Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4505 del 26/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4505 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 26/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) s.r.I., e per essa
PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a., in persona del procuratore
spec., come da procura spec. Notaio P.Matarrese in Milano rep. 115108,
rappr. e dif. dall’avv. Tito Monterosso, elett. dom. presso lo studio
dell’avv. Antonio Voltaggio, in Roma, via della Fontanella Borghese n.72,
come da procura a margine dell’atto
RG 4760/2012- g.est. m.ferro

7

-ricorrenteContro
PROTER s.r.l. in a.str., in persona dei commissari liquidatori
p.t., rappr. e dif. dall’avv. Giovanni Barbera, elett. dom. presso lo studio
dell’avv. Cinzia Passero, in Roma, via Flaminia n.322, come da procura
a margine dell’atto

per la cassazione della sentenza App. Catania 9.2.2011, n. 134,
R.G. 87/2006;
viste le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) s.r.I., e per essa
PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a., ricorre per cassazione contro la
sentenza App. Catania 9.2.2011, n. 134, R.G. 87/2006, che ha
parzialmente accolto l’appello di PROTER s.r.l. in a.str. ex I. n. 95 del
1979 avverso la sentenza Trib. Catania 11.1.2005, n. 15/2005 di
declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di ipoteca 1.3.1995 già
iscritta in favore di Banco di Sicilia s.p.a. (cedente successivamente il
credito per cui si procede ex art.58 TUB), insinuato al passivo della
procedura e poi opponente allo stato passivo, così ammettendo il
relativo credito in chirografo;
2. la corte ha ritenuto fondata la eccezione di revocabilità in via
riconvenzionale opposta dai commissari, ai sensi dell’art.67 co.1 n.3 I.f.,
RG 4760/2012- g.est. m.ferro

-controricorrente-

quanto alla iscrizione d’ipoteca volontaria 1.3.1995, collegata alla
convenzione interbancaria 9.2.1995 con la quale un pool di istituti, e fra
essi Banco di Sicilia, consolidavano in favore di tutte le società del
“Gruppo Costanzo” le preesistenti esposizioni, contestualmente
concedendo nuove aperture di credito; i presupposti dell’azione, così

conclusa il 1.3.1995 e dunque nel biennio rispetto alla dichiarazione
dello stato d’insolvenza del 21.3.1996 e nella natura dei crediti garantiti
con l’ipoteca della debitrice, annoverabili quali debiti preesistenti non
scaduti, a fronte di un elemento negativo – la inscientia decoctionis non provato dalla banca ed anzi affiancato dalla prova positiva della
consapevolezza della banca della effettiva lesività della ipoteca rispetto
al comune ceto creditorio;
3. in sei motivi, la banca censura la sentenza, per: 1) violazione
dell’art.183 c.p.c. e vizio di motivazione, non avendo considerato le
preclusioni formatesi in primo grado con riguardo alla domanda
riconvenzionale della procedura e violazione analoga dell’art.342 c.p.c.
per inammissibilità dell’appello, in cui erano assenti motivi specifici; 2)
violazione dell’art.67 I.f., oltre che vizio di motivazione, poiché spettava
alla procedura provare preesistenza e mancata scadenza dei debiti per
cui era stata costituita la garanzia; 3) violazione dell’art.67 I.f. e vizio
di motivazione, poiché l’ipoteca garantiva sia debiti scaduti che altri
contestualmente creati, come riconosciuto da altra sentenza della
medesima corte d’appello; 4) erroneo riconoscimento nella condotta
della banca dell’elemento soggettivo dell’azione

ex art.67 I.f.; 5)

violazione dell’art.2855 c.c., oltre che vizio di motivazione, quanto alla
mancata ammissione della prelazione ipotecaria sul credito di Lit
25.131.539.400 derivante dall’avviso di liquidazione della relativa
imposta; 6) erroneità della condanna alle spese del merito;
4. Ritenuto che:

RG 4760/2012- g.est. m.ferro

esercitata, consistevano nella collocazione temporale dell’operazione,

5. Il primo motivo, per un profilo, è inammissibile, dovendosi
ribadire che «anche laddove vengano denunciati con il ricorso per
cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche
giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti
processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra

termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia
stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile
valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente
nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e
deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti
processuali. (In applicazione di questo principio, la S. C. ha affermato
che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata
nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità,
di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo
di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità,
e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo).» (Cass.16664/2012);
così per Cass. 27740/2017 il ricorso è «inammissibile ex art. 366 n. 6,
cod. proc. civ., difettando comunque di specificità, in quanto non sono
stati riportati in ricorso i motivi di appello proposti, laddove, invece, ove
il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.
proc. civ. conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’atto di
appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro
impianto specifico, i predetti motivi così come formulati dall’appellante»;
6. per altro profilo il motivo è infondato, essendo appartenuta al
giudizio non una domanda revocatoria svolta in via principale bensì la
correlativa eccezione riconvenzionale, formulata dalla procedura ai sensi
dell’art.67 co.1 n.3 I.f., ratione temporis applicabile; per essa la corte
d’appello correttamente ha ritenuto sufficiente e tempestivo il richiamo
iniziale agli elementi costitutivi dell’istituto, idoneamente esposti quali

