Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4505 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21728-2017 proposto da:

BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA’ COONSORTILE PER AZIONI, in persona

dei Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA AULETTA;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCO, depositato il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 18/4/2017, il Tribunale di Lecco ha liquidato al curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., Dott. F.R., la somma di Euro 35.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, a cui vanno detratti gli eventuali acconti già liquidati e percepiti, avuto riguardo all’istanza di liquidazione, all’applicazione del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. 1 e 4, considerati l’ammontare dell’attivo e del passivo, l’opera prestata e la sua complessità, i risultati ottenuti, l’importanza della procedura e la sollecitudine degli adempimenti. Ricorre Business Partner Italia società consortile per azioni sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

L’intimata Dott. F. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost, della L. Fall., art. 25, e degli artt. 132 e 737 c.p.c., per non avere il Tribunale motivato in ordine ai criteri adottati per la liquidazione del compenso riconosciuto al Curatore; col secondo, si duole della violazione della L. Fall., artt 39, e del D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2, per non avere il Tribunale tenuto conto dei principi di proporzionalità ed effettività in relazione all’attività del Curatore, che non si è occupato della vendita dell’immobile di proprietà della fallita, svolta dal Notaio delegato ex art. 591 c.p.c., coadiuvato dall’Associazione Notarile, su impulso di BNL, Tub ex art. 41.

In limine litis, va ritenuta la ricorribilità ex art. 111 Cost. del decreto impugnato. Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 1394/2019, il decreto con il quale il Tribunale liquida il compenso finale al curatore L. Fall. ex art. 39, dopo l’approvazione del rendiconto finale, oltre a incidere su diritti soggettivi, ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo. Da queste caratteristiche, tipiche della funzione giurisdizionale, consegue, in primo luogo, la sua impugnabilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Sempre in via preliminare, va ritenuta la legittimazione della ricorrente, e, andando in contrario avviso rispetto alla proposta del Relatore, va altresì ritenuto l’interesse ad agire della parte.

La legittimazione sussiste, atteso che la creditrice originaria, Banca Nazionale del Lavoro spa, ha ceduto con cessione in blocco il credito vantato nei confronti di (OMISSIS) a BNP Paribas, che, con procura del 18/6/2013, ha conferito mandato a BNL relativo alla gestione, incasso e recupero dei crediti; BNL ha conferito ramo d’azienda relativo alla gestione crediti all’odierna ricorrente con efficacia dal 1/5/2015 e BNP Paribas, con procura del 28/4/2015, ha conferito all’odierna ricorrente poteri rappresentativi “in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuno allo svolgimento dell’attivuità di amministrazione, gestione, incasso e recupero giudiziale e stragiudiziale…”.

Sussiste anche l’interesse ad agire da parte della ricorrente, quale rappresentante di BNP Paribas, a vedere ridotta la cifra riconosciuta dal Tribunale al Curatore, e quindi a vedere incrementate le somme riconosciute a suo favore, quale creditrice ipotecaria del Fallimento.

Nel merito, va ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo.

Il Tribunale, a ragione del compenso riconosciuto al Curatore, ha del tutto genericamente indicato “l’ammontare dell’attivo e del passivo, l’opera prestata e la sua complessità, i risultati ottenuti, l’importanza della procedura e la sollecitudine degli adempimenti”.

In tal modo, il Tribunale si è limitato alla mera trasposizione dei criteri fissati in astratto dall’arti del D.M. n. 30 del 2012, senza rivestire gli stessi del concreto contenuto, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente.

E come affermato nelle pronunce 25532/16 e 19053/17, la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi della L. Fall., art. 39, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (D.M. n. 570 del 1992), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.

Va pertanto cassata la pronuncia impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecco in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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