Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4501 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4501 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a

Ct&_.

sul ricorso 1216-2013 proposto da:
ACCATINO ALESSANDRO CCTLSN72E18B885Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORRADO BERTINOTTI, BERTINOTTI GIAN
FRANCO, giusta delega in calce al ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro
ACUTO ANGELO, MIGLIETTA MARIO, BECHIS ALBANO,
PROVERA MARIA, BECHIS FRANCO, COPPO ENRICA,
COPPO RITA, VANOTTA UGO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio
dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che li rappresenta e difende

oi

Data pubblicazione: 25/02/2014

unitamente agli avvocati GREPPI GIUSEPPE, RAZETO GIORGIO,
MASSIMO CONTI, giusta delega in calce alla memoria;
– resistenti nonchè contro

BENEDETTA, AZIENDA AGRICOLA ANGELINO F.LLI,
BECHIS DAVIDE, BETTI MARIA TERESA, DEAMBROSIS
GIAN CARLO, FUMARCO PIERINO, PASETTI GIAN MARIA,
GUASCHINO ALBERTO, NANO MARIO, NANO GIULIANO,
AZIENDA AGRICOLA OTTONE F.LLI, BALDI TERESA,
PORTA MARIANGELA, RICALDONE LAURA, ROGNA
PIETRO, AZIENDA AGRICOLA VALINOTTI F.LLI, ZENEVRE
MARCO, PRO VERA ROSA, ACCATINO PIER ITALO,
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA;
– intimati avverso la sentenza n. 1885/2012 del TRIBUNALE REGIONALE
DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la Corte d’Appello di
TORINO del 17.10.2012, depositata il 28/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL RPO CESSO
Alessandro Accatino, proprietario di alcuni terreni irrigui sai in regione
Baldesco e facenti parte del Consorzio irriguo di Baldesco, premesso
che tutti i terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio avevano
diritto di essere irrigati, attraverso i canali dello stesso, usufruendo
dell’acqua consortile, la quale era derivata dalla Coutenza dei Canali
Lanza, Mellana e Roggia Fuga; che, con delibera del 14 novembre 2004
Ric. 2013 n. 01216 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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VANOTTI PIERINO, CASTELLARO GIUSEPPE, LOY

il Consorzio si era sciolto, dando vita alla Comunione Utenti
Irrigazione Baldesco, della quale era rappresentante Franco Bechis e
alla quale era stata ceduta la concessione demaniale di derivazione
dell’acqua del Canale Lanza; che, a partire dall’anno 2005 la predetta
Comunione non aveva più erogato l’acqua ai fondi agricoli del

fatto pervenire alla Coutenza la necessaria richiesta per la dispensa dell’acqua
dalla bocca di presa oggetto della concessione demaniale, occorrente per
l’irrigazione del comprensorio del Consorzio; che peraltro, per un
appezzamento di terreno posto a nord del comprensorio, l’irrigazione
era stata preclusa dal disfacimento, ad opera di Albano Bechis e Franco
Bechis, del relativo fosso afferente;

ha convenuto innanzi al Tribunale

Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 140, comma 1, lett.
c) T.U. n. 1775 del 1933, tutti i soggetti proprietari già membri del
disciolto Consorzio e ora partecipanti alla Comunione, chiedendo,
previo accertamento del comune vincolo fondiario, ex art. 845 cod.
civ., per l’irrigazione a mezzo di derivazione di acqua pubblica dal
Canale Lanza, la pronuncia di sentenza di condanna in solido dei
convenuti ad erogare l’acqua della citata derivazione; alla ricostituzione
del disciolto Consorzio e al risarcimento dei danni per mancata
irrigazione dei fondi nelle annate 2005, 2006 e 2007. Ha chiesto altresì
l’attore la condanna di Franco Bechis e Albano Bechis a ripristinare le
opere occorrenti per irrigare i fondi posti nella parte settentrionale del
comprensorio Baldesco.
Si sono costituiti in giudizio Franco Bechis, Angelo Acuto, Albano
Bechis, Enrica Coppo, Rita Coppo, Mario Miglietta, Ugo Vanotta e
Maria Provera eccependo, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario.

Ric. 2013 n. 01216 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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ricorrente; che né il disciolto Consorzio, né la Comunione avevano

Con sentenza del 28 novembre 2012 il Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Torino ha dichiarato la
propria incompetenza, per essere competente a decidere sulla
domanda proposta da Alessandro Accatino il Tribunale ordinario
territorialmente competente.

