Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4504 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 24/02/2010), n.4504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22051-2005 proposto da:

CATTOLICA di ASSICURAZIONE Coop a R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAFFI STEFANO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore V.R. elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio

dell’avvocato DI MEO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BEVILACQUA DOMENICO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CARTOLERIA DEL PORTO DI BOZZI E PUCCI SNC, A.L.,

A.M.A.;

– intimati –

sul ricorso 25335-2005 proposto da:

A.M.A. (OMISSIS) e V.R.

quest’ultimo quale unico erede di A.L. ved. V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso

lo studio dell’avvocato DIMEO FRANCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BEVILACQUA DOMENICO con delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSIC COOP A RL, CARTOLERIA DEL PORTO DI BOZZI & PUCCI

SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 573/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Terza Sezione Civile, emessa il 20/05/2004; depositata il 30/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO (per delega MAFFI STEFANO);

udito l’Avvocato DIMEO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto ricorso principale

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.L. e M.A., comproprietarie di un fondo al piano terra e del sovrastante appartamento al piano primo, entrambi locati e facenti parte del Condominio di (OMISSIS), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia il medesimo Condominio e l’impresa Gennaro Guido, cui era stato affidato da loro stesse l’appalto dei lavori di rifacimento di una parte dell’intonaco della volta del piano terra, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del crollo della volta e del solaio.

Costituendosi in giudizio il Condominio respingeva ogni addebito chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la Cattolica Assicurazioni, con la quale aveva stipulato una polizza globale fabbricati, per essere eventualmente manlevato da quest’ultima.

Anche l’Impresa Gennaro, costituendosi, escludeva di essere responsabile dell’evento e sosteneva che lo stesso si era verificato per cause indipendenti dai lavori eseguiti. Chiedeva ed otteneva quindi di chiamare in garanzia il proprio assicuratore Maeci.

Le due Compagnie si costituivano ritualmente in giudizio.

La Cattolica contestava l’operatività della polizza in presenza di lavori di manutenzione straordinaria mentre la Maeci negava la responsabilità dell’impresa assicurata il cui intervento non poteva a suo avviso costituire causa del crollo.

Nel processo intervenivano volontariamente i locatari delle A.: la Cartoleria del Porto, per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalle merci e i pregiudizi all’attività commerciale conseguenti al crollo; i F.- C., locatari dell’appartamento sovrastante al primo piano, per richiedere il risarcimento dei danni.

Il Ctu ing. Fa.An., escludeva la responsabilità dell’impresa Gennaro e propendeva per la tesi che il crollo fosse dovuto alla notevole quantità di traffico che si svolgeva sul prospiciente (OMISSIS), incidente sulle vetuste murature esistenti. Il Ctu effettuava anche la valutazione del danno.

Il Tribunale stabiliva:

a) l’obbligo diretto della Cattolica di risarcire il danno subito dalle A., determinato in L. 178.957.146 oltre rivalutazione e interessi;

b) l’obbligo diretto della Cattolica di risarcire i danni subiti dalla Cartoleria del Porto e da F.- C., rispettivamente liquidati in L. 110.683.460 (al netto di L. 100 milioni versati dalla Cattolica e di quanto percepito dalle locatrici) e in L. 6.720.340, oltre rivalutazione e interessi;

c) che nessuna responsabilità era ravvisabile in capo al condominio ed all’impresa Gennaro;

Proponeva appello la Cattolica chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata.

Tutti gli appellati si costituivano in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.

A.L. e M.A. ed il Condominio di (OMISSIS) proponevano inoltre appello incidentale. L’impresa Gennaro Guido concludeva per la conferma della sentenza di primo grado ed in subordine per la condanna della Maeci Assicurazioni a tenere indenne l’assicurato, con rivalutazione del massimale di polizza.

La Maeci concludeva per la conferma della sentenza e comunque perchè l’eventuale obbligo indennitario fosse contenuto nei limiti della polizza assicurativa.

