Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4506 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 452/2009 proposto da:

MINISTRY OF PLANNING OF IRAQ, in persona del Capo Missione ad

interini, Consigliere M.A., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato

GUERRA Pietro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RUBINO SAMMARTANO MAURO giusta procura speciale del Dott. Notaio

GIUSEPPE RAMONDELLI in ROMA, del 19/12/2008, REP. N. 69315;

– ricorrente –

contro

SERVER PLUS LIMITED (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore sigg.ri S.J.K. e J.

R.M.W.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile della

Dott.ssa Notaio DINA CHARITOU in NICOSIA (CIPRO) del 7 gennaio 2009,

Num. 8211/09;

– controricorrente –

e contro

BANCA ROMA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2008 del TRIBUNALE di MASSA, emessa il

17/09/2008, depositata il 19/09/2008 R.G.N. 1682/04, 1866/04 e

1774/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CLAUDIO COGGIATI (per delega dell’Avv. RUBINO

SAMMARTANO MAURO);

udito l’Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I processi esecutivi e le collegate cause di cognizione tra le parti, all’esito delle quali ultime è stata pronunciata la sentenza oggi gravata, hanno avuto – secondo quanto risulta dal ricorso, dal controricorso della Server Plus ltd e dalla sentenza stessa – il seguente svolgimento:

1.1. il Tribunale di Massa, con sentenza n. 800/03, ha condannato il Ministry of Planning of Iraq, lo Stato Iracheno ed alcune società irachene di diritto pubblico al pagamento della somma di UD 10 milioni in favore della Server Plus ltd, quale avente causa dall’originaria attrice e creditrice Dazzi srl;

1.2. sulla base di precedente ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., emessa nel corso di detto giudizio, la Server Plus ltd ha intentato procedura di espropriazione presso terzi (n. 312/03 r.g.e. Trib.

Massa) nei confronti del debitore Ministry of Planning e del suo debitore Banca di Roma – fil. di (OMISSIS);

1.3. all’esito della negativa dichiarazione del terzo pignorato, la stessa Server Plus ltd ha iniziato il giudizio di accertamento dell’obbligo di quest’ultimo, deciso in primo grado con sentenza n. 319/04 del detto Tribunale di Massa, indicata in ricorso come soggetta ad appello (n. 1215/04 r.g. Corte d’Appello di Genova) tuttora pendente;

1.4. all’esito di tale ultima sentenza è stata riassunta la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n. 312/03 r.g.e., avverso la quale ha allora proposto opposizione, quale terza pignorata, la sola Banca di Roma (causa iscritta al n. 1682/04 r.g.):

ed a definizione della quale è stata comunque pronunciata ordinanza di assegnazione della somma pignorata in data 30.6.04;

1.5. in forza di tale ultima ordinanza il procedente ha iniziato procedura di espropriazione della somma di Euro 7.468.803,31 in data 1.7.04 direttamente nei confronti della Banca di Roma (quale debitore ormai in proprio, tale costituito con l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 c.p.c.); ma questa ha però depositato, agli effetti dell’art. 494 c.p.c., u.c., la somma di Euro 8.962.563,97 per evitare il pignoramento (proc. es. n. 296/04 r.g.e. Trib. Massa), subito dopo dispiegando una seconda opposizione (iscr. poi al n. 1866/04 r.g.) avverso tale ulteriore procedura esecutiva;

1.6. il Ministero iracheno si è infine costituito ad adiuvandum in tale ultima opposizione (n. 1866/04 r.g.), ma, con sentenza non definitiva n. 48/05, il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile tale intervento per ritenuta invalidità della procura rilasciata dal Ministero stesso;

1.7. successivamente, avutasi anche una ulteriore procedura esecutiva (che il ricorrente indica con il n. 134/05 r.g.e. Trib. Massa, ma senza adeguatamente specificarne natura, date rilevanti, oggetto e titolo), il Ministero ha proposto un’altra opposizione ad esecuzione, iscr. al n. 1774/05 r.g.;

1.8. le tre cause di opposizione sono state riunite con ordinanza 30.1.07 per essere poi unitariamente decise con sentenza n. 718/08, dep. il 19.9.08 e notificata il 29.10.08, con la quale:

1.8.1. da un lato, si è ritenuto che l’invalidità della procura, accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza non definitiva n. 48/05 e relativa alla sola causa di opposizione n. 1682/04 r.g., si estende alle altre domande dispiegate dal Ministero;

1.8.2 dall’altro lato, si sono qualificate infondate le opposizioni del terzo debitore, siccome non abilitato a far valere eccezioni di spettanza esclusiva del debitore;

1.8.3. gli opponenti Ministry of Planning of Iraq e Banca di Roma spa sono stati condannati alle spese di lite in ragione di Euro 55.000.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso straordinario per cassazione il Ministry of Planning of Iraq, affidandosi a tre motivi; resiste, delle controparti, la sola Server Plus ltd; ed alla pubblica udienza del 25.1.11 le parti, dopo avere entrambe presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compaiono per la discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente censura la gravata sentenza mediante:

