Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4501 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29400/2018 R.G. proposto da:

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Bernardi, con

domicilio eletto in Roma, alla Via Silvestri n. 25, presso l’avv.

Gennaro Imparato.

– RICORRENTI-

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Franco

Muratori e dall’avv. Riccardo Contardi, con domicilio eletto in

Roma, Via Gino Fumaioli 54/56.

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5477/2018, depositata in

data 14.3.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

31.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS), relativa ad una sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada, assumendo l’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione L. n. 681 del 1989 ex art. 28. Con ordinanza del 6.2.2015 il Giudice di pace ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Trento.

Proposto appello dalla Trentino Riscossione, il tribunale ha riformato la prima decisione e, decidendo nel merito, ha annullato l’ingiunzione di pagamento, con condanna dell’ente per la riscossione al pagamento delle spese processuali, ritenendo che il giudice di pace non potesse rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio, posto che, vertendosi in materia di ingiunzione fiscale, disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, la competenza non era inderogabile. Riguardo al merito, ha ritenuto irregolare la costituzione in giudizio della Trentino Riscossione, effettuata mediante spedizione postale del fascicolo di parte, osservando che, pur trattandosi di nullità suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, tuttavia mancava l’attestazione di ricezione deli atti da parte del cancelliere, e che quindi, non potendo essere utilizzati gli atti prodotti, non vi fosse prova della tempestiva e regolare notifica del verbale di accertamento.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Trentino Riscossione con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

M.G. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 28 e 38 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 7 e 32, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale abbia erroneamente ritenuto che l’oggetto del giudizio riguardasse un’ingiunzione relativa ad entrate patrimoniali dello Stato o degli altri enti pubblici, discutendosi, per contro, della riscossione di una sanzione stradale ricadente nella previsione dell’art. 7 del decreto di semplificazione dei riti civili, con la conseguenza che l’incompetenza territoriale era rilevabile d’ufficio. Nello specifico, la causa doveva essere devoluta al Giudice di pace di Trento, in base al luogo di residenza del soggetto sanzionato.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 319 e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale ritenuto irregolare la costituzione in giudizio della ricorrente, mentre gli atti erano pervenuti presso la cancelleria ed era irrilevante l’assenza di un’espressa attestazione di deposito, la cui omissione non poteva ricadere sulla parte.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice di secondo grado omesso di pronunciare sull’inammissibilità dell’opposizione del M., proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

2. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Benchè il M. avesse proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il tribunale ha (per quanto si dirà) correttamente riqualificato la domanda come opposizione ad ingiunzione fiscale ex R.D. n. 610 del 1932 (oggi D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32), ritenendo, proprio su tale presupposto, che la competenza territoriale non fosse inderogabile.

Posto inoltre che la sentenza d’appello non risulta notificata ed era stata depositata in data 14.3.2018, il termine semestrale per l’impugnazione era sottoposto alla sospensione feriale (Cass. 16747/2013; Cass. 11258/1990) e pertanto il ricorso, spedito in data 9.10.2018, deve ritenersi tempestivo.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono. Premesso anzitutto che, ove questa Corte sia investita (con ricorso ordinario o con regolamento ex art. 42 c.p.c.) di una questione di competenza, è tenuta ad individuare il giudice competente anche d’ufficio e a prescindere dalle deduzioni delle parti, attraverso l’esame diretto degli atti processuali (Cass. 21422/2016; Cass. 7528/1995; Cass. 8809/1995), va confermato che la causa rientrava nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, avendo il M. proposto opposizione avverso un’ordinanza R.D. n. 639 del 1910 ex art. 3, benchè si discutesse della riscossione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Difatti, per il recupero delle somme dovute a tale titolo, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 (Cass. 17091/2019, in motivazione), anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 44 del 1997, art. 53 (Cass. 22710/2017).

3.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, l’opposizione deve esser proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

Se la riscossione è affidata ad un concessionario, si è inizialmente ritenuto che la competenza spettasse al giudice della sede del suddetto concessionario, anche se diversa da quella dell’ente titolare della pretesa (Cass. 3110/2017; Cass. 15417/2017).

La norma, così interpretata dal diritto vivente, è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 158/2019, nella parte in cui non prevedeva che la competenza rimanesse in capo al giudice della sede dell’ente locale concedente, “essendo la contraria interpretazione lesiva del canone di ragionevolezza, poichè l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, per cui lo “spostamento” richiesto alla parte che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione o comunque a “rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale” (cfr., anche Corte Cost. 44/2016).

3.2. Sia nel sistema anteriore all’introduzione del decreto di semplificazione dei riti civili, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la competenza sull’opposizione all’ingiunzione fiscale ha natura inderogabile ed è oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. 28640/2018; Cass. 17611/2013), essendo quindi rilevabile d’ufficio (cfr. in motivazione, con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32,Cass. 14475/2019; Cass. 14475/2019; Cass. 28640/2018; Cass. 17611/2013; Corte Cost. 44/2016 in motivazione; contra, nel senso che l’opposizione ex L. n. 639 del 1910 sostanzia un’opposizione all’esecuzione soggetta ai relativi criteri di competenza: Cass. 17091/2019).

L’opposizione è devoluta – quindi – al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione (e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, del giudice nel cui circondario ha sede l’ente locale concedente).

Nel caso in esame, il giudice di pace di Roma poteva, dunque, rilevare d’ufficio la propria incompetenza territoriale ed inoltre la causa doveva essere devoluta al Giudice di pace di Trento in relazione alla sede dell’ente titolare della pretesa, posto che la sanzione era stata elevata dal Comune di Trento, titolare della potestà sanzionatoria con riferimento alle violazioni del codice della strada consumate nell’ambito del suo territorio.

3.3. L’accoglimento della censura in esame comporta la traslazione della causa dinanzi al giudice che già in primo grado era stato correttamente ritenuto competente, non ostandovi il disposto dell’art. 354 c.p.c., ove non ammette la rimessione in primo grado per questioni di competenza, relativamente ai giudizi devoluti alla cognizione del giudice di pace.

Come osservato da questa Corte in ipotesi assimilabili a quella in esame, resta insuperabile il rilievo che il giudice d’appello non può assumere decisioni in controversie che non potrebbero essere decise dal giudice di primo grado, poichè in tal caso non eserciterebbe poteri sostitutivi, ma si arrogherebbe competenze di cui non è titolare, incorrendo, inoltre, nella violazione del doppio grado di giurisdizione. La contraria soluzione porrebbe nel nulla, vanificandoli, i criteri di competenza, impedendo in ogni caso che la causa venga trattata dal giudice naturale precostituito per legge (cfr., in questi termini, Cass. 10566/2003 in motivazione; Cass. 22810/2018).

Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del Giudice di pace di Trento, dinanzi al quale sono rimesse le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del Giudice di pace di Trento, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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