Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4507 del 11/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15601/2020
proposto da:
COSENTINO HOSPITAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo
studio dell’avv.to EMANUELA PAOLETTI che, unitamente agli avvocati
EMANUELE POGGI e ANDREA MASSIMO ASTOLFI, la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo
studio dell’avvocato GUIDO PARENTI che, unitamente agli avvocati
GIOVANNA DI MAIO e FILIPPO DI MAIO, la rappresenta e difende;
– resistente –
e
CASE DI CURA COSENTINO S.R.L. in liquidazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO
DELL’OGLIO;
– resistente –
e
KAROL S.p.A e KAROL HOSPITAL S.R.L., elettivamente domiciliate in
ROMA, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO,
rappresentate e difese dagli avvocati ANGELO CACCIATORE e LAURA
PIRICO’;
– resistenti –
avverso l’ordinanza r.g.n. 7629/2018 emessa dal TRIBUNALE DI PALERMO,
depositata il 07/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI
MARCO.
Fatto
RILEVATO
che:
con provvedimento reso in data 7/4/2020 (r.g.n. 7629/2018), il Tribunale di Palermo ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., della causa introdotta dalla Cosentino Hospital s.r.l. ai fini dell’accoglimento, tra le altre, della domanda di condanna della Casa di Cure Cosentino s.r.l. in liquidazione, della Karol s.r.l. e della Karol Hospital s.r.l., al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza dell’inadempimento, da parte della Casa di Cure Cosentino s.r.l., del contratto preliminare di cessione d’azienda concluso, in data 23/2/2011, tra quest’ultima (in qualità di promittente cedente) e la Cosentino Hospital s.r.l. (in qualità di promittente cessionaria), per avere la Casa di Cure Cosentino s.r.l. ceduto alla Karol Hospital s.r.l., in data 18/9/2017, la medesima azienda precedentemente promessa in vendita alla Cosentino Hospital s.r.l., e per avere la Karol s.r.l. e la Karol Hospital s.r.l. cooperato, attraverso l’assunzione in affitto e l’acquisto della medesima azienda, a pregiudicare le legittime ragioni della Cosentino Hospital s.r.l.;
a fondamento del provvedimento di sospensione, il Tribunale di Palermo ha rilevato la pregiudizialità, ai sensi dell’art. 337 c.p.c. della diversa causa con la quale la Cosentino Hospital s.r.l. aveva invocato l’accertamento della perdurante sussistenza degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di cessione di azienda concluso tra la stessa e la Casa di Cure Cosentino s.r.l. all’epoca della cessione dell’azienda in favore della Karol Hospital s.r.l., essendo pendente il giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accertato detta perdurante obbligatorietà del contratto preliminare tra la Cosentino Hospital s.r.l. e la Casa di Cure Cosentino s.r.l., e dovendo pertanto ritenersi controvertibile il ricorso di un presupposto logico-giuridico essenziale ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria oggetto dell’odierno giudizio;
avverso la decisione di sospensione emessa dal Tribunale di Palermo, la Cosentino Hospital s.r.l. propone regolamento di competenza sulla base di due motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria;
Casa di Cure Cosentino s.r.l. in liquidazione da un lato, e Karol s.r.l. e Karol Hospital s.r.l. dall’altro, resistono all’impugnazione in forza delle argomentazioni illustrate nelle rispettive memorie difensive depositate;
BPER Banca s.p.a. – chiamata in giudizio a contraddire sulla domanda contestualmente proposta dalla Cosentino Hospital s.r.l. per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli accordi contrattuali conclusi tra Casa di Cure Cosentino s.r.l. in liquidazione, Karol s.r.l. e Karol Hospital s.r.l. – ha depositato controricorso;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con i due motivi proposti, la società ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e dell’art. 134c.p.c., comma 1, dell’art. 111 Cost., commi 6 e 2, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, per avere il Tribunale di Palermo erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione del presente procedimento ai sensi dell’art. 337 c.p.c., non avendo espressamente identificato le ragioni della ritenuta plausibile controvertibilità della decisione di merito del Tribunale di Palermo emessa inter partes in ordine alla perdurante efficacia delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di cessione di azienda concluso, in data 23/2/2011, tra Case di Cure Cosentino s.r.l. e Cosentino Hospital s.r.l.; e per avere altresì ritenuto effettivamente sussistente un rapporto di stretta pregiudizialità tra detta perdurante efficacia del contratto preliminare del 2011 e l’insieme delle domande proposte dalla Cosentino Hospital s.r.l. in questa sede;
sotto altro profilo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per aver dettato, a fondamento della decisione di sospensione assunta, una motivazione del tutto illogica e meramente apparente sulle questioni in precedenza specificamente indicate;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati;
osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione facoltativa del processo (disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata), la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 – 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 – 01);
ferma tale premessa, varrà considerare come, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, debba ritenersi indefettibile e indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019, Rv. 654053 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, lungi dal confrontarsi criticamente con i contenuti della sentenza di merito già pronunciata dal Tribunale di Palermo (con riguardo alla persistente efficacia dei vincoli obbligatori derivati dal contratto preliminare di cessione di azienda dedotto in giudizio dalla società attrice), ha del tutto omesso di evidenziare in modo esplicito le ragioni ritenute tali da disconoscere l’autorità di detta decisione di merito (già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante), limitandosi a rilevare l’obiettiva (astratta) controvertibilità della ridetta questione, senza assumere alcuna specifica ed esplicita posizione circa la plausibilità, nel merito, di detta controvertibilità;
una simile giustificazione del provvedimento di sospensione esclude che possa ritenersene effettivamente integrata l’adeguatezza, non avendo il giudice a quo argomentato in maniera sufficiente la sussistenza dei presupposti per la relativa adozione, con il conseguente inevitabile rilievo dell’avvenuto esercizio, da parte del giudice a quo, del potere di sospensione ex art. 337 c.p.c., in modo non conforme alle previsioni di tale norma, vieppiù sulla base di un discorso giustificativo logicamente e giuridicamente incongruo;
l’avvenuta sospensione del giudizio in esame al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, impone l’accoglimento del proposto regolamento, con la conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Palermo affinché provveda alla prosecuzione del giudizio;
le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio.
Condanna Casa di Cure Cosentino s.r.l. in liquidazione, Karol s.r.l., Karol Hospital s.r.l. e BPER Banca s.p.a., in solido tra loro, al rimborso, in favore della Cosentino Hospital s.r.l., delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022