RG 4760/2012- g.est. m.ferro

questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai

fattori integranti la revocabilità dell’atto costitutivo d’ipoteca per debiti
almeno in parte preesistenti e non scaduti, avuto riguardo alla originaria
insinuazione al passivo, come inizialmente decisa dall’organo
concorsuale e oggetto di esplicita conservazione perseguita da detti
commissari, così impugnanti la sentenza del tribunale al solo fine di

26504/2013); ne consegue la irrilevanza, per un profilo, della questione
dell’omessa dedotta specifica articolazione dell’appello anche quanto
all’eventus damni e al consilium fraudis, stante il richiamo alla citata

disposizione fallimentare;
7.

il secondo motivo è infondato, poiché la corte d’appello, con

apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha dato conto
di una esposizione debitoria, a garanzia della quale l’ipoteca venne
presa, ricostruita siccome “non scaduta”, così individuandosi “quoteparti di debito capitale” dei crediti contemplati nella convenzione
9.2.1995 cui accedeva l’ipoteca 1.3.1995 ed in relazione sia allo
scoperto di conto che per mutui o finanziamenti a medio termine;
8.

il terzo motivo è infondato, per le stesse considerazioni esposte

quanto al secondo motivo, potendosi aggiungere che anche il richiamo
ad altro precedente della medesima corte d’appello non è stato integrato
da una allegazione sufficientemente specifica per poterne predicare una
portata pregiudicante, in senso stretto nemmeno invocata con la forza
del giudicato; va poi ribadito, alla stregua di principio comune ai motivi
secondo e terzo, che «l’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da
un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno,
ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei
debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a
ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno non
può, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso
privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di
soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a

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escludere la prelazione per la revocabilità del relativo titolo (Cass.

trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della
procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal
pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa
necessariamente implica l’obbligo della banca di restituire l’intero pegno

considerazioni che, così come sviluppate da questa Corte avuto riguardo
al

petitum

restitutorio, ben possono replicarsi allorché l’organo

concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio
creditorum – nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l’altera nello

stato passivo – che è comunque il fine proprio dell’istituto revocatorio,
essendo comune causa petendi, indipendentemente dal suo esercizio se
in forma di azione o eccezione;
9. il quarto motivo è inammissibile, posto che la corte, dato il tipo
di eccezione, ha contestato alla banca la mancata prova della inscientia
decoctionis ed anzi ha aggiunto che sussistevano elementi per affermare

in positivo la conoscenza dello stato d’insolvenza, apprezzamenti non
sindacabili, applicandosi alla prova dell’elemento soggettivo il principio
per cui «al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato
d’insolvenza, posta dall’art.67, primo comma, n.1 legge fall. (nel testo
“ratione temporis” vigente), grava sul convenuto l’onere della prova
contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può
quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di
circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo
invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto
in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere
ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore
si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa.» (Cass.

17998/2009); ed inoltre «la scelta degli elementi che costituiscono la
base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce
l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprez amento di fatto che,

RG 4760/2012- g.est. m.ferro

Pag

(o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo del
(5a,1 r1,1(1-512)
debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto.»;’si tratta di

se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.» (Cass.
3336/2015);
10. il quinto motivo è infondato, stante la derivatività della natura
meramente chirografaria della spesa d’iscrizione ipotecaria, una volta
confermata la revocabilità, e dunque l’inefficacia verso la massa,

al passivo ipotecario, nella specie portata dall’atto contestato dalla
procedura, che determina lo stesso effetto sugli accessori;
11. il sesto motivo è infondato posto che «con riferimento al
regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è …
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale
le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la
conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di
soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti
motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (Cass.
19613/2017);
12. ne deriva che il ricorso va rigettato, con condanna alle spese,
secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.200 (di cui euro
200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di
legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre
2017.

nell’ambito del concorso dei crediti, della pretesa principale già insinuata

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