F. e C. chiedevano il rigetto dell’appello con la condanna della Società Cattolica all’ulteriore pagamento di L. 10.930.000.

La Corte d’Appello di Genova condannava A.L. e M. A. a risarcire alla Cartoleria del Porto la complessiva somma di Euro 151.516,42 (detratte la somma già direttamente corrisposta nella misura di Euro 6.393,83 e quella già versata dalla Cattolica nella misura di Euro 51.646,49) ed ai coniugi F.- C. la complessiva somma di Euro 9.115,78, oltre accessori; dichiarava la Società di Assicurazione Cattolica tenuta a manlevare le A. in relazione al pagamento delle predette somme, oltre accessori, detratta la somma già anticipata di Euro 51.646,49.

Proponeva ricorso per cassazione la Società Cattolica di assicurazioni con sei motivi.

Resisteva con controricorso il Condominio di (OMISSIS).

Resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale adesivo e condizionato A.M.A. e V.R. quale erede di A.L. vedova V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1917 c.c. e all’art. 1362 c.c. e segg.; contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

La Cattolica sostiene che la corte d’Appello ha confuso l’oggetto della copertura assicurativa, erroneamente ritenendo che lo stesso sia il fatto accidentale anzichè la “responsabilità civile” dell’assicurato; e sottolinea come l’art. 25 della polizza reciti che “La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile (…), a titolo di risarcimento (…) di danni involontariamente cagionati a terzi (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione di parti comuni”.

La Cattolica afferma quindi che quando, come nel nostro caso, il giudice accerta che l’evento è dovuto a fattori che escludono la responsabilità ai sensi dell’art. 2053 c.c. l’obbligazione di manleva da parte dell’assicuratore non può neanche sorgere, in difetto del presupposto costituito dalla responsabilità dell’assicurato, deputato a generarla.

Il motivo è infondato.

Nel caso in esame infatti l’assicurazione è stipulata per l’intera proprietà e secondo l’art. 28 delle condizioni di polizza, “Se l’assicurazione è stipulata dal condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune”. Ne deriva che, come ha correttamente deciso la Corte d’Appello, ciascun condomino (nella specie le A.) è coperto per i danni che la sua proprietà ha cagionato ad altro condomino ed alle parti comuni ed ha diritto di essere risarcito se ha subito un danno cagionatogli dalla proprietà di un altro condomino o da quella comune. Il singolo condomino non ha invece diritto al risarcimento dei danni che si siano verificati nella sua proprietà.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2053 c.c., all’art. 1917 c.c.; contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Nel momento in cui, afferma parte ricorrente, la Corte d’Appello sostiene che devono escludersi fra le cause del crollo sia il vizio di costruzione che il difetto di manutenzione, viene superato il presupposto della responsabilità previsto dall’art. 2053 c.c.. Ne consegue che le A. non possono essere considerate responsabili ai sensi di quest’ultima disposizione e non avrebbero dovuto essere condannate al risarcimento dei danni nei confronti della Cartoleria del Porto le cui domande dovevano essere perciò respinte.

Il motivo è infondato.

Il già citato art. 25 delle condizioni di polizza dispone infatti la copertura di quanto “l’assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (…) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato”.

Le cause del crollo sono state individuate in eventi accidentali e dunque nè in un difetto di manutenzione, nè in un vizio di costruzione. La fattispecie rientra comunque nell’ambito del suddetto art. 25 e deve di conseguenza ritenersi corretta l’imputazione della responsabilità in capo alla Cattolica Assicurazioni.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 106 c.p.c., all’art. 1917 c.c. all’art. 1891 c.c. all’art. 1362 c.c. e segg.; omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che il Condominio non può essere ritenuto responsabile nei confronti di terzi per danni provocati dai beni appartenenti in via esclusiva ai condomini e che essa stessa non può essere condannata alla manleva in assenza di una domanda in tal senso ritualmente formulata.

Il motivo è infondato.

