Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4501 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4501 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4161-2017 proposto da:
KJO FORDJOUR ALLTOEY, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CESI n.72, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIETRO SGARBI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. 80014130928, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 1592/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1592 del 2016
(pubblicata il 13 dicembre 2016), in reiezione dell’appello
proposto dal sig. KjoFordjour Alltoey, cittadino ghanese, ha
confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che
aveva respinto la domanda di protezione internazionale e
quelle subordinate.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la narrazione
dei fatti svolta dal richiedente asilo era stata non coerente ed
era poco verosimile (atteso che dapprima aveva sostenuto di
essere emigrato per ragioni economiche e a seguito del
prestito richiesto ad una banca locale e poi, sia pure a mezzo
del difensore, aveva sostenuto che quella banca era in realtà
una forma di soccorso della comunità di origine) sicché anche
gli episodi riferiti, o erano non veritieri o, comunque, mancanti
di un collegamento credibile e specifico con la verità di essi.
La Corte d’appello ha poi escluso un’ipotetica situazione di
violenza indiscriminata nella regione di provenienza, atteso che
neppure egli non vi aveva fatto alcun riferimento, avendo
puntato ogni istanza sul vincolo contratto nel Pese di
provenienza, e l’ipotesi della protezione umanitaria, in
mancanza di specifiche condizioni soggettive transitorie.
Il ricorrente, con due mezzi, anche sotto le sembianze della
violazione di legge, ora assume la carenza motivazionale e la
mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all’esistenza di
un fenomeno di chieftaincy (di cui non si mai discusso in sede
di appello, non risultando alcun cenno nella sentenza
impugnata) ed ai pericoli di emarginazione del richiedente
asilo a seguito del suo ritorno in Patria.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso è inammissibile perché le doglianze proposte mirano
ad un nuovo accertamento di elementi fattuali mai oggetto di
ricorso e che, comunque, non vengono dal ricorrente indicati
Ric. 2017 n. 04161 sez. M1 – ud. 12-01-2018
-2-

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

PQM
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-11
sezione civile, il 12 gennaio 2018.

Il Presidente Est.
r ncesco Anto

Inovesg’

nel loro «se, come, quando e dove» essi siano stati posti al
giudice di merito il quale, invece, ha preso in esame tutti gli
elementi emersi ed ha escluso che questo accertamento fosse
rilevante ai fini della decisione; sicché le doglianze proposte o
integrano una richiesta di riesame delle risultanze processuali e
una istanza di rivalutazione degli elementi emersi nel corso
della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014),
specie con riferimento alla esclusa credibilità del dichiarante, o
una richiesta di inammissibile esercizio – in questa sede – di
indagini, con riferimento ad elementi già esaminati e confutati
nella sentenza impugnata (circa l’esclusione della situazione di
pericolo per la violenza indiscriminata di cui potrebbe essere
vittima nel caso di ritorno in patria).
Infine, le censure circa il diniego della protezione umanitaria,
esclusa sulla sola base della inesistenza di situazioni suscettibili
di tutela, è semplicemente riproposta senza che sia individuata
alcuna specifica ragione della sua erroneità e, dunque,
richiamando altro rispetto alle già esaminate questioni relative
alla situazione di provenienza o alla non considerabile
integrazione nel nuovo contesto di attuale collocazione.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con la
dichiarata inammissibilità del ricorso senza che sia necessario
provvedere sulle spese del giudizio, atteso che l’attività
difensiva da parte del Ministero intimato, ove anche consista in
un vero e proprio controricorso, è stata svolta tardivamente,
ossia oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso
introduttivo (connb. disposto degli artt. 370 e 369, primo
comma, cod. proc. civ.).

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