Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4503 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4503 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 29458-2014 proposto da:
TROBIANI

GRAZIANO

C.F.

TRBGZN53C19C740K,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 15,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
AUTIERI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

4938

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 08/03/2016

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;

avverso la sentenza n. 5140/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2014 R.G.N.
918/2012;
)
I

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato AUTIERI FRANCESCO;
udito l’Avvocato PREDEN SEERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

– resistente con mnadato –

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Latina, con sentenza del 5.10.11, accogliendo la
domanda proposta dal Trobiani, dichiarava il diritto del ricorrente
alla pensione di anzianità, richiesta in data 23.6.10, ai sensi
dell’art. 1, commi 18 e 18 bis, della legge n.243\2004 e
condannato l’INPS all’erogazione di tale prestazione con
decorrenze e misura di legge, oltre accessori sui ratei arretrati.

richiesti, come individuati dall’art 1, comma 18, letta) della L. n.
234\2004, pari a 57 anni di età e 35 anni di contribuzione,
potessero essere computati i contributi comunque maturati in
dipendenza di rapporti di lavoro svoltisi durante il periodo di
mobilità, i quali comportavano lo slittamento del periodo di
mobilità per un lasso di tempo corrispondente; che pertanto,
poiché al momento del raggiungimento dei requisiti anzidetti,
ossia al 19.3.2010, il ricorrente fruiva ancora dell’indennità di
mobilità (nuovamente percepita a seguito del contatto a termine
16.6.-13.11.09), egli aveva maturato sia il requisito anagrafico
che quello contributivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS; resisteva
l’assicurato.
Con sentenza depositata il 19uglio 2014, la Corte d’appello di
Roma accoglieva il gravame, e per l’effetto rigettava la domanda
proposta dal Trobiani in primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo,
affidato a quattro motivi.
L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il Trobiani denunda la violazione degli
artt 148 e 325 c.p.c., oltre ad omessa pronuncia sul punto.
Lamenta di avere eccepito in appello l’inammissibilità dd
gravame proposto dall’INPS, depositato in data 17.2.12, mentre

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Riteneva il Tribunale che ai fini della maturazione dei requisiti

la sentenza del Tribunale era stata notificata all’Istituto il
18.10.11.
La censura è fondata e, stante il suo carattere decisivo,
determina l’assorbimento delle altre.
Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione deve
esaminare, anche d’ufficio, non solo l’ammissibilità del ricorso che
davanti ad essa è stato proposto, ma anche l’ammissibilità

pronunciato la sentenza gravata col ricorso. In applicazione di
tale principio, la detta Corte deve cassare senza rinvio la
sentenza impugnata con ricorso, che abbia accolto un appello
inammissibile (Cass. 22.1.1966 n. 268, Cass. 8.2.1968 n. 416,
Cass. 15.7.1971 n. 2318; da ultimo, in materia, Cass. n.
24245 /2011).
Ed infatti la Corte di Cassazione può esaminare d’ufficio non solo
l’ammissibilità del ricorso proposto davanti a sé, ma anche
l’ammissibilità e la procedibilità dell’appello, indipendentemente
dalle eccezioni od impugnazioni svolte dalle parti, giacché tale
questione attiene alla regolare costituzione del rapporto
processuale di secondo grado e, a tale fine, la Corte può anche ove occorra – svolgere indagini sui fatti, quali risultino dagli atti
acquisiti al processo. Quando, nell’esercizio di tale potere, la
Corte di Cassazione dichiari l’inammissibilità o Irimprocedibilità
dell’appello, conseguenza di tale pronuncia non è la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso per Cassazione, posto che in tal caso
la sentenza di primo grado deve ritenersi passata in giudicato,
ma che la sentenza di appello che, in violazione del giudicato
stesso, abbia esaminato il merito dell’impugnazione ed abbia
emesso una nuova pronuncia, deve essere cassata senza rinvio
(Cass. 8.2.1968 n. 416).
Nella specie risulta dalla documentazione prodotta in questa sede
dallo stesso ricorrente, che la sentenza del Tribunale venne
notificata all’INPS (non a fini esecutivi) il 18.10.11, mentre il

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dell’appello di cui ha preso cognizione il giudice che ha

ricorso in appello venne proposto solo in data 17.2.12, oltre il
termine di cui all’art. 325 c.p.c
Il ricorso deve pertanto accogliersi e la sentenza impugnata
cassarsi senza rinvio ex art 382 c.p.c. La novità e particolarità
della questione proposta e le alterne vicende del giudizio,
consigliano la compensazione delle spese del giudizio di appello e
di quelle del presente giudizio di legittimità.

testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi,
ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli
albi Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le
spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel
testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della
insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis dello stesso art13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre
2015

Ai sensi dell’art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel

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