Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4502 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33541-2018 proposto da:

V.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO

DELLA VENTURA ed elettivamente domiciliata a Battipaglia, via Plava

6, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., V.D.A., quali eredi di O.F., e

V.F., rappresentati e difesi dall’Avvocato VITO CORNETTA,

presso il cui studio a Serre, via Roma, elettivamente domiciliano,

per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 696/2018 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO,

depositata il 21/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che V.A. ha proposto avverso la sentenza con la quale, in data 9/2/2009, il tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda di trasferimento coattivo proposta dalla stessa, a norma dell’art. 2932 c.c., nei confronti di O.F., relativamente ad una quota di comproprietà di un appartamento e di un box garage, oggetto della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 20/11/1993.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’appellante aveva prestato acquiescenza sulla qualificazione del contratto come contratto definitivo di compravendita, ha ritenuto, innanzitutto, che lo stesso, in applicazione delle norme previste dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, fosse affetto da nullità per l’accertata “mancanza di ogni riferimento alla regolarità urbanistica dei cespiti” che ne sono stati l’oggetto.

La corte, d’altra parte, ha dichiaratamente condiviso la decisione con la quale il tribunale ha ritenuto l’indeterminatezza dei beni che le parti hanno compravenduto: con la scrittura privata del 20/10/1993, infatti, O.F., nella qualità di comproprietaria di un appartamento alla via (OMISSIS), acquistato con atto del 7/10/1981, ha dichiarato di cedere e trasferire la propria quota alla figlia V.A., per cui, ha osservato la corte, “l’oggetto del contratto non può dirsi determinato nè determinabile” posto che “l’indicazione contenuta non è idonea a consentire la determinazione dell’oggetto (mediato), mancando qualsiasi elemento che permetta di stabilire con precisione quale sia l’immobile con riferimento ai dati catastali, ai confini, e gli attestati urbanistici”. L’indeterminatezza che attiene all’oggetto mediato del contratto, nel quale si è appena indicato il numero civico e la strada su cui insistono i beni, non può essere, in effetti, superata, ha aggiunto la corte, dal riferimento generico all’atto di provenienza con cui la parte alienante l’avrebbe acquistato. La corte, quindi, ha ritenuto che, in ragione di tale indeterminatezza, la sentenza appellata doveva essere confermata anche nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto per il combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c..

V.A., con ricorso notificato il 20/11/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Hanno resistito, con controricorso, V.G. e V.D.A., quali eredi di O.F., e V.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo affermato la natura definitiva del contratto del 20/11/1993, nel senso che lo stesso configura un vero e proprio atto di trasferimento del bene immobile ivi descritto e non un mero contratto preliminare, ha ritenuto che lo stesso fosse nullo sul presupposto che il contenuto del contratto di vendita, intercorso tra l’attrice e O.F., ovvero l’oggetto dello stesso, non fosse stato determinato nè determinabile e che nello stesso mancavano gli estremi della regolarità urbanistica dell’immobile ai sensi della L. n. 47 del 1985.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che per l’identificazione dell’immobile nei contratti e negli atti pubblici in genere, non è indispensabile l’indicazione dei confini e dei dati catastali, essendo sufficiente qualunque criterio idoneo a determinare in modo univoco l’oggetto dell’atto. Nel caso in esame, le parti, “per una precisa individuazione dell’immobile compravenduto” ed “anche da un punto di vista urbanistico”, hanno fatto riferimento all’atto di provenienza del 7/10/1981.

2. Il motivo è infondato. La censura articolata dalla ricorrente, infatti, trascura di considerare che la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita del 20/11/1993 non solo per aver ritenuto che il suo oggetto era indeterminato ma anche per aver accertato, con statuizione rimasta – in sostanza – del tutto incensurata, la mancata menzione nell’atto predetto degli estremi del provvedimento abilitativo, così come richiesto dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, per cui, ove la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016). D’altra parte, l’art. 40, comma 2, in relazione agli atti aventi per oggetto diritti reali (esclusi diritti di garanzia e servitù) riferiti a costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore della legge stessa, ha previsto che gli stessi sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza edilizia o della concessione ad edificare oppure della concessione rilasciata in sanatoria ovvero se agli stessi non viene allegata la relativa domanda corredata dalla prova del versamento delle prime due rate dell’oblazione oppure, per le opere iniziate prima dell’1/9/1967, se negli atti non sia stata inserita ovvero allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante che l’opera era stata iniziata, appunto, prima della predetta data.

3. Il ricorso, in definitiva, dev’essere rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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