Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4505 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 438/2009 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato MONTI ROMOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LI CAUSI Antonino con studio in

98122 MESSINA, VIA DELLA ZECCA 18, giusta delega a margine ricorso;

– ricorrente –

contro

BIPIELLE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL CREDITO S.P.A. (OMISSIS), in

persona del suo procuratore S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE FAMIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GATTO Antonio, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1531/2008 del TRIBUNALE di MESSINA, Sezione

Prima Civile, emessa il 30/07/2008, depositata il 29/08/2008, r.g.n.

212/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’avvocato ANTONINO LI CAUSI;

udito l’avvocato ANTONIO GATTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I processi tra le parti, all’esito dell’ultimo dei quali è stata pronunciata la sentenza oggi gravata, hanno avuto – secondo quanto risulta dal ricorso, dal controricorso della Bipielle e dalla sentenza stessa – il seguente svolgimento:

1.1. è emesso decreto ingiuntivo in favore della Banca del Sud (di cui è succeditrice la Bipielle) ed in danno anche della F. in data 19.6.92 per L. 17.316.578, oltre interessi al tasso convenzionale del 19%, commissione massimo scoperto in ragione dello 0,125%, con capitalizzazione trimestrale dal 1.4.92 e spese della fase monitoria;

1.2. sulla base di tale titolo la creditrice promuove espropriazione presso terzi contro la F. ed il terzo Poste Italiane: e detta procedura si conclude con ordinanza 26-27.1.94 di assegnazione delle somme pignorate;

1.3. nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, il 12.10.94 è sospesa l’esecutorietà di quest’ultimo;

1.4. in data 2.11.95 la debitrice chiede la sospensione dell’assegnazione ed in tal senso si pronuncia il g.e. in data 6- 22.5.96, disponendola fino alla definizione della causa di opposizione a d.i.;

1.5. la causa di opposizione a d.i., dopo l’interruzione per morte del procuratore dell’opponente, è dichiarata estinta con ordinanza del g.i. in data 20.1.01;

1.6. la creditrice insta in data 9.3.01 per la prosecuzione del processo esecutivo e solo dinanzi al g.e. la F. (ud. 18.6.01) si oppone all’esecuzione per eccessività degli interessi e indeterminatezza del credito, lamentando non avere la creditrice dato atto dei pagamenti già conseguiti;

1.7. il g.e., con provvedimento del 26.6.02, rigetta la richiesta di sospensione e revoca la sospensione del 6-22.5.96, ordinando darsi corso all’assegnazione del 26-27.11.94;

1.8. all’esito della fase di merito e dell’istruttoria in quella sede disposta, il Tribunale di Messina rigetta l’opposizione con sentenza n. 1531/08 pubbl. il 29.8.08, rilevando:

1.8.1. che si tratta di opposizione ad esecuzione fondata su titolo giudiziale, sicchè i fatti estintivi o modificativi o impeditivi possono farsi valere esclusivamente nel giudizio in cui quello si è formato o deve divenire definitivo;

1.8.2. che comunque la c.t.u. esclude l’eccessività dei tassi per non essere mai stati superati quelli cc.dd. soglia;

1.8.3. che il calcolo degli interessi successivi al provvedimento di assegnazione è stato bene operato con riferimento al titolo esecutivo;

1.8.4. che, qualora la contestazione si riferisse alla sola quantificazione del credito successiva al d.i., essa doveva essere proposta con opposizione ad atti esecutivi, perchè era già esaurita, con l’ordinanza di assegnazione, la procedura esecutiva.

2. F.G. propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, al quale resiste con controricorso la Bipielle Società di Gestione del Credito spa; a quest’ultimo ritiene di replicare la ricorrente con ulteriore controricorso; e, all’udienza pubblica del 25.1.11, le parti, presentata dalla ricorrente un nuovo controricorso e dalla Bipielle memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compaiono per la discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La ricorrente censura la gravata sentenza mediante:

3.1. un primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 615 c.p.c.: al riguardo ella argomenta che ciò che è addotto è proprio un fatto successivo all’esaurimento del procedimento nel quale il titolo si è formato, cioè la quantificazione del credito con l’applicazione di interessi anatocistici e senza tener conto dei pagamenti intercorsi nel frattempo; sostiene che comunque ogni contestazione del calcolo va operata con l’opposizione all’esecuzione e non con quella agli atti esecutivi; e formula il seguente testuale quesito: allorquando il creditore azioni un titolo esecutivo passato in giudicato procedendo alla riscossione coattiva del credito … il debitore esecutato, che nel corso della procedura abbia versato varie somme di denaro ed assuma di avere pagato più del dovuto, adducendo dunque fatti impeditivi, modificativi ed estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo (contestando ad es. lo schema di calcolo seguito dall’intimante che realizzi un inammissibile anatocismo, chiedendo in virtù dello ius superveniens l’inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., con riferimento appunto al divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese di commissione bancaria), può far valere le proprie ragioni in sede di opposizione all’esecuzione chiedendo l’accertamento del credito residuo e l’estinzione della procedura esecutiva?;

3.2. un secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e cioè sullo ius superveniens (L. n. 108 del 1996) sul divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese di commissione bancaria c.d.

anatocismo; sull’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 17/10/2000 che ha statuito che tale divieto investe anche i contratti stipulati anteriormente al 1999 e sull’applicazione di cui all’art. 615 c.p.c., alla fattispecie esposta”: lamenta al riguardo che è omessa la motivazione sulle doglianze in ordine allo ius superveniens ed alla sentenza della Corte cost. del 2000; adduce come ancora in corso i pagamenti e rileva che il c.t.u. ha evidenziato l’eccessività del credito; e formula il quesito con riferimento al fatto ritenuto controverso ed ai prospettati vizi di motivazione;

3.3. una generica doglianza sulla condanna alle spese, ma senza formulare quesiti al riguardo.

4. Resiste con controricorso la Bipielle, nella dedotta qualità, deducendo:

4.1. che le doglianze avverse sono state proposte dopo l’ordinanza di assegnazione e quindi dopo la chiusura del procedimento esecutivo, sicchè è inammissibile ogni successiva contestazione, anche dinanzi alla ormai intangibile posizione creditoria cristallizzata dal passaggio in giudicato del d.i. per estinzione del giudizio di opposizione;

4.2. che nessuna norma sopravvenuta ha introdotto il divieto di anatocismo e anche la L. n. 108 del 1996, la cui violazione comunque è stata esclusa, si applica solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

4.3. che il secondo motivo è inammissibile, perchè la motivazione non è affatto mancante.

5. E’ inammissibile l’ulteriore controricorso della F.: la possibilità di un ulteriore controricorso è data, proprio ai sensi della norma richiamata e cioè dell’art. 371 c.p.c., comma 4, solo avverso un controricorso con cui sia dispiegato un ricorso incidentale, cosa che con tutta evidenza non è accaduta nella fattispecie; peraltro, il medesimo può essere inteso come memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., risultando comunque in concreto rispettati i minori requisiti formali previsti da tale norma.

6. Va premesso che la peculiarità della fattispecie sta in ciò:

6.1. che l’unica procedura esecutiva intentata ai danni della F. è già irrimediabilmente conclusa con l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 c.p.c., resa il 26-27.1.94;

6.2. che ad ogni buon conto il decreto ingiuntivo, che costituisce il titolo in forza del quale quella esecuzione è stata iniziata e portata a termine, è divenuto definitivo a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione al medesimo, avutasi con l’ordinanza del g.i. in data 20.1.01.

7. Da tanto deriva:

7.1. che del tutto illegittimo si presenta quindi il provvedimento di sospensione dell’esecuzione reso il 6-22.5.96 dal giudice di un’esecuzione che più non sussisteva, ma e anche improponibile un’opposizione avverso un’esecuzione che più non sussisteva (Cass. 28 febbraio 2006 n. 4507):

7.1.1. la tutela cognitoria data dall’opposizione all’esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono però esperibili sino a quando il processo esecutivo pende e la loro esperibilità si esaurisce quando il processo esecutivo si chiude, il che, nell’espropriazione forzata di crediti, avviene con l’emissione della ordinanza di assegnazione (com’è da tempo affermato dalla Corte: Cass. 14 luglio 1967 n. 1768);

l’ordinanza di assegnazione, come ogni provvedimento del Giudice dell’esecuzione, anche quelli con cui il processo si chiude, è certo suscettibile a sua volta di opposizione agli atti esecutivi, ma per vizi suoi propri;

7.1.2. dunque, una volta che il provvedimento conclusivo del processo di esecuzione sia stato adottato dal giudice, al debitore che non si sia avvalso sin lì dello specifico mezzo della opposizione all’esecuzione, ordinato alla tutela cognitoria del diritto a non subire l’espropriazione in assenza di un diritto del creditore di promuoverla, non si può riconoscere il potere di utilizzare per far valere tale suo diritto, il diverso mezzo di tutela costituito dall’opposizione agli atti esecutivi, che è mezzo ordinato ad elidere effetti derivanti non dall’esercizio dell’azione esecutiva in assenza dei suoi presupposti, ma da vizi degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice posti in essere sul presupposto del diritto a procedere ad esecuzione forzata affermato dalla parte istante (Cass. 11 febbraio 1999 n. 1150; Cass. 5 aprile 2001 n. 5077; v., ancor più di recente, Cass. ord. 22 giugno 2007 n. 14574, Cass. 23 febbraio 2010 n. 4337);

7.2. che non costituisce una fase della procedura esecutiva presso terzi avente ad oggetto un credito periodico (e, nella specie, retributivo) del debitore anche il complesso delle operazioni, logicamente successive, di materiale trattenimento delle quote del credito e di versamento delle medesime al creditore già pignorante:

tanto integrando invece una semplice applicazione, priva di alcuna autonomia, del provvedimento conclusivo dell’esecuzione, cioè dell’ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c.;

7.3. che ad ogni modo, quand’anche e per assurdo si potesse per un solo momento seguire la tesi della configurabilità di uno ius superveniens (che neppure si rinviene, visto che la L. n. 108 del 1996, invocata dalla ricorrente non si riferisce al divieto di anatocismo, ma all’entità del tasso, mentre la sentenza della Corte costituzionale non ha introdotto alcuna norma del tenore voluto dalla F.), si tratterebbe pur sempre di fatti anteriori alla definitività del titolo e tali da dovere essere dedotti necessariamente ed esclusivamente appunto nel giudizio di cognizione in cui quello era stato formato e prima che esso divenisse definitivo;

7.4. che anche qualunque pagamento successivo o intercorso nelle more e fino a quel momento andava fatto valere, come correttamente ha messo in luce il tribunale nella gravata sentenza, esclusivamente nel corso del giudizio in cui il titolo esecutivo giudiziale si è formato e prima che appunto divenisse definitivo.

8. Il principio può dirsi al riguardo consolidato:

8.1. in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 maggio 2007, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass. 25 settembre 2000 n. 12664, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935) e salvo il solo caso dell’impossibilità incolpevole di farli constare ritualmente nel giudizio “di merito” (come puntualizza Cass. 31 maggio 2005 n. 11581); e, sul punto, è appena il caso di rilevare che la gravata sentenza evidenzia come neppure sia stato allegato – e tanto meno provato – dal debitore che il preteso fatto estintivo sia intervenuto in tempo tale da escluderne l’utile deducibilità nel processo di cognizione in cui il titolo esecutivo giudiziale è poi divenuto definitivo;

8.2. tanto si ricava, tradizionalmente, dall’applicazione dei principi della preclusione da giudicato (tra le tante, v. Cass. 28 gennaio 1988 n. 766, Cass. 22 novembre 1988 n. 6278, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089) – in ipotesi di titolo esecutivo giudiziale definitivo – o -in ipotesi di titolo esecutivo giudiziale provvisorio -della litispendenza (Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935); ma si desume anche dai rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo relativi alla stessa pretesa;

8.3. le cause di opposizione ad esecuzione hanno invero una sicura autonomia strutturale (in quanto incidenti cognitivi all’interno o in occasione di quello), ma non funzionale, rispetto al processo esecutivo, sicchè esse non possono avere finalità o scopo diversi dal processo cui accedono;

