Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4501 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24826-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2995/51/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 21/02/2014, depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Ufficio fiscale di Benevento notificava a I.R. un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 per la ripresa a tassazione di IVA e altri tributi.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi al giudice tributario di primo grado che rigettava il ricorso con sentenza riformata in appello dalla CTR Campania. Avverso la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale non ha fatto seguito la costituzione in giudizio della parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7 è manifestamente fondato.

La doglianza censura l’operato della CTR che, rispetto all’ipotesi di accertamento compiuto dall’ufficio sulla base di questionari e movimentazioni bancarie della contribuente svolto all’interno degli uffici dell’amministrazione, ha ritenuto applicabile la disciplina in tema di contraddittorio endoprocedimentale prevista dalla ricordata disposizione.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in terna di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

Ora, la natura degli accertamenti bancari compiuti nel caso di specie dall’amministrazione non poteva per l’effetto richiedere l’applicazione della disciplina specificamente prevista per le ipotesi di accessi nei locali del contribuente, proprio in forza dei principi espressi dalle S.U. sopra ricordate – v. specificamente, da ultimo, Cass. n. 17426/2016 – estensibili anche alle acquisizioni compiute sulle movimentazioni bancarie -, risultando peraltro salvaguardato il diritto alla difesa proprio dal contraddittorio instaurato tra fisco e contribuente all’esito dell’invio del questionario del quale pure fa cenno la sentenza impugnata.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CFR Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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