Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4504 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4504 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 28894-2011 proposto da:
BETTAGNO LAURA BTTLRA61E42G886E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio
dell’avvocato ADELE PEZONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
BELLIO LEONE, giusta procura speciale che viene allegata in atti;

– ricorrente contro
AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO 03084880263 in persona del
Direttore Generale legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato
BATTISTA DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato
VIANELLI FEDERICO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente contro

4253.

Data pubblicazione: 25/02/2014

MELLONI PAOLO MLLPLA50H30C469U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo
studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RICCI ANTONIO, giusta delega a

– controricorrente contro
ALLIANZ SPA 05032630963 (già Riunione Adriatica di Sicurtà) in
persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al
controricorso;

– controricorrente nonchè contro
DEL PUP LINO;

-intimato avverso la sentenza n. 1641/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 25.5.2011, depositata 1’11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito per la controricorrente (Allianz SpA) l’Avvocato Antonio
Manganiello (per delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta ai
motivi del controricorso;
udito per il controricorrente (Melloni Paolo) l’Avvocato Vincenti
Marco che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 28894 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

margine del controricorso;

,

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1.Laura Bettagno propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia (dell'H luglio 2011) che, rigettando della domanda di danni, per responsabilità professionale medica, proposta dalla Bettagno. Resistono con controricorso Melloni Paolo, Allianza Spa (già RAS spa), Azienda ULSS n. 9 di Treviso; quest'ultima eccepisce il difetto di procura speciale. Lino Del Pup, ritualmente intimato, non svolge difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1.Nell'intestazione del ricorso la Bettagno risulta <>.
In calce al ricorso, notificato il 21 novembre 2011 e ritualmente
depositato il 12 dicembre 2011, non è presente alcuna procura speciale
In data 21 febbraio 2012 — come risulta dagli atti — è stato depositato
(oltre all’istanza di richiesta di invio del fascicolo d’ufficio) un foglio
contenente <> a firma Laura Bettagno, autenticata
dall’Avv. Leone Bellio, datato 10 ottobre 2011.
2. Nella specie si è in presenza di una procura speciale conferita nelle
forme consentite nel caso di conferimento in calce (o a margine del
ricorso) e, quindi, con autografia della sottoscrizione della parte
certificata dal difensore, ma rilasciata su foglio separato non congiunto
materialmente all’atto cui si riferisce (il ricorso), essendo stati il ricorso e
l’atto separato contenente la procura depositati in momenti diversi.

l’impugnazione, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto

In definitiva, manca una procura speciale idonea ai sensi dell’art. 83 cod.
proc. civ., come novellato dalla 1. n. 141 del 1997.
Da un lato, la procura speciale non è stata conferita con un atto
pubblico o scrittura privata autenticata, contenuta in atto separato da
depositarsi a pena di improcedibilità contestualmente (o comunque nei
venti giorni dall’ultima notificazione) al ricorso (art. 83, 365, 369 n. 3

Dall’altro, non può considerarsi apposta in calce anche se rilasciata su
foglio separato — secondo l’equiparazione prevista dall’art. 83, terzo
comma cod. proc. civ. — in assenza della congiunzione materiale con il
ricorso, stante il diverso momento del deposito (a distanza di oltre due
mesi) del ricorso e della procura; con conseguente impossibilità di
dedurre la sicura anteriorità della procura rispetto alla notifica del
ricorso.
In conclusione, l’invalidità della procura, incidendo sulla validità stessa
dell’instaurazione del rapporto processuale, comporta l’inammissibilità
del ricorso.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che la ricorrente non ha mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei
parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, anche in considerazione,
per l’importo, del fatto che la ULSS non ha depositato memorie, né ha
partecipato all’adunanza.

4

cod. proc. civ.).

che, non avendo l’altro intimato svolto attività difensiva, non sussistono
le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali nei
confronti del Del Pup.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento: in

processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui
Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge;
in favore dell’Azienda ULSS, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 12 febbraio 2014.

favore di ciascuno dei controricorrenti Melloni e Allianz, delle spese

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