Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4503 del 26/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 26/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.26/02/2018),  n. 4503

Fatto

 

Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. agiva nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, L. Fall., ex art. 67, comma 2, per la revocatoria delle rimesse per complessive lire 462.993.181, aventi natura solutoria, effettuate sui conti correnti della società intrattenuti con la convenuta nell’anno anteriore al fallimento.

Alla prima udienza, il Tribunale, rilevata la nullità della notificazione della citazione, ne disponeva la rinnovazione, eseguita la quale, si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro, eccependo l’inesistenza della notificazione, la prescrizione del diritto alla data della rinnovazione e la nullità della citazione, per la violazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, e nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 3/7/06, dichiarava la prescrizione del diritto e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.

La Corte d’appello, con sentenza dep. il 16/2/2011, ha respinto l’appello della Curatela, condannandola alle spese.

In particolare, la Corte del merito ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica eseguita presso la filiale di Palermo della Banca a mani dell’addetto alla ricezione e non già presso la sede legale di Roma a mani del legale rappresentante; ha escluso che potesse ritenersi il raggiungimento dello scopo, essendo l’atto divenuto conoscibile dal destinatario, e ha quindi concluso per la prescrizione dell’azione revocatoria, atteso che l’efficacia interruttiva della prescrizione non si era determinata a far data dalla notifica nulla, e che, a fronte della dichiarazione di fallimento del 4/2/1994, la rinnovazione della notificazione era avvenuta il 17/6/1999.

Ricorre il Fallimento, sulla base di tre motivi.

La Banca Nazionale del Lavoro non ha svolto difese.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il Fallimento ha depositato la memoria, ex art.380 bis.1. cod.proc.civ.

Considerato che:

Col primo motivo, il Fallimento denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere ritenuto la nullità della notifica eseguita presso la filiale di Palermo che aveva raggiunto lo scopo, visto che quello era il luogo in cui concretamente si era svolta l’attività amministrativa e di direzione della banca, e si erano svolte le vicende attuative del rapporto.

Col secondo, si duole dei vizi art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo la sanatoria ex tunc della rinnovazione della notificazione nulla ex art. 291 c.p.c., e quindi l’idoneità della citazione ad interrompere il termine di prescrizione.

Il primo motivo è fondato.

E’ da ritenersi la validità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, come eseguita presso la filiale della Banca a mani dell’addetto alla ricezione.

Va resa a riguardo applicazione del principio,secondo cui il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell’art. 2203 c.c.: ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale (così la pronuncia n. 20425 del 25/07/2008).

Ed ancora più precisamente, la pronuncia n. 8976 del 19/04/2011 ha affermato che l’attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 1,lett. e), deve essere imputata all’istituto di credito di cui costituiscono un’emanazione periferica, non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria; ai dirigenti preposti a tali filiali e succursali, peraltro, è, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta (in senso conforme, la pronuncia 1365/2016).

Resta assorbito il secondo motivo.

Va pertanto accolto il ricorso e va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, ed a cui si rimette anche la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2018

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