Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4500 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4500 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 14432-2008 proposto da:
COND VIA APPIA NUOVA 633 ROMA, IN PERSONA DELL’AMM.RE
P.T. – P.I.88203340585, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato
pg4ANANI RENAM

– ricarrento contro

2014
333

COND VIA APPIA NUOVA 631/643 ROMA, IN PERSONA
DELL’AMM.RE P.T.,

TARTAGLIA FLAVIO,

CAPOBIANCHI

PAOLO, MARIANI MARINA;
– intimati –

Data pubblicazione: 25/02/2014

avverso la sentenza n.

1607/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rinvio a nuovo ruolo per mancanza della delibera
che delega l’amministratore a stare in giudizio, per
l’inammissibilità del ricorso„ in subordine, il
rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata il condominio di via Appia nuova 631-643,
Paolo Capobianchi, Marina Mariani, Flavio Tartaglia convenivano davanti al
tribunale di Roma il condominio di via Appia nuova 633 chiedendo venisse
dichiarata la nullità della delibera assembleare del 5.3.2001 in quanto dalla lettura

maggioranza fosse stato approvato il consuntivo 1999/2000 e chi fosse la signora
Stazzi, partecipante all’assemblea; si eccepiva anche l’illegittimità per mancata
convocazione di tutti i condomini e per essere stata prevista una ripartizione
attribuendo a ciascun proprietario dei vani box una quota in ragione di una pretesa
caratura millesimale invece di attribuire al condominio dei box di via Appia nuova
631/643 l’intera sua quota per mm.97 come da regolamento.
Si affermava infine che l’Assemblea aveva dato mandato all’amministratore di far
eseguire una visura catastale, argomento non all’o.d.g. e che era insufficiente la
maggioranza per la conferma dell’amministratore.
Con sentenza 16093/2004 il tribunale dichiarava inammissibili le domande del
condominio, di Mariani e Capobianchi, annullava la delibera 5.3.2001 limitatamente
al punto 2- nomina dell’amministratore- compensava le spese tra Tartaglia ed il
convenuto, decisione appellata dagli attori.
Con sentenza 4.4.2007 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma, dichiarava
ammissibili le domande del condominio di via Appia nuova 631/643, rigettava nel
resto l’appello, confermando anche nel merito le altre decisioni del tribunale,
regolava le spese.
Osservava la Corte territoriale che nessuna dimostrazione era stata data
dell’esistenza di parti comuni tra l’edifico di via Appia nuova 639 e quello di via
Appia nuova 633 ed appariva significativa la circostanza che i proprietari dei 15 box

del verbale non era dato sapere chi avesse preso parte all’adunanza e con quale

sottostanti via Appia nuova 633 ed i proprietari dei 20 box sottostanti via Appia
nuova 639, tutti facenti parte del condominio appellante avessero separatamente
rilasciato delega a Paolo Capobianchi per essere rappresentati rispettivamente nel
condomino di via Appia 633 e via Appia 639, a conferma dell’inesistenza di parti
comuni.

box di via Appia nuova 631/643, affermata dal tribunale, trattandosi pur sempre di
ente di gestione dei rapporti facenti capo ai proprietari dei box che hanno deciso
autonoma gestione dei loro interessi.
Ricorre il condominio di via Appia nuova 633 con due motivi, non svolgono difese
le altre parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1137 II cc e dell’art.1117 col
quesito se la legittimazione ad impugnare una assemblea condominiale, come
previsto dall’art. 1137 II, possa estendersi a soggetto diverso dal singolo condomino
ovvero se possano assumere la veste di condomini enti di gestione formati anche da
soggetti estranei al condominio e/o alle proprietà singole e/o comuni dello stesso.
Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione perché la corte di appello
afferma che solo i proprietari dei box sottostanti i civici 633 e 639 possono
impugnare le delibere dei condomini verticali cui i box insistono e che nessuna
dimostrazione è stata fornita dell’esistenza di parti comuni tra l’edificio di via Appia
nuova 639 e via Appia nuova 633, non essendo stata prodotta alcuna
documentazione.
Ciò premesso, osserva questa Corte Suprema.

Appariva ingiustificata la dichiarata carenza di legittimazione del condominio dei

Come dedotto la Corte territoriale ha dichiarato ammissibili le domande del
condominio di via Appia nuova 631/643, rigettando nel resto l’appello e
confermando anche nel merito le altre decisioni del tribunale.
Ha osservato la Corte di appello che nessuna dimostrazione era stata data
dell’esistenza di parti comuni tra l’edifico di via Appia nuova 639 e quello di via

sottostanti via Appia nuova 633 ed i proprietari dei 20 box sottostanti via Appia
nuova 639, tutti facenti parte del condominio appellante avessero separatamente
rilasciato delega a Paolo Capobianchi per essere rappresentati rispettivamente nel
condomino di via Appia 633 e via Appia 639, a conferma dell’inesistenza di parti
comuni.
Appariva ingiustificata 1′ affermazione di carenza di legittimazione del condominio
dei box di via Appia nuova 631/643, affermata dal tribunale, trattandosi pur sempre
di ente di gestione dei rapporti facenti capo ai proprietari dei box che hanno deciso
autonoma gestione dei loro interessi.
Ciò premesso, si pone il problema dell’interesse ad impugnare da parte del
condominio odierno ricorrente, una decisione che, confermando nel merito la
statuizione del tribunale, ad esso favorevole, contestata solo dalle altre parti, non
comporta sul piano pratico alcuna conseguenza negativa.
Va, invero, considerato, che le censure si rivolgono ad affermazioni che , sviluppate
per dedurre la astratta legittimazione di controparte, potrebbero costituire, in astratto,
giudicato in altre controversie.
Questa Corte Suprema ha statuito che la soccombenza che determina l’interesse ad
impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza
ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione suscettibili

Appia nuova 633 ed appariva significativa la circostanza che i proprietari dei 15 box

di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione (Cass.
1.10.1999n. 10869, Cass. 18.8.1998n. 8148).
Ma, nella specie, non solo non vi è stata soccombenza del condominio ricorrente, ma
nemmeno le enunciazioni contenute nella motivazione sono suscettibili di passare in
giudicato in quanto presupposti logici necessari della motivazione, essendo generico

proprietari dei box che hanno deciso autonoma gestione dei loro interessi.
In definitiva il ricorso va rigettato mentre la mancata costituzione di controparte
esime dalla pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 30 gennaio 2014.
Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCEiaa

Roma,

lì 5

FEB.2014

il riferimento della sentenza all’ente di gestione di rapporti facenti capo ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA