Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4505 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017),  n. 4505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5921-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. CIVININI,

12, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA STOPPANI che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO TORCHIO;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2866/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2866/14 della Corte d’Appello di Milano che aveva revocato l’assegno di mantenimento in suo favore a carico di S.G. disposto dal Tribunale di Lodi a seguito della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Col primo motivo la ricorrente lamenta l’errata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello ex art. 360 c.p.c., n. 5, pronunciata in violazione dell’art. 115 c.p.c. in ragione della errata valutazione della documentazione fornita dalle parti. Col secondo motivo la ricorrente lamenta altresì la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per non avere il giudice di merito valutato la complessiva condizione patrimoniale di entrambi i coniugi in riferimento in particolare alla verifica dell’insufficienza di mezzi di sussistenza di essa ricorrente tali da non garantirle il tenore di vita conosciuto in costanza di matrimonio.

Il primo motivo è inammissibile.

Essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 14.05.14, alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie invece la ricorrente censura il vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza e della contraddittorietà non evidenziando alcuna omissione di fatti decisivi.

Il secondo motivo appare infondato.

La sentenza impugnata ha infatti ampiamente dato conto dell’ammontare del reddito di lavoro dipendente della ricorrente e della idoneità dello stesso a garantirle un adeguato livello di vita in ragione anche del fatto che risiede in un piccolo centro nonchè del fatto che la stessa ha per otto anni omesso di reclamare l’assegno di separazione.

Quanto al reddito dello S., La Corte ha implicitamente ritenuto che lo stesso fosse rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’epoca della separazione e ne ha, quindi, ritenuto l’equivalenza rispetto a quella della C..

Del resto, quest’ultima non deduce alcunchè riguardo a quanto avrebbe dedotto nel giudizio di merito in ordine al reddito dell’ex coniuge nè ai relativi documenti e neppure alle istanze istruttorie eventualmente proposte. Il motivo pertanto non appare suscettibile di accoglimento.

Nulla per le spese.

PQM

Rigetta il ricorso, sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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