Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4507 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4507 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5220-2013 proposto da:
BENI STABILI SPA SIIQ 00380210302 in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135,
presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE – già COMUNE DI ROMA 02438750586 in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati CECCARELLI
AMERICO e ROSSI DOMENICO, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/02/2014

nonché contro
COOPERATIVA EDILIZIA UNIONE LAVORO SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 30096/2011 della CORTE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Berruti che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Rossi Domenico che si riporta
agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Con sentenza 29 dicembre 2011, n. 30096 questa Corte ha respinto il ricorso della Beni Stabili s.p.a. avverso la sentenza, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nell'ambito di un più vasto contenzioso, con la quale era stato liquidato il risarcimento del danno dovuto dal Comune di Roma e dalla Coop. edilizia Cristallo a r.l. [recte, Coop. edilizia Unione e Lavoro a r.1.: n.d.r.] per l'occupazione acquisitiva di una porzione di terreno appartenente alla società. 2. — Quest'ultima domanda ora la revocazione di detta sentenza. Rileva che essa ha rigettato il ricorso statuendo che "tutte le dogkanze rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sinteticocomparativo risultano inammissibili anche perché la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella Jpecifica zona PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata del fondo". Osserva, quindi, che tale statuizione è viziata da errore di Ric. 2013 n. 05220 sez. M1 - ud. 17-12-2013 -2- CASSAZIONE del 19.12.2011, depositata il 29/12/2011; fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione al momento della irreversibile trasformazione del suolo, verificatasi nel 1984 e non nel 1983, il che ha prodotto una ulteriore svista del Collegio in merito alla affermata inesistenza della prova che l'applicazione del criterio analitico avrebbe comportato un maggior valore venale del bene. Era, documento, già allegato al fascicolo di appello, "attestante l'accertamento effettuato nel 2004 dal CTU nominato dalla Corte di Appello nei giudizi di opposizione alla stima instaurati in relazione ad alcune delle aree in questione"; la stima era in quella sede riferita al 1984 e, seguendo il criterio analitico, determinava il valore del suolo in £ 155.000 circa al metro quadro, ampiamente superiore al valore di £ 90.000 risultante dall'applicazione del metodo sintetico. Alla domanda di revocazione resiste con controricorso Roma Capitale. 3. — La domanda di revocazione è inammissibile perché l'errore denunciato è privo del requisito della decisività. La decisione di disattendere il terzo motivo del ricorso per cassazione, con cui appunto si invocava l'applicazione del criterio estimativo analitico in luogo di quello sintetico e a cui si riferisce la statuizione qui censurata, è infatti basata non soltanto siilla ratio interessata da quell'errore, ma anche su una ulteriore ed autonoma ratio, non attinta dalla censura, costituita dalla affermata discrezionalità del giudice di merito nella scelta dell'uno o dell'altro criterio estimativo e dall'assenza di vizi logici nella concreta applicazione, nelle specie, del metodo sintetico-comparativo.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
che la sola parte ricorrente ha presentato memoria;
Ric. 2013 n. 05220 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-3-

infatti, allegato al ricorso e trascritto nel secondo dei suoi motivi un

CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui
nella memoria della ricorrente vengono mosse critiche non
sufficientemente puntuali e comunque inidonee a ribaltare la
valutazione di non decisività dell’errore denunciato;

condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 4.200,00, di cui 4.000,00
per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Att. sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013

che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso con

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