Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4504 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 241-2009 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO A. BELTRAMELLI 1-C, presso lo studio dell’avvocato

AQUILINO ARNALDO, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO nella sua qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE

S.R.L. cessionaria del credito di cui INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.

(OMISSIS) era titolare, in persona dell’avvocato F.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2,

presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2008 del TRIBUNALE di MATERA, emessa il

14/03/2008, depositata il 19/03/2008, r.g.n. 10 91/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ARNALDO AQUILINO;

udito l’Avvocato ANTONIO GATTO (per delega dell’avvocato ANTONIO

UMBERTO PETRAGLIA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1.1. M.D. dispiega, con ricorso 11.6.04, opposizione agli atti esecutivi avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 97/86 r.g.e. del Tribunale di Matera, ai suoi danni intentata dalla Cassa di Risparmio Salernitana, lamentando la nullità della notifica del pignoramento eseguito il (OMISSIS) e per non aver avuto notizia, in tempo successivo, della pendenza della procedura; ella notifica il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione consegnandolo agli ufficiali giudiziari per la notifica entro il relativo termine del 30.6.04, ma la consegna dell’atto, avutasi la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha luogo solo il 6.7.04;

1.2. la succeditrice della creditrice procedente, Intesa Gestione Crediti spa, si costituisce e lamenta l’inammissibilità dell’opposizione per violazione del termine per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze per la ritualità delle notifiche di pignoramento e degli atti del procedimento;

1.3. il Tribunale di Matera, con sentenza n. 177/08, pubbl. il 19.3.08, dichiara inammissibile la dispiegata opposizione per l’eccepita violazione del termine, ma motiva pure sull’infondatezza delle doglianze sull’irritualità delle notifiche di pignoramento ed atti precedenti del procedimento, con condanna dell’opponente alle spese di lite;

2.1. avverso tale sentenza, addotta come notificata il 30.10.08, propone ricorso per cassazione la M., notificandolo alla controparte in data 19.12.08 e corredandolo di tre quesiti;

2.2. resiste con controricorso la Italfondiario spa, adducendo la qualità di mandataria di Castello Finance srl, a sua volta cessionaria del credito per cui procedeva la Intesa Gestione Crediti spa;

2.3. alla pubblica udienza del 25.1.11 compare soltanto la controricorrente, dopo avere oltretutto depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

3. la ricorrente censura la gravata sentenza mediante :

3.1. un primo motivo (rubricato come “1”), di “violazione dell’art. 140 c.p.c.”, deducendo di avere spedito l’atto per la notifica entro il termine fissato (30.6.04) e concludendo con quesito di diritto sul momento perfezionativo della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e soprattutto per la non necessità della ricezione della raccomandata e della prova di tale ricezione.

3.2. un secondo motivo, privo peraltro di intestazione e di quesito, sul raggiungimento dello scopo dell’atto quand’anche notificato tardivamente;

3.3. un terzo motivo, con richiamo generico alle ragioni per l’inesistenza o nullità della notifica del pignoramento sviluppate nel ricorso introduttivo e negli atti del giudizio di merito, anch’esso privo di quesito;

4. resiste con controricorso Italfondiario, nella dedotta qualità, deducendo:

4.1. l’inammissibilità del primo motivo, in mancanza di indicazione di quale dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 sia invocato e per violazione del principio di autosufficienza;

4.2. l’inammissibilità del secondo motivo, anche per la mancanza del quesito di diritto;

4.3. l’inammissibilità del terzo motivo per la stessa ragione, o comunque per la violazione del principio di autosufficienza; ed in ogni caso la sua infondatezza nel merito;

5. in via assolutamente preliminare:

5.1. la ricorrente stessa deduce, nell’intestazione del suo ricorso, che la sentenza contro cui dispiega il medesimo è stata notificata al suo procuratore costituito in data 30.10.08;

5.2. agli atti del fascicolo di parte del presente giudizio di cassazione, tuttavia, ella produce copia autentica del provvedimento impugnato, ma non anche di quello come notificatole, siccome la detta copia è priva di qualsiasi relata di notifica ad essa relativa;

5.3. invece, la norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 impone il deposito appunto della copia autentica della sentenza impugnata e notificata: essendo tale previsione funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2; e trattandosi di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale;

5.4. pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v. Cass. 11 maggio 2010 n. 11376);

6. quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, il carattere ufficioso del rilievo che ha definito in rito il ricorso integra un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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