8.4. infatti, il processo esecutivo è teso a garantire in pratica ed in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto ed integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale in senso stretto o cognitiva, relativa ad affermare quale sia il diritto nel caso concreto ovvero al c.d. ius dicere; insomma, esso è totalmente funzionale all’attuazione forzata del diritto come consacrato nel titolo esecutivo, in cui tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione (e tutti gli atti delle parti e dei soggetti operanti sotto il suo controllo) tendono alla realizzazione coattiva di quanto vincolativamente per quel medesimo giudice – è statuito nel titolo (Corte cost. 12.11.02 n. 444);

8.5. l’immedesimazione funzionale delle due tutele, cognitiva ed esecutiva, è del resto ben chiara anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ormai in grado di orientare, come interprete autentica della normativa della Convenzione, a sua volta da qualificarsi interposta ai fini del giudizio di conformità della normativa interna a quella costituzionale, anche l’interpretazione concreta che gli interpreti sono chiamati a dare del diritto nazionale: la detta Corte infatti riconosce la “continuità funzionale” tra cognizione ed esecuzione, per esaltare il necessario livello di effettiva tutela dei diritti e quindi di efficienza del sistema non soltanto con riguardo alla tutela cognitiva e quindi degli strumenti di formazione dei titoli esecutivi giudiziali, ma pure ai mezzi di concreta attuazione di questi ultimi, anche contro la volontà del soggetto obbligato: la Corte ha sottolineato, sia pure al fine di verificarne la durata nell’ambito della durata ragionevole del giusto processo, che l’esecuzione è la seconda fase della procedura di merito e che il diritto rivendicato non trova la sua realizzazione effettiva che al momento dell’esecuzione (v. sentenza 27.11.08 in causa n. 30922/05, Stadnyuk c/ Ucraina, 21; sentenza 12.3.09, sez. 5, in causa n. 39874/05, Voskoboynyk c/ Ucraina), o perfino che si tratta di due fasi del “corso totale dei procedimenti” (Corte Eur. Dir. Uomo, sez. 5, sent.

29.3.07, in causa n. 18368/03, Pobegaylo c/ Ucraina; in causa Estima Jorge c/ Portogallo, sent. 21.4.98, Repertorio di Sentenze e Decisioni 1998-11, 35; in causa Sika c/ Slovacchia, sent. 13.6.06 in causa n. 2132/02, 24-27);

8.6. tale continuità funzionale del processo esecutivo rispetto a quello di cognizione si estrinseca in una tendenziale subordinazione del primo al secondo, resa evidente dalla necessità che a base di quello sia sempre ed indefettibilmente, per tutta la sua durata, un titolo, che ne fonda la legittimità, accertando in modo vincolante l’esistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva, ma al contempo ne delimita in modo insuperabile l’ambito;

8.7. va solo rilevato che, per imponenti esigenze pratiche, il carattere complementare della tutela giurisdizionale di esecuzione rispetto a quella di cognizione può comportare, a determinate condizioni e con riferimento a determinate categorie di titoli, che la prima preceda – quasi anticipandola o prevenendola, ove le parti del rapporto consacrato nel titolo si acquietino al suo contenuto ed alla sua attivazione – oppure al contrario segua l’altra, dando così luogo ai titoli esecutivi stragiudiziali ed a quelli giudiziali: con il titolo esecutivo giudiziale la tutela giurisdizionale di cognizione è già stata dispiegata (e si è esaurita, se il titolo è divenuto definitivo, oppure è ancora suscettibile di estrinsecazione, se il titolo non è ancora definitivo), mentre con quello stragiudiziale essa è di norma ancora solo eventuale;

8.8. da tanto deriva che la diversa tipologia dei titoli, giudiziale o stragiudiziale, determina l’ambito e la sede delle contestazioni ai fatti accertati da quelli: restando siffatte contestazioni ancora possibili soltanto nell’ipotesi in cui non vi sia o non vi sia stato già un processo di cognizione a ciò istituzionalmente deputato;