3.1. un primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 274, 112 e 99 c.p.c. (violazione del principio dell’autonomia dei giudizi riuniti ad un dato procedimento, rispetto ai provvedimenti emessi in tale procedimento); che conclude con il seguente quesito: se, stante l’autonomia della posizione delle parti in cause riunite, la statuizione, effettuata con sentenza non definitiva in uno di tali procedimenti e non impugnata (relativa alla procura ad litem rilasciata da una delle parti del processo al difensore) spiega automaticamente effetti anche negli altri successivi processi ad esso riuniti?;

3.2. un secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (errata affermazione della natura di giudicato esterno di pronuncia di contenuto solo processuale); che conclude con il seguente quesito: se la sentenza passata in giudicato che dichiara l’inammissibilità di una procura ad litem di una delle parti ha efficacia di giudicato esterno, ossia anche in altri giudizi, tra cui quelli riuniti a tale procedimento successivamente all’emissione della sentenza non definitiva?;

3.3. un terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2907 c.c. (mancata pronunzia su questioni rilevabili di ufficio e fatte proprie da un’altra parte del medesimo giudizio); che conclude con il seguente quesito: se il giudice di merito può non pronunziarsi su questioni rilevabili di ufficio sollevate da una parte (la cui procura alle liti è dichiarata invalida) in un giudizio proposto da altra parte che ha fatto proprie tali eccezioni?.

4. Resiste con controricorso la Server Plus ltd, nella dedotta qualità, deducendo:

4.1. l’inammissibilità del ricorso perchè i quesiti sono generali ed astratti;

4.2. l’infondatezza del primo e del secondo quesito, perchè si tratta di giudicato sostanziale e non processuale e comunque perchè la motivazione sì può correggere, intendendosi avere riprodotto quella della sentenza non definitiva;

4.3. l’infondatezza del terzo, perchè non può il debitor debitoris proporre questioni rimesse all’iniziativa del debitore, come la stessa pignorabilità dei beni.

5. La peculiarità della vicenda sta in ciò: – che vi è un primo titolo esecutivo, l’ordinanza ex art. 186 qruater c.p.c., pronunciata nel giudizio di cognizione poi concluso con la sentenza n. 800/03 del Tribunale di Massa, emesso contro il Ministero della Pianificazione dell’Iraq;

che, azionato tale titolo in una procedura di espropriazione presso terzi, è seguita poi una sentenza di primo grado di accertamento del debito della Banca di Roma, debitor debitoris, nei confronti del Ministero straniero;

che, conseguita tale pronuncia, è stata immediatamente riattivata (nonostante la sentenza ai sensi dell’art. 549 c.p.c., dovesse qualificarsi di mero l’accertamento in primo grado) la procedura esecutiva, opposta non dal debitore sotto il profilo di una potenziale carenza di esecutività del titolo, ma dal terzo debitore, per motivi che non vengono specificamente enunciati con modalità atte a soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;

che, nonostante l’opposizione dispiegata da quest’ultimo, è stata comunque pronunciata ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c., nei confronti di quello;

– che quest’ultima ordinanza integra un nuovo titolo esecutivo giudiziale, azionato direttamente contro il terzo debitore, in quanto con quello costituito debitore diretto del creditore;

– che tale titolo giudiziale non risulta – sempre e se non altro sulla base degli atti il cui diretto scrutinio è consentito in questa sede di legittimità -autonomamente opposto e tanto meno sospeso a seguito di opposizione, risultando quindi a sua volta non solo esecutivo, ma soprattutto definitivo;

che nell’opposizione avverso il primo titolo esecutivo sono state dispiegate dal terzo debitore, con un successivo intervento adesivo del debitore qualificato inammissibile con sentenza non definitiva che risulta essere passata in giudicato, questioni anche relative alla pignorabilità dei beni od alla sussistenza del credito verso il debitore originario;

– che con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata sul secondo titolo si dispiegano in gran parte le stesse questioni, relative però a quella fondata sul primo,, senza che risulti però ritualmente ed autonomamente impugnato il secondo (se non altro e per quanto visto, sulla base degli atti utilmente scrutinabili da questa Corte).