Deve infatti ritenersi che, condannando la Cattolica in luogo del Condominio, la Corte d’Appello ha implicitamente ritenuto che l’evento dannoso fosse in qualche modo imputabile al Condominio stesso e che la Compagnia fosse tenuta a manlevarlo in forza della polizza ed in specie degli artt. 25 e 28 della stessa.

Il quarto motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1892 e 1893 c.c.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Parte ricorrente, in primo grado, aveva impugnato il contratto di assicurazione sostenendo che il Condominio aveva reso dichiarazioni false e reticenti che avrebbero condotto o all’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. o alla riduzione proporzionale dell’indennizzo ex art. 1893 c.c.. In appello la Cattolica ha ribadito l’applicabilità delle suddette disposizioni e si duole nei confronti dell’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione di legge.

Anche tale motivo è infondato.

Non può infatti ritenersi che l’assicurato abbia occultato con dolo o colpa grave un fattore di rischio da lui conosciuto o conoscibile o non conosciuto a causa di sua grave negligenza in quanto la vetustà dell’immobile costituiva una situazione oggettiva e pertanto non occultabile, mentre le altre concause sono risultate riconducibili alla natura dei materiali usati nella costruzione, inidonei ad assorbire le vibrazioni provenienti dall’esterno.

In assenza di inesattezza della dichiarazione viene meno anche la possibilità della riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 1893 c.c., comma 2.

Nè può accogliersi la tesi della Cattolica secondo la quale, essendo il valore assicurato all’epoca del contratto minore di quello avente l’edificio all’epoca del sinistro, l’indennizzo andrebbe proporzionalmente ridotto ai sensi dell’art. 1907 c.c.. Tale disposizione disciplina infatti il venir meno totale o parziale della cosa assicurata, mentre nella fattispecie per cui è causa non rileva il valore dell’edificio o delle singole unità immobiliari che lo compongono, dovendo l’indennizzo riferirsi alle spese necessarie per ripristinare le unità immobiliari semplicemente danneggiate e non totalmente distrutte dal crollo.

Con il quinto motivo la Cattolica lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 1907 c.c. in relazione agli artt. 1917 e 1362 c.c. e segg.; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Alla luce degli artt. 30 e 33 della Polizza parte ricorrente chiede l’applicazione della “regola proporzionale”, alla cui stregua, quando l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni esclusivamente in proporzione a detta parte.

Il motivo è infondato.

La causa verte infatti sul risarcimento dei danni cagionati a terzi dal parziale crollo dell’edificio, mentre gli artt. 30 e 33 della polizza fanno riferimento al “valore di ricostruzione del fabbricato”. E va peraltro rilevato che nel caso di specie non si trattava di ricostruzione dell’edificio ma di spese necessarie per riparare singole unità immobiliari danneggiate.

Con il sesto ed ultimo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla lesione del contraddittorio nella determinazione dei danni; omessa e/o erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo si articola in plurime critiche rivolte al C.t.u., alla sua relazione, alla valutazione dei danni subiti dalla Cartoleria del Porto, all’acquisizione dei dati della stessa C.t.u. da parte dei giudici di merito.

Anche quest’ultimo motivo è infondato.

L’accertamento della sussistenza e della misura dei danni è un accertamento di fatto, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e sufficiente; ne consegue che eventuali errori del consulente tecnico di cui si sia avvalso il giudice sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza che li recepisce, quando siano riscontrabili carenze e deficienze di analisi del dato concreto o affermazioni scientificamente errate, e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità dei danni e quelle effettuate dalla parte (Cass., 20.2.2002, n. 4254).

La motivazione dell’impugnata sentenza è invece congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

A.M.A. e V.R. hanno presentato ricorso incidentale adesivo e condizionato che deve considerarsi assorbito.

In conclusione, riuniti i ricorsi, per tutte le ragioni che precedono, deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito l’incidentale con condanna di parte ricorrente alle spese del procedimento di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale adesivo e condizionato.

Condanna parte ricorrente alle spese del procedimento di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti liquidando tali spese in complessivi Euro 3.200,00 ciascuno di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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