dall’Accatino non coinvolge soggetti di diritto pubblico e non verte su
diritti relativi alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, avendo
ad oggetto esclusivamente l’accertamento di diritti e obblighi tra privati
interessati alla irrigazione dei propri fondi.
Ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza del Supremo
Collegio, devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice
specializzato tutte le questioni che incidano, direttamente o
indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque e,
tra esse, in particolare, le controversie sorte tra un utente privato ed un
consorzio concessionario di acque pubbliche la cui decisione involga,
come premessa necessaria ed indispensabile, questioni di carattere
tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed al
modo di utilizzazione dell’utenza, trattandosi, appunto, di questioni
che incidono sul relativo regime.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per regolamento di
competenza Alessandro Accatino, affidato a due motivi.
Franco Bechis, Angelo Acuto, Albano Bechis, Enrica Coppo, Rita
Coppo, Mario Miglietta, Ugo Vanotta e Maria Provera hanno
depositato memoria.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di
dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di rigettarlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2013 n. 01216 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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In motivazione ha osservato il decidente che la controversia proposta

1 Con il primo motivo l’impugnante, ricordato che la proposizione del
regolamento d’ufficio è disciplinata dalle norme del codice di
procedura civile, denuncia violazione dell’art. 38 cod. proc. civ., nel
testo vigente

ratione tempotis

(e cioè prima delle modifiche introdotte

dall’art. 45, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69), a tenor del

territorio nei casi previsti dall’art. 28, sono rilevate, anche d’ufficio,
non oltre la prima udienza di trattazione.
Sostiene quindi che, nella fattispecie, essendo stata completamente
esaurita la fase di trattazione con la rimessione della causa in decisione,
il giudicante non poteva più dichiarare la propria incompetenza.

21 rilievi non hanno fondamento.
La tesi difensiva svolta dall’esponente presuppone che l’incompetenza
dell’adito Tribunale delle Acque sia stata rilevata d’ufficio dal
decidente, laddove, nella fattispecie, essa è stata dichiarata in
accoglimento dell’eccezione, tempestivamente sollevata, tra gli altri, da
Franco Bechis e litisconsorti, all’atto della loro costituzione in giudizio
e comunque entro, e non oltre, la prima udienza di trattazione. Ne
deriva che l’eccezione stessa correttamente non è stata ritenuta
preclusa, in applicazione del disposto dell’art. 38 cod. proc. civ., nel
testo vigente

ratione temporis,

a tenor del quale l’incompetenza per

materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art.
28, sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di
trattazione.

3 Con il secondo motivo l’impugnante, lamentando violazione dell’art.
140 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, torna a ribadire che la causa
proposta rientra nella competenza funzionale del Tribunale regionale
delle acque pubbliche territorialmente competente, nella specie quello
di Torino. Ricorda all’uopo di avere chiesto nell’atto introduttivo del
Ric. 2013 n. 01216 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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quale l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per

giudizio: a) che l’acqua della derivazione Rep. 10079 del 17 dicembre
1979 venisse erogata in favore dei propri fondi agricoli; b) che i
convenuti venissero condannati a ricostituire il disciolto Consorzio
Irriguo di Baldesco nonché a risarcirgli i danni; c) che Franco e Albano
Bechis venissero condannati a ripristinare le opere occorrenti per

4 Anche tali argomentazioni non colgono nel segno.
Quel che il ricorrente ha denunciato è, in sostanza, l’inerzia degli utenti
già facenti parte del Consorzio di Baldesco per non avere assunto
alcuna decisione in ordine alla veste giuridica a mezzo della quale
associarsi, dopo lo scioglimento del Consorzio, e per non avere, di
conseguenza, formulato richiesta di dispensa d’acqua con danno per i
suoi fondi, non essendo la dispensa d’acqua divisibile, a causa della
unicità della bocca di presa.
Ma tali sue richieste — che sono in definitiva, richieste di condanna a
un facere, nonché alla reintegrazione, anche in forma specifica, e al
risarcimento dei danni — esulano, all’evidenza, dalla competenza del
Giudice delle Acque. E tanto in continuità con la consolidata
giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della discriminazione
tra la competenza dell’autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei
tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo
all’oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del
giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità
delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di
utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione
o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o
indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque,
laddove rientrano nella competenza degli organi ordinari dell’autorità
giudiziaria le controversie tra privati che — pur ricollegandosi al
Ric. 2013 n. 01216 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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irrigare i fondi.

presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti
contendenti, di una concessione di acqua pubblica — non investano la
legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi,
l’interesse della P.A., ma riflettano esclusivamente le modalità di
attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei

derivano, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e
sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti
e di stabilire se essa abbia o meno l’attitudine ad incidere,
modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti.
Segnatamente, con riferimento alle azioni risarcitorie, questa Corte
Regolatrice ha a più riprese ribadito che la competenza del tribunale
regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni
dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la
pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od
omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la
progettazione e l’attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano
scelte dell’amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati
al regime delle acque pubbliche (confr. Cass. civ. sez. un. 7 gennaio
2013, n. 145; Cass. civ. 22 febbraio 2012, n. 2656).
Ma tali profili sono, all’evidenza, assenti nelle pretese giudiziariamente
azionate dall’Accattino.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 (di cui curo
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ric. 2013 n. 01216 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio

2014.

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