6. Ciò posto, i primi due motivi possono congiuntamente trattarsi:

6.1. con essi, complessivamente considerati, la ricorrente contesta l’estensibilità di un giudicato sulla validità della procura ad litem in una tra più cause tra loro riunite anche a quelle rese per le altre;

6.2. in tal modo, i quesiti che concludono l’esposizione di detti motivi sono sufficientemente specifici con riferimento alla questione da decidere, compiutamente individuata ma con modalità tali da rendere la decisione suscettibile di applicazione ad una serie indeterminata di fattispecie analoghe;

6.3. sul punto, la riunione, ex art. 274 c.p.c., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perchè questo è stato riunito al primo (Cass. 1 ottobre 2004 n. 19652, Cass. 7 ottobre 2005 n. 19654, Cass. 31 gennaio 2006 n. 2133): e questo perchè il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. 13 luglio 2006 n. 15954);

6.4. peraltro, pur in presenza di un non del tutto congruo richiamo ai principi in tema di giudicato, effettivamente la statuizione del giudice di merito si fonda sul fatto che l’accertamento di invalidità della procura si estende anche a quella posta a base delle altre cause, ma non già – come lamenta il ricorrente in uno dei due primi quesiti – “automaticamente”, bensì, come si ricava dal tenore testuale della motivazione (“la relativa statuizione …

spiega effetto di giudicato e nel procedimento di cui sopra e negli altri procedimenti riuniti tra gli stessi soggetti in cui la parte è costituita in forza della medesima procura”), sul fatto che gli atti di costituzione del Ministero nei processi riuniti sono valutati – con valutazione che non viene espressamente o validamente censurata – come basati tutti sulla stessa procura già dichiarata, se non altro appunto con riferimento ad uno di essi, invalida;

6.5. poichè tale identità della procura non è stata contestata (non essendo stato – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e del controricorso in Cassazione – portato alla cognizione di questa Corte il contenuto testuale della richiamata sentenza n. 48/05 del Tribunale di Massa e – soprattutto delle due o più procure da comparare tra loro), correttamente la decisione sulla non validità della procura si applica, per identità di presupposti di fatto, anche alle ulteriori cause, con sostanziale correttezza della gravata sentenza.

7. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso:

7.1. l’odierno ricorrente lo articola concludendolo però con un quesito limitato alla rilevabilità ufficiosa delle questioni di impignorabilità dei beni ed oltretutto in termini del tutto generali e privi di riferimento a queste ultime, senza in esso in alcun modo specificare che – e soprattutto perchè – le questioni dovrebbero qualificarsi altresì fondate; in tal modo, non è rispettato – come da giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto il quesito di diritto:

7.1.1. non deve risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. sez. un. 11 marzo 2008 n. 6420);

7.1.2. non deve risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. sez. un. 8 maggio 2008 n. 11210);

7.1.3. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 30 settembre 2008 n. 24339);

7.1.4. deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. sez. un. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658, Cass. ord. 17 luglio 2008 n. 19769, Cass. 25 marzo 2009 n. 7197 o Cass. ord. 8 novembre 2010 n. 22704);

7.2. a maggior ragione una tale formulazione del quesito non si fa carico della motivata reiezione nel merito delle questioni che si vorrebbero rilevabili di ufficio, come comunque operata dalla gravata sentenza in relazione al rigetto dell’opposizione dispiegata dal solo Ministero; questa:

7.2.1. pur qualificando inammissibili una parte delle opposizioni dell’odierno ricorrente, ha poi esaminato nel merito almeno alcune delle questioni da questi agitate, se non altro in ordine alla ritualità della notificazione del pignoramento ed alla caducazione, in dipendenza della revoca delle sanzioni economiche, degli eventuali effetti, negativi per il creditore, sul pignoramento derivanti da queste ultime: infatti, è pretermessa siccome irrilevante soltanto la questione sulla rilevabilità di ufficio dei motivi di opposizione, come si evince dall’inciso – nel testo della gravata sentenza, diciassettesimo rigo dal termine della prima facciata di motivazione – “a prescindere da ogni considerazione circa la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni”;

7.2.2. inoltre, riserva – correttamente – al giudizio (dedotto come ancora in corso) di accertamento dell’obbligo del terzo ogni altra questione sul credito riconosciuto sussistente in capo al Ministero nei confronti della Banca di Roma;

7.3. del resto:

7.3.1. l’ufficiosità del rilievo dell’impignorabilità potrebbe escludersi comunque in base a quanto già deciso da questa Corte (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2041) in altra controversia tra medesimi creditore e debitore;

7.3.2. in definitiva, la mancanza di adeguate e tempestive reazioni del debitore, solo legittimato, avverso il primo titolo esecutivo (quello diretto contro il Ministero e costituito dall’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., resa nel giudizio concluso con la sentenza n. 800/03 del Tribunale di Massa) e soprattutto contro il secondo, ovvero comunque di reazioni che abbiano potuto comportare la sospensione dell’esecutività dell’uno o dell’altro, comunque precluderebbe quand’anche si potesse superare il vizio del quesito relativo al terzo motivo, fermo restando che i primi due vanno disattesi – a questa Corte la disamina delle questioni di merito coperte dall’efficacia esecutiva dei medesimi titoli esecutivi giudiziali e pertanto ormai del tutto incensurabili in questa sede.

8. Può così concludersi per l’infondatezza del ricorso e per la necessità della sua reiezione; ma, quanto alle spese del giudizio di legittimità, la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni giuridiche coinvolte integrano giusti motivi di totale compensazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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