Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4505 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4505 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 18648-2012 proposto da:
CORAZZA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato PETROLO
MARINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NEGRO EMILIO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CANDELI CLAUDIO, PELLICCIARI GIANNI, METALUM SRL;

intimati

avverso la sentenza n. 126/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 30/09/2011, depositata il 20/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Data pubblicazione: 26/02/2014

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento

“Corazza Alberto proponeva ricorso ex art. 669 novies cpc per sentire dichiarare l’inefficacia del
sequestro conservativo ante causam ottenuto in data 31 luglio 2008 nei suoi confronti da Candeli
Claudio, Pellicciari Gianni, Etalum srl, sul rilievo che, dopo il provvedimento cautelare, non era
stato instaurato alcun giudizio di merito per la condanna al pagamento delle somme dovute, in
relazione alle quali era stato chiesto il sequestro.
Il Tribunale di Modena dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto alla fattispecie in esame non
era applicabile l’art. 669 octies cpc, bensì l’art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2003, in forza del disposto
dell’art. 54, comma 6, della 1. n. 69 del 2009, sicché la successiva instaurazione del giudizio di
merito doveva considerarsi una mera facoltà e il provvedimento cautelare, pur non essendo iniziata
la causa di merito conciata, non aveva perso la sua efficacia. Spiegava infatti il giudice di primo
grado che il giudizio era stato introdotto in periodo anteriore alla novella abrogativa e che doveva
considerarsi latu senso pendente ai sensi e per gli effetti del 4 comma del’art. 54 della 1. n. 69 del
2009.
Tale decisione veniva tempestivamente impugnata da Corazza Alberto, il quale lamentava
l’applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2003, anziché dell’art. 669 novies cpc, e contestava la
natura anticipatoria del sequestro conservativo.
La Corte d’Appello, qualificato il provvedimento impugnato quale sentenza ex art. 669 novies,
comma 2, cpc, rigettava il gravame, sul duplice rilievo che correttamente il giudice di primo grado
aveva applicato alla fattispecie in esame l’art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2003 e che il suddetto art. 23,
comma 1, non poneva alcuna distinzione tra provvedimenti anticipatori e non. Si precisava inoltre
che la parte appellata comunque aveva introdotto procedimento arbitrale nei confronti
dell’appellante.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Corazza Alberto, affidandosi ai seguenti
motivi:
con il primo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 669 octies e 669 novies
cpc, dell’art. 23, comma 1, 2 e 3, del d.lgs. 5 del 2003, dell’art. 54, comma 5 e 6, della 1. 69 del 2009,
nonché l’omessa motivazione sulla anticipatorietà o meno del sequestro conservativo ai fini della
applicabilità dell’art. 669 novies cpc e dell’art. 23 del d.lgs. 5 del 2003. Ha sostenuto il ricorrente
che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie sottoposta alla sua
attenzione l’art. 23 del d.lgs. 5 del 2003, giacché il procedimento cautelare si era esaurito con la
reiezione del reclamo avvenuta l’otto ottobre 2008 e il ricorso volto ad ottenere l’inefficacia del
provvedimento cautelare era stato depositato in data 14 ottobre 2010, dopo l’abrogazione del rito
societario ad opera della 1. 69 del 2009. Il giudice di secondo grado avrebbe quindi dovuto applicare
le regole contenute negli artt. 669 bis e ss. del codice di procedura civile. E’ stato infine aggiunto
che, indipendentemente dall’applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2003 o degli artt. 669 bis e ss.
del codice di procedura civile, comunque il sequestro conservativo non potrebbe essere considerato
provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito, presupponendo
una fase di merito per potersi poi convertire in pignoramento ai sensi dell’art. 686 cpc;
con il secondo è stata censurata la violazione dell’art. 112 cpc per non avere la corte d’Appello
pronunciato sul secondo motivo di impugnazione, concernente la richiesta di inefficacia del
sequestro conservativo autorizzato e l’adozione dei conseguenti provvedimenti per ripristinare la
situazione precedente e comunque con ordine di cancellazione della intervenuta trascrizione del
sequestro conservativo.
11 primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. In via preliminare occorre determinare la

civile iscritto al R.G. 18648 del 2012

P:Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, ai sensi
dell’art. 384, secondo comma cod. proc. civ., dichiara inefficace il sequestro conservativo sui beni
immobili e mobili (comprese le quote sociali della Metalum S.R.L.) di Corazza Alberto, nato a S.
Lazzaro di Savena il 19/11/1948, fino alla concorrenza di E 400.000 in favore solidale di Candeli
Claudio, nato a Maranello il 5/6/1955, Pellicciari Gianni, nato a Modena il 23/5/1969 e Metalum
s.r.l. con sede in Casoni di Ravarino, emesso dal Tribunale di Modena il 31 luglio 2008. Condanna i
sequestranti-intimati in solido a pagare le spese dei tre gradi di giudizio che liquida per il primo
grado in E 2000 per onorari; 1000 per diritti; 200 per spese oltre Iva e cpa come per legge; per il
secondo grado in E 2500 per onorari; 1.2004Kper diritti; 200 per spese, oltre Iva e Cpa come per
legge; per il presente procedimento in E. 5000 per compensi; 400 per esborsi oltre accessori di
legge, in favore del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

natura giuridica del sequestro conservativo. Tale tipologia di provvedimento ha esclusivamente la
funzione di garantire l’effettività della tutela assicurata con il giudizio a cognizione piena essendo
del tutto inidoneo ad anticiparne gli effetti. Si tratta, come sottolineato ampiamente da tutta la
dottrina, del tipico provvedimento cautelare privo di effetti anticipatori. Tale qualificazione (e gli
effetti ai fini della stabilità, quanto meno virtuale, del provvedimento) non è venuta meno per effetto
dell’art. 23 del d.lgs n. 5 del 2003 il quale recita : “nelle controversie di cui al presente decreto, ai
provvedimenti d’urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
decisione di merito non si applica l’articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non
perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata”. Anche alla stregua di questa norma, di
conseguenza, il sequestro conservativo emesso ante causam richiede l’instaurazione del giudizio a
cognizione piena, ai sensi dell’art. 669 octies cod. proc. civ., entro il termine di sessanta giorni dalla
pronuncia in udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza (art. 669 octies comma secondo e terzo).
Pertanto sia che si applichi l’art. 669 octies settimo comma alla stregua del quale i provvedimenti
non aventi natura anticipatoria richiedono a pena d’inefficacia la tempestiva instaurazione del
giudizio a cognizione piena sia che si ritenga applicabile l’art. 23 sopra citato il provvedimento di
sequestro conservativo era privo di stabilità e richiedeva ai sensi degli art. 669 octies, primo comma
e novies primo comma la instaurazione della successiva fase di merito entro il termine di sessanta
giorni. Peraltro la natura provvisoria e non anticipatória del provvedimento e la conseguente
necessità del giudizio di merito conducono a ritenere virtualmente pendente il procedimento fino
alla declaratoria d’inefficacia ex art. 669 novies. Ne consegue l’inefficacia del sequestro in oggetto
per tardiva instaurazione del giudizio a cognizione piena.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, ove si condivano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e, per l’effetto decidendo nel
merito dichiara l’inefficacia del sequestro conservativo condannando la parte resistente al
pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio;

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