8.9. di conseguenza, mentre per un titolo esecutivo stragiudiziale la sede cognitiva – ed anche o spesso la prima sede cognitiva utile, a ben vedere – può adeguatamente individuarsi proprio nell’opposizione all’esecuzione intentata sulla base di quello, per un titolo esecutivo giudiziale tale sede c’è o c’era già istituzionalmente, visto che in quella il titolo è stato formato: in tale seconda ipotesi, allora, la vista continuità funzionale tra i due processi e la genesi del titolo nel primo di quelli impongono una rigorosa scansione delle corrispondenti fasi in cui la tutela giurisdizionale è attuata e quindi una rigida separazione degli ambiti e degli oggetti di quelli e, quanto al processo esecutivo, anche delle cosiddette parentesi cognitive in cui si risolvono gli incidenti oppositivi;

8.10. pertanto, in ipotesi di titolo esecutivo giudiziale, è assolutamente irretrattabile nel processo esecutivo e nei connessi incidenti oppositivi qualsiasi accertamento che sia istituzionalmente riservato al processo di cognizione in cui il titolo si è formato, in quanto idoneo ad essere valutato in un provvedimento suscettibile di acquistare l’autorità di cosa giudicata e di essere coperto e precluso dalla relativa forza: vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui fare valere una questione e questa è già in corso o si è già conclusa;

8.11. tanto comporta che anche nelle cosiddette parentesi cognitive del processo esecutivo e cioè nelle cause di opposizione ad esecuzione in ipotesi – si ripete – di titoli esecutivi di formazione giudiziale non possono giammai dedursi motivi analoghi o identici a quelli dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale su cui si fonda l’esecuzione (salvo il caso – che però con tutta evidenza qui non ricorre – di vizi del provvedimento che ne inficino la giuridica esistenza, come in ipotesi di sentenza mai pubblicata – Cass. 9/77 – o priva di sottoscrizione del giudice – Cass. 6483/86 – o resa nei confronti di un soggetto deceduto prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio – Cass. 12292/01);

8.12. in caso di titolo giudiziale, quindi, con l’opposizione all’esecuzione è possibile fare valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l’avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05, Cass. 27160/06), purchè però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell’esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo);

8.13. può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell’incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede).

9. In definitiva la doglianza avverso lo sviluppo delle operazioni materiali di trattenimento del quinto della retribuzione periodica del debitore al creditore pignorante e della sua corresponsione a quest’ultimo:

9.1. se rivolta contro l’intrinseca correttezza dei criteri dettati dall’ordinanza stessa e per di più nella parte in cui questa rispetta il titolo esecutivo giudiziale, è doppiamente preclusa: in primo luogo, dalla definitività dell’ordinanza di assegnazione (se non impugnata nei cinque – ovvero ora venti – giorni dalla sua pronuncia o conoscenza, coincidente con il primo atto materiale di trattenimento del quinto della retribuzione mensile); in secondo luogo, dal fatto che la doglianza doveva essere fatta valere esclusivamente, se ancora possibile, nel processo in cui il titolo esecutivo giudiziale era stato reso o avrebbe dovuto e potuto divenire definitivo;

9.2. se rivolta contro la correttezza delle operazioni materiali – ad es. per errori di calcolo od eccessività rispetto a quanto dovuto in forza della stessa ordinanza di assegnazione, ma non già per pretesi fatti sopravvenuti idonei ad incidere sul titolo o sull’ordinanza, atteso quanto appena detto, essa non è ammessa nelle forme di un’opposizione avverso un’esecuzione che più non sussiste: e salva, a tutto concedere e ricorrendone i presupposti da verificarsi caso per caso (ma con un’indagine in questa sede preclusa dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio di legittimità voluta dalla ricorrente), un’ordinaria azione di accertamento volta ad individuare l’esatto ammontare delle trattenute dovute in applicazione ed in forza pur sempre della ormai irretrattabile ordinanza di assegnazione.

10. Pertanto, il ricorso per cassazione va rigettato e la soccombente ricorrente deve pure essere condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna F.G. al pagamento, in favore della Bipielle Società di Gestione del Credito spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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