Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4502 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4502 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 2748-2013 proposto da:
CRUDO FRANCESCO ANTONIO CRDFNC38H04F537F in
proprio e nella qualità di amministratore e liquidatore della disciolta
Piramide Sri ed il sig. CRUDO ANTONIO CRDNTN79R26F537C in
proprio e enlla qualità di socio ed amministratore della disciolta
Piramide Sri, ASSISI ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.
FERRARO MARIO, giusta procura in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrenti contro
DE VITO ANGELA, GIORDANO LUCIANA, LENTINI MARIA
OLGA, LOJACONO ANNA MARIA CONCETTA, MANFRIDA
CARMEN, PROCACCI CHIARA, FRANZE’ BERNARDINA,

Data pubblicazione: 25/02/2014

ZAGARELLA DOMENICO, NADILE GIOVANNI, LATASSA
ANTONELLA, STRANO ANDREA, REGIONE CALABRIA,
COMMISSARIO DELEGATO PER SUPERAMENTO DELLA
SITUAZIONE DI EMERGENZA IDROGEOLOGICA PRESSO
LA REGIONE CALABRIA Dip. LL.PP., DE NISI FRANCESCO,

DI BARBA FRANCESCO, CRUDO ANTONINO, GRILLO
FRANCESCO, PUGLIESE CARCHEDI GIUSEPPINA, COMUNE
DI VIBO VALENTIA, GABRIELE CORRADO, GRADIA
MICHELE, FARINA GIUSEPPE;
– intimati avverso l’ordinanza R.G. 101/2012 del TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, depositata il 12/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Angela Di Vito, Bemardina Franzé, Luciana Giordano, Maria Olga
Lentini, Anna Maria Concetta Lojacono, Carmen Manfrida e Chiara
Procacci hanno convenuto innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, tra
gli altri, Francesco Antonio Curdo e Antonio Curdo per essere risarciti
dei danni subiti per effetto dell’acquisto di unità immobiliari,
asseritamente affette da gravi difetti di progettazione e costruzione, che
avrebbero, a loro dire, determinato il pericolo di crollo del fabbricato e
l’inabitabilità degli appartamenti.
Su istanza dei convenuti il contraddittorio è stato esteso alla Provincia
di Vibo Valentia, responsabile, a detta degli stessi, dei danni

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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA, EDIL VIBO COSTRUZIONI

idrogeologici provocati all’area di sedime del fabbricato a causa della
carente manutenzione del torrente Candrilli.
I medesimi convenuti hanno altresì eccepito: a) l’incompetenza per
territorio del giudice adito, per essere competente il Tribunale di
Salerno, ex art. 30 bis cod. proc. civ., posto che uno degli attori, la

Vibo Valentia; b) la sussistenza dell’obbligo di astensione, ex art. 51
cod. proc. civ.; t) l’incompetenza per materia del Tribunale civile, in
favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli, in
relazione alla evocata responsabilità risarcitoria della Provincia di Vibo
Valentia.
Con ordinanza in data 12 novembre 2012 il decidente, “rigettato allo
stato ogni altra eccezione preliminare”, ha chiesto al Presidente del
Tribunale l’autorizzazione ad astenersi, ex art. 51, ultimo comma, cod.
proc. civ.
Avverso detta provvedimento propongono ricorso per regolamento di
competenza Francesco Antonio Curdo e Antonio Curdo.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di
dichiarare il ricorso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nei motivi, svolte articolate argomentazioni al fine di sostenere la
piena ammissibilità del regolamento de quo, segnatamente all’uopo
richiamando l’arresto di questa Corte n. 10594 del 2012, hanno
lamentato i ricorrenti il malgoverno del disposto dell’art. 30 bis cod.
proc. civ. Hanno in particolare dedotto che nella comparsa di risposta
essi avevano segnalato come gli attori avessero sottoposto
all’attenzione del giudicante comportamenti dei convenuti integranti,
almeno in astratto, reati in materia urbanistica, edilizia e ambientale.

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dott.sa Lojacono, era un magistrato in servizio presso il Tribunale di

L’affermata inipotizzabilità di fattispecie criminose in relazione alle
quali l’attrice magistrato rivestirebbe il ruolo di persona offesa, sarebbe
quindi basata su una erronea valutazione dei fatti esposti nell’atto di
citazione e, prima ancora, nel ricorso per accertamento tecnico
preventivo.

richiesta di essere autorizzato ad astenersi alla decisione di rigetto delle
eccezioni di incompetenza.
Sostengono infine che le risultante pro cessua li e la non contestata
proprietà, in capo alla Provincia di Vibo Valentia, del fosso Candri lli, la
cui mancata manutenzione era alla base della evocata responsabilità
risarcitoria dell’Ente, avrebbero dovuto radicare nel Tribunale delle
Acque Pubbliche di Napoli la competenza per materia a decidere la
presente controversia.

2. Il ricorso è inammissibile.
Anche dopo il mutamento della forma del provvedimento sulla
competenza per effetto della legge 18 giugno 2009 n. 69, la decisione
affermativa al riguardo presuppone sempre la rimessione in decisione
della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (nonché ai sensi
degli artt. 189 e 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento
davanti al giudice monocratico), preceduta dall’invito a precisare le
conclusioni (confr. Cass. civ. 28 febbraio 2011, n. 4986; Cass. civ. 21
luglio 2011, n. 16005).
Tanto alla stregua del seguente principio di diritto: nelle cause
attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica,
il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di
decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla
competenza, è tenuto — ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ.
— ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo
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Si dolgono altresì i ricorrenti che il giudice di merito abbia posposto la

la separazione tra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi
ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza
implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto
(Cass. sez. un. n. 11657 del 2008)
Ne discende che il ricorso per regolamento di competenza proposto

provveduto agli adempimenti sopra indicati, esprima un
convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla
prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarato inammissibile (confr.
Cass. civ. n. 13287 del 2011; Cass. civ. n. 30254 del 2011).
3. Da tali principi la giurisprudenza di questa Corte si è motivatamente
discostata con riferimento a un solo caso in cui, nel regime della legge
n. 69 del 2009, il giudice di merito aveva sì deciso affermativamente
sulla propria competenza, senza previo invito alla precisazione delle
conclusioni, ma lo aveva fatto enunciando expressis verbis l’erroneo
convincimento che tale decisione non dovesse essere preceduta, nel
nuovo assetto normativo, da quell’invito. In siffatta ipotesi si è invero
ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, in ossequio al
principio dell’apparenza, sul rilievo che una decisione sulla competenza
così resa non potesse considerarsi meramente delibatoria e ridiscutibile
in sede di decisione definitiva, ai sensi dell’art. 187, terzo comma,
seconda parte, cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 26 giugno 2012, n.
10594).
Ed è significativo che l’accorta difesa dei ricorrenti richiami, a sostegno
dell’ammissibilità del mezzo, proprio l’arresto testé riportato.
4. Sennonché nella fattispecie dedotta in giudizio la decisione sulla
competenza, assunta senza che le parti fossero state previamente
invitate a precisare le conclusioni, non può in alcun modo considerarsi
definitiva, sia in quanto il decidente non ha espresso alcun
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avverso l’ordinanza del giudice monocratico che, senza aver

convincimento in ordine alla non necessarietà dell’espletamento di
quell’incombente; sia in quanto, all’opposto, si è limitato a rigettare allo
stato ogni altra eccezione preliminare, contestualmente chiedendo anzi
l’autorizzazione ad astenersi.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

decisione in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014.

La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni

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