Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4500 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4500 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 5050-2017 proposto da:
COSTRUZIONI & RESTAURI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DFFILIPPI;
– ricorrente contro ,
MUCCA GABRIELLA;
– intimata avverso il decreto del TRIBUNALE •di URBINO, depositato il
17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12[12/2017 dal . Consigliere Dott. FRANCESCO
RRIJ S L
Data pubblicazione: 23/02/2018
Rilevato che:
la Costruzioni e Restauri s.r.l. propone ricorso per cassazione
avverso il provvedimento del tribunale di Urbino che, attesa
l’inerzia nel deposito della proposta di composizione, ha
ritenuto inammissibile l’istanza della società di nomina
sovraindebitamento, che era stata presentata ai sensi dell’art.
15 della I. n. 3 del 2012.
Considerato che:
il ricorso, col quale si deduce la violazione degli artt. 7 e 17
della I. n. 3 del 2012, 6 e seg. della legge stessa e 6, par. 1,
della Cedu, in relazione all’art. 24 cost., è inammissibile, non
essendo quello in esame un provvedimento avente carattere
decisorio (v. Cass. n. 6516-17);
tanto questa Corte ha chiarito anche in relazione al caso
omologo del piano del