Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4506 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017),  n. 4506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10338-2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO CASULLI;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO SINGETTA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 64/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

osserva quanto segue.

F.F. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1753/2014 della Corte d’Appello di Potenza del 27.2.2014 n. 64, che decidendo l’impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza n. 1058/2012, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale modifica della sentenza impugnata ha determinato l’importo dell’assegno di mantenimento in favore della F. nella misura di Euro 850,00 e in favore di G.M. nella misura di Euro 400,00.

Con quattro motivi di ricorso per cassazione la F. contesta la decisione assunta dalla Corte d’Appello richiamando l’esito del giudizio di primo e secondo grado, la documentazione prodotta, le valutazioni anche presuntive dei giudici di primo e secondo grado in ordine alla diversa consistenza economica dei redditi dei due ex coniugi e afferma:

1) vizio di motivazione ex art. 111 Cost. per manifesta e irriducibile contrarietà tra la premessa della sentenza impugnata quanto all’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e le conclusioni con determinazione importo assegni nonostante l’evidenziata netta inferiorità della situazione patrimoniale della F.;

2) mera apparenza della motivazione che non ha fornito alcun ragguaglio sulle specifiche deduzioni e allegazioni articolate nelle pag. 8 – 14 dell’appello in ordine ai consistenti risparmi accumulati dal G.;

3) omesso esame di fatto storico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la cui esistenza emerge dal testo della sentenza e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia, relativo all’indennità milionaria incassata a seguito di sentenza del Tribunale di Potenza n. 123/2001, come da verbale di udienza di primo grado del 6.3.2007, in relazione all’attività imprenditoriale dallo stesso svolta;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza aumentato l’importo dell’assegno con decorrenza dalla data della decisione di secondo grado, anzichè dalla domanda di primo grado articolata con comparsa di costituzione e di risposta e atti successivi.

Quanto ai primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente occorre considerare che questa Corte, si è già pronunciata in materia affermando che: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SU n. 8053/2014, Rv. 629831, Botta, conformi Cass. SU n. 8054/2014, Rv. 629834, Botta, Cass. SU n. 25216/2014, Rv. 633425, Carluccio).

Ed ancora ha evidenziato che: “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. SU, n. 24148/2013, Massera, Rv. 627790).

Nella specie, la decisione relativa è stata assunta dalla Corte di Appello di Potenza in senso conforme a tale orientamento, evidenziando come le allegazioni della parte non si possano ritenere sufficienti a determinare un diverso regime di mantenimento sia per la F. che per G.M. come dalla stessa F. richiesto di fatto in ricorso.

La considerazione della sentenza del giudice di secondo grado evidenzia un percorso logico nella valutazione degli elementi e mezzi di prova allegati dalla parte ricorrente, prende in considerazione esplicita l’elevato tenore di vita del G., la grande quantità di risorse economiche allo stesso riferibili sia in relazione a beni immobili che in relazione a beni mobili.

(Ndr: testo originale mancante).

ad una scelta e decisione (tra l’altro in aumento) in relazione all’assegno di mantenimento, congruamente motivata, anche tenendo conto degli accertamenti effettuati dalla GdF.

Quanto all’ultimo motivo articolato dalla F. occorre considerare come la Corte abbia già costantemente affermato che: “In tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento. ” (Cass. Sez. 6- 1, n. 15186/2015, Dogliotti), ed ancora che: “In materia di revisione dell’assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, sicchè, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. Sez. 6 – 1, n. 16173/2015 Bisogni).

Vista la memoria, che non aggiunge elementi ulteriori di valutazione;

Considerato che in conclusione il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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