Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4507 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22712-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI rappresentato e difeso

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 966/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/08/2006 R.G.N. 859/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per inammissibilità.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, con cui era stata accolta la domanda proposta da G.S. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratti a termine con il quale era stata assunta dalle Poste Italiane s.p.a. a partire dal 24 ottobre 2000.

2. La società ha proposto ricorso per cassazione e la lavoratrice ha resistito con controricorso.

3. Successivamente, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa.

4. Dal predetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo dandosi atto della intervenuta conciliazione e dichiarando che ogni fase di giudizio ancora in corso si sarebbe definita in coerenza con tale accordo. Ciò posto, si evidenzia la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell’esito della lite.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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