Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4506 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21767/2019 proposto da:

A.B., (alias A.B.) rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

PADOVA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4232/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Venezia, con decreto del 15.5.2019, rigettò il ricorso proposto da A.B. avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Venezia – Sezione distaccata di Verona;

avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione A.B. sulla base di due motivi;

il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso è inammissibile;

ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, comma 13, convertito nella L. n. 46 del 2017. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita; nel caso di specie il decreto è stato comunicato in data 15.5.2019 ed il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato il 2.7.2019; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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