Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4502 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27918-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del
Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
VARI’, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
e contro
D.M.V.;
– incidentali –
avverso la sentenza n. 2067/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 29/01/2014, depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di intimazione notificato a D.M.V. per la ritenuta inesistenza della notifica dell’atto prodromico – cartella di pagamento -.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte contribuente intimate, mentre l’Agenzia ha depositato memoria adesiva al ricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo di ricorso Equitalia sud spa deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1. Prospetta che la CTR aveva inquadrato il caso concreto nell’irreperibilità relativa senza avvedersi che proprio le ricerche effettuate presso la residenza del contribuente, risultate vane, dimostravano i presupposti per eseguire la notifica con le forme dell’art. 60 ult. cit..
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione incomprensibile.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non potendosi più sollecitare a questa Corte un sindacato circa la contraddittorietà o illogicità della motivazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 al di fuori delle ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014 -.
Il primo motivo di ricorso, ammissibile in rito specificando gli elementi documentali sui quali si fonda la censura e gli atti processuali ove gli stessi sono stati inseriti, è fondato.
Ed invero, la CTR ha correttamente ricordato il principio di diritto, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16696/2013; Cass. n. 14030/2011; Cass. n. 24260/2014) secondo il quale la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e) – con l’affissione dell’avviso di deposito nella casa comunale -, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Di tale principio la CTR ha tuttavia fatto scorretta applicazione rispetto alla fattispecie concreta, avendo omesso di considerare che le vane ricerche effettuate nella residenza del contribuente e l’accertata circostanza che lo stesso fosse ivi sconosciuto non potevano che rendere corretto il ricorso alle modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e giammai giustificare l’applicazione della disciplina in tema di irreperibilità relativa.
Sulla base di tali considerazioni, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017