Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4504 del 26/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4504 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 8668/2012 proposto da:
Di Carlo Laura, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli
n.4, presso lo studio dell’avvocato Cascarano Anna, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Curatela del Fallimento della Arte Oggetto Soc. Coop. a r.I., in
persona del curatore dott. Fraticelli Marco, elettivamente domiciliata
in Roma, Piazza Santiago del Cile n.8, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 26/02/2018

Battaglia Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Eugenio
Luca, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

avverso il decreto n. 1/2012 del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che chiede che la Corte di
Cassazione accolga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

La Corte,
Rilevato che:
Il Tribunale di Teramo, con decreto depositato il 23/2/2012, ha
rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della società
Arte Oggetto coop. a r.l. proposta da Laura Di Carlo per vedersi
riconosciuto il diritto di proprietà sull’opificio realizzato sul terreno di
proprietà sito in Castelli, con cancellazione delle trascrizioni ed
iscrizioni pregiudizievoli.
Il Tribunale ha rilevato che anche nel procedimento ex art.103 legge
fall. trova applicazione per il terzo la preclusione di cui all’art. 621
cod.proc.civ., di provare mediante testimoni e quindi anche mediante

23/02/2012;

presunzioni semplici, il diritto sui beni mobili esistenti nella casa o
nell’azienda del debitore, e che il terzo che rivendichi la proprietà o
altro diritto reale sui beni compresi nell’attivo fallimentare deve
provare di avere acquisito nel passato il diritto sul bene con atto di
data certa anteriore al fallimento e che il bene non era di proprietà
del debitore, per essere stato a questi affidato per un titolo diverso
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Li

dalla proprietà o altro diritto reale; che nel caso era incontestato che
l’opificio fosse stato realizzato dall’impresa poi fallita, da cui
l’infondatezza della rivendica della ricorrente.
Ricorre la Di Carlo, sulla base di un solo motivo.
Si difende con controricorso il Fallimento.

del ricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia i vizi ex art.360 nn.3 e 5
cod. proc. civ. per avere il Tribunale omesso di esaminare la
documentazione in atti, in particolare il contratto di compravendita di
terreno rep.800065, racc.20106, del 5/7/1978 tra il presidente del
Consorzio “Centro ceramico Castellano”e Di Carlo Laura, acquirente,
per atto notaio Bracone, registrato a Teramo 1’11/9/1978 e trascritto
alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Teramo il 22/9/1978,
Reg Gen. Vol 1410 n.7611 Reg Part.n.6138; il contratto tra la Di
Carlo e la Coop. Arte Oggetto di locazione con diritto di superficie
relativo al medesimo terreno della compravendita( atto datato
14/5/1990, prodotto sub 9, registrato il 15/5/1990 al n. 1009 serie
III vol.20), per la durata di anni dieci, a partire dal 1/6/1990,
scadenza 31/5/2000, per il canone di lire “una”, con espressa
autorizzazione a costruire un capannone sul terreno in oggetto a
scadenza dei dieci anni del contratto di locazione.
Secondo la ricorrente, alla scadenza del contratto, essenzialmente
gratuito, il diritto di superficie si è estinto ex art.953 cod.civ., così
come si sono estinti i diritti reali costituiti, ex art.954 cod.civ.,
divenendo la parte proprietaria della costruzione.
Il Fallimento osserva che la sola locazione è stata convenuta per 10
anni, e che la locataria veniva autorizzata a costruire un capannone,
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Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento

che trattandosi di diritto di superficie a tempo indeterminato non si
applicano gli artt.953 e 954 cod.civ., né il Tribunale avrebbe potuto
cancellare trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, vista la proprietà del
capannone in capo alla soc. fallita e che non sono stati trascritti il
contratto di diritto di superficie e locazione ultranovennale.

senza considerare in alcun modo la documentazione prodotta dalla Di
Carlo, argomentando astraendo del tutto dal corredo probatorio,
richiamando la disciplina della rivendicazione di bene mobile, ex
art.621 cod.proc. civ., a sua volta richiamato dall’art.103 legge fall.,
che è però inapplicabile per i beni immobili, per i quali deve farsi
riferimento alla trascrizione nei registri immobiliari del diritto
rivendicato dal terzo, anteriormente al fallimento, nonché senza alcun
confronto con le norme di cui agli artt.953 e 954 cod. civ.
E la totale pretermissione della documentazione prodotta
dall’opponente costituisce vizio motivazionale, di cui si duole l’odierna
ricorrente.
Va pertanto accolto il ricorso, e, cassato il decreto impugnato, va
rinviata la causa al Tribunale di Teramo in diversa composizione, che
si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire
sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Teramo in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2017

Ciò posto, si deve rilevare che il Tribunale ha deciso sull’opposizione

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