Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4507 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23877/2019 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA n. 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1079/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 30.1.2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da T.S. avverso il provvedimento del 27.2.2017, notificato il 20.3.2017, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Interponeva appello il T. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1079/2019, respingeva il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione T.S. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, non considerando la vulnerabilità personale del richiedente ed il rischio di grave sacrificio dei suoi diritti umani in caso di rimpatrio in Costa d’Avorio, suo Paese di origine.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), il contesto di insicurezza e violenza generalizzata esistente in Costa D’Avorio.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili per diversi e concorrenti profili.

In primo luogo va considerato che nel ricorso non viene descritta, neppure per sommi capi, la storia personale che il richiedente la protezione aveva fornito prima alla Commissione territoriale e poi in sede giurisdizionale: l’unico dato desumibile è quello della sua provenienza geografica dalla Costa D’Avorio. In proposito, va ribadito il principio per cui “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165). Nè è possibile ricavare la storia dall’esame dei motivi proposti dal ricorrente “… non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843). E nemmeno dall’esame della sentenza impugnata, la quale non è stata riprodotta nel ricorso (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013 Rv. 627682).

In aggiunta, la prima censura si risolve in una richiesta di riesame del merito, di per sè inammissibile (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il giudice di appello ha dato atto che il T. non aveva dimostrato di essersi allontanato dal proprio Paese di origine per sfuggire ad una condizione di vulnerabilità, nè erano emersi elementi idonei a far presumere, in caso di rimpatrio, una grave compromissione del nucleo fondamentale dei suoi diritti inalienabili. Il ricorrente non contesta in modo specifico tale statuizione, limitandosi ad affermare che la povertà, l’analfabetismo e la giovane età (cfr. pag. 10 del ricorso) ovvero l’impossibilità di avere accesso all’alimentazione ed alla salute (cfr. pag. 12 del ricorso) possono essere elementi rilevanti ai fini della valutazione di vulnerabilità, senza tuttavia indicare sotto quale profilo tali elementi assumerebbero valenza decisiva nel caso specifico. Anche il riferimento alla condizione esistente in Costa D’Avorio, contenuto a pag. 18 del ricorso, è generico, poichè il ricorrente non indica alcun elemento soggettivo che dimostrerebbe la sua dedotta condizione di vulnerabilità. Inoltre, non è appagante il riferimento al contenuto di “… recenti e più compiute sentenze di merito che hanno realmente analizzato la difficile situazione del paese di provenienza del ricorrente”, posto da una parte che detti precedenti fanno riferimento a situazioni individuali diverse da quelle del T., le quali non rilevano in alcun modo ai fini della valutazione della condizione di vulnerabilità soggettiva dedotta da quest’ultimo; e, dall’altro lato, che le informazioni sulla condizione esistente nel Paese di origine del richiedente, ove rilevante, non possono che essere tratte dalle fonti qualificate previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, tra le quali non si annoverano le sentenze di merito.

Per quanto invece attiene al secondo motivo, va osservato che la Corte di Appello dà atto che il T. aveva impugnato la sentenza di primo grado invocando soltanto la concessione della protezione umanitaria (cfr. pag. 2 della decisione). Poichè nel motivo di ricorso il T. non deduce di aver riproposto anche in secondo grado la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni di status di rifugiato e di tutela sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, la questione è ormai coperta dal giudicato interno.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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