Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4506 del 11/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 14567-2021
sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza n. RG 190/2021 del
02/06/2021 nel procedimento vertente tra:
G.M., da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,
INTESA SANPAOLO SPA, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME
GUIZZI STEFANO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. GIACALONE GIOVANNI, il quale
chiede che codesta S.C., in Camera di Consiglio, dichiari la
competenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine alla
procedura esecutiva descritta in motivazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha proposto regolamento di competenza d’ufficio;
– che esso – investito di una procedura di pignoramento presso terzi, già pendente innanzi al Tribunale di Torino, ritenutosi non competente territorialmente, e ciò sul presupposto che il terzo pignorato (Intesa San Paolo), “debitor debitoris” dell’esecutata Agenzia delle Entrate e Riscossione, nella propria dichiarazione di terzo ha riferito l’esistenza di un rapporto di credito, in favore del debitore esecutato, presso una filiale di Lecce dello stesso Istituto San Paolo – reputa che la competenza spetti, invece, al Tribunale di Roma;
– che essendo, infatti, il debitore esecutato un ente pubblico economico, e non una pubblica amministrazione (come esse risultano individuate dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), la competenza per la procedura esecutiva dovrebbe individuarsi a norma dell’art. 26-bis c.p.c., comma 2 (e non del comma 1), ovvero con riferimento al luogo in cui il debitore esecutato – e non il “terzo debitore” – ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
– che, nella specie, la predetta Agenzia – debitore esecutato – ha sede legale in Roma, donde la ritenuta competenza del Tribunale capitolino.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il regolamento è inammissibile;
– che occorre dare seguito al principio, già enunciato da questa Corte secondo cui è “inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2014, n. 17845, Rv. 632562-01);
– che, difatti, “la competenza sull’esecuzione ai sensi dell’art. 26 c.p.c. ed ora dell’art. 26-bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza”, controllo che sulla base delle argomentazioni “desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 aprile 2018, n. 8172, Rv. 648765-01);
– che il giudice dell’esecuzione, dunque, avrebbe dovuto declinare la propria competenza con ordinanza, avverso la quale sarebbe stato esperibile dalla parte, se del caso, lo strumento di cui all’art. 617 c.p.c. e, poi, eventualmente il regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022