la revocabilità degli atti costitutivi d’ipoteca e di pegno per
debiti almeno in parte preesistenti e non scaduti, avuto riguardo alla
originaria insinuazione al passivo, come inizialmente decisa dall’organo
concorsuale e oggetto di esplicita conservazione perseguita da detti
commissari, così impugnanti la sentenza del tribunale al solo fine di
escludere la prelazione per la revocabilità del relativo titolo (Cass.
26504/2013);
7. l’erroneità della pronuncia si correla invece alla sua seconda ratio
decidendi

assunta sul presupposto astratto di una necessaria

enunciazione tripartita, che sarebbe mancata nell’iniziativa della
procedura, degli elementi della descritta azione, e cioè la entità del
credito concorsuale, l’anteriorità delle passività rispetto all’atto
pregiudizievole e il peggioramento patrimoniale che ne sarebbe seguito;
orbene, proprio la incidenza complessiva sul patrimonio della debitrice
dell’ipoteca volontaria e del doppio pegno di quote, iscritti (o rinnovati)
quale riflesso di una convenzione interbancaria che conduceva a
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congiunta per connessione, sono fondati, con assorbimento del quinto;

consolidare il passivo di un gruppo di società, costituendo circostanze in
sé non contestate (al pari della sua revoca un anno dopo) ed invero
tenuto conto di una qualità prelatizia alfine invocata per 43,978 miliardi
Lit su 62,018 di passivo totale, già integrava un elemento, unitamente
alla natura duplice del ruolo dei commissari esercenti l’azione (riunenti la

non considerato dalla corte; può invero ripetersi, con Cass. 19234/2009,
che «nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni
del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la
garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta
garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente
insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia
patrimoniale.» (così anche Cass. 16986/2007);

8. Veventus damni – unico elemento dell’azione analizzato da parte
dei giudici d’appello – appare invero idoneamente espresso nel richiamo
integrale alla vicenda d’iscrizione della garanzia reale e dei pegni di quote
sociali e della rispettiva contestuale deduzione entro una più ampia
intesa, con un pool di banche, della FINIT e di altre società del ‘gruppo
Costanzo’, secondo ingenti proporzioni di impegno (estese ad altri atti di
garanzia personale), e dunque di peggioramento della composizione
qualitativa e materiale del patrimonio della debitrice, che la corte non ha
esaminato, sovrapponendo a tale riscontro un principio comparativo la
cui razionalità appariva all’evidenza posposta rispetto al confronto
peggiorativo per l’intero patrimonio, che andava verificato, alla luce della
natura dell’operazione di garanzia impugnata;
9. va poi ribadito, alla stregua di principio comune ai motivi esaminati,
che «l’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico
pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le
condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perché la
garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità

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veste di debitore e creditori), sorreggente un diverso principio, del tutto

dell’atto di costituzione del pegno non può, d’altronde, che investire tale
atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di
trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni
creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo
chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al

per cui essa necessariamente implica l’obbligo della banca di restituirec l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente
dall’importo _del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era
(–1-1,1M5/£00(?)•
sorto.», si tratta di considefazioni – riprese anche da Cass. 27830/2017 che, così come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum
restitutorio, ben possono replicarsi allorché l’organo concorsuale persegua
il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum – nel caso
disconoscendo la causa prelatizia che l’altera nello stato passivo – che è
comunque il fine proprio dell’istituto revocatorio, ordinario oltre che
fallimentare, essendo comune per tale parte la

causa petendi, ed

indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione;
10.

tale premessa conduce così al rigetto anche dei due motivi del

ricorso incidentale, conseguendone la cassazione della sentenza, per
accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale, assorbito il
quinto e con rinvio, anche per le spese;
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale quanto ai primi quattro motivi,
dichiara assorbito il quinto, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2017.

credito garantito dal pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia: ragion

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