Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4507 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1256-2018 proposto da:

S.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GRAZIA

CONTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA FERNANDA VENTURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1145/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 22/5/2017, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello di S.M.C., ha condannato F.G. a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio D., la somma di Euro 150,00 mensili a decorrere dal maggio 2015, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat; ha rigettato nel resto l’impugnazione.

La Corte del merito ha respinto la doglianza della S. relativa al rigetto della domanda di addebito al F., rilevando che le circostanze fatte valere (querele ai danni del marito e allontanamento dal tetto coniugale) erano state esaminate dal Tribunale e ritenute condivisibilmente inidonee a fondare la richiesta di addebito (e sulla base delle dichiarazioni rese della stessa appellante in sede di CTU, risultava l’origine risalente della crisi coniugale rispetto agli episodi di allontanamento dalla casa familiare); ha respinto il motivo relativo all’affidamento della figlia A., avuto riguardo alla relazione aggiornata sulle condizioni della ragazza ed al parere motivato sulle soluzioni relative all’affidamento dei Servizi sociali; quanto al motivo relativo al mantenimento, la Corte fiorentina ha dato atto di una certa sperequazione a favore dell’appellato F., che, fermo il mantenimento diretto per i genitori collocatari per gli altri due figli Fa. e D., giustificava una modesta integrazione per il mantenimento del figlio D. domiciliato presso la madre, nella misura di Euro 150,00 mensili a decorrere dalla sentenza di primo grado, mentre nessuna integrazione poteva essere riconosciuta per la figlia A., che vive abitualmente in una struttura di ricovero, e dispone di un trattamento assistenziale di circa Euro 700,00 mensili, gestito dalla madre.

Ricorre avverso detta pronuncia la sig. S., facendo valere tre articolati motivi di ricorso.

Si difende con controricorso il F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, la ricorrente si duole della reiezione della domanda di addebito, motivata in modo illogico e contraddittorio, in particolare senza l’esame delle querele sporte dalla stessa S., da cui emerge un complesso quadro familiare che, insieme ai reiterati allontanamenti dal tetto coniugale, si palesano quale la causa esclusiva del deterioramento del rapporto coniugale, soprattutto in assenza della prova contraria, gravante sulla controparte, sulla anteriorità della crisi coniugale.

La ricorrente si duole del ridimensionamento delle denunce-querele da parte della Corte del merito, anche sulla base delle dichiarazioni del figlio Fa., senza alcuna considerazione sull’attendibilità del teste, particolarmente condizionato dal padre; denuncia la mancanza di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di sentire il figlio D., all’epoca quattordicenne, e ben a conoscenza della situazione in famiglia.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

La Corte del merito ha ritenuto valutate dal Tribunale le denunce-querele e gli allontanamenti dal tetto coniugale del F., considerandoli inidonei a fondare l’accoglimento della domanda, in quanto non sufficientemente provate le prime e giustificati i secondi dal tenore conclamato della crisi coniugale, ed ha aggiunto che la natura e la gravità degli episodi denunciati nelle querele erano state ridimensionate avuto riguardo all’audizione del figlio Fa. e che, sulla base delle stesse dichiarazioni della S. in sede di CTU, era emersa l’origine risalente della crisi coniugale rispetto agli allontanamenti.

Ora, a fronte di detti specifici rilievi, sono del tutto infondati i profili fatti valere dalla ricorrente nel motivo, e non è neppure congruente il rilievo sull’onere probatorio con il riferimento della Corte alla stessa dichiarazione resa dalla parte in sede di CTU; nè risulta che la parte abbia eccepito alcunchè quanto all’audizione del figlio Fa., in relazione al quale è del tutto generica l’affermazione di condizionamento da parte del padre; nè la Corte d’appello aveva obbligo di sentire il figlio D., già ascoltato in primo grado.

Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della pronuncia nella parte in cui ha respinto la richiesta di affidamento della figlia A., dando credito alla relazione dei Servizi, senza tenere conto del superiore interesse della minore e del principio secondo cui la regola è l’affidamento condiviso, ogni diversa statuizione deve essere accompagnata da specifici accertamenti sulla condizione dei minori e sulle capacità dei genitori di fornire educazione, cura e assistenza morale, e nella specie, senza tenere conto della capacità della madre.

La ricorrente si duole della violazione dell’art. 6 Convenzione di Strasburgo, ratificata e resa esecutiva con L. n. 77 del 2003, e dell’art. 155 sexies c.c..

Il primo profilo del motivo si presta a rilievi di inammissibilità e di infondatezza. La Corte del merito ha richiesto ai Servizi sociali una relazione aggiornata e un parere motivato sulle soluzioni relative all’affidamento e sulla base di detta relazione, evidenziante una grave disabilità della ragazza ed il permanere di un atteggiamento conflittuale e non collaborativo da parte dei genitori, ha ritenuto di condividere le ragioni dell’affidamento alla struttura, funzionali alla migliore tutela dell’interesse della minore, nel resto ritenendo gli episodi di maltrattamento ad opera di alcuni educatori, oggetto di denunce, contestati e non provati.

A fronte di dette valutazioni, le contestazioni della ricorrente si limitano a denunciare che le stesse sono fondate solo sulla relazione dei Servizi sociali e non terrebbero conto del superiore interesse della minore, sulla scorta di affermazioni contrarie del tutto generiche, richiamando la relazione della psicologa della ASL allegata alla comunicazione prot. 927/2013, di data pertanto risalente, della quale non viene indicata la collocazione nè la parte ha a riguardo adempiuto agli obblighi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Quanto all’ulteriore doglianza, relativa alla mancata esposizione delle ragioni della mancata audizione in I grado della minore, la ricorrente non indica quando e come avesse fatto valere detto motivo in secondo grado, nè tale doglianza risulta avanzata in secondo grado, alla stregua della pronuncia impugnata.

Quanto alla mancata audizione in secondo grado, la stessa non è prevista a pena di nullità (sul principio, la pronuncia 6129/2015) a differenza di quanto avviene per il primo grado.

Col terzo mezzo, la sig. S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 147 e 155 c.c., per avere la Corte del merito ignorato la mancata corresponsione in favore della minore del sussidio mensile di Euro 200,00 e che la S. affronta da sola le spese relative alle prestazioni riabilitative, non coperte che in minima parte dall’indennità di accompagnamento di Euro 500,00 mensili.

Ciò posto, va in prima battuta ritenuta inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c.; come infatti affermato, tra le altre, nelle pronunce 11892/2016, 13960/2014 e 20119/2009, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nel resto, il motivo è basato su contestazione di fatti in tesi omessi (percezione di indennità di accompagnamento inferiore a quanto indicato in sentenza, pagamento per prestazioni di riabilitazione), in ogni caso privi di decisorietà, dato che i documenti non possono provare che il danaro sia proveniente dalla madre e non già sia della figlia, così come è del tutto labiale l’affermazione che la sig. S. metta da parte i soldi dell’indennità della figlia.

E, come affermato nella pronuncia 8053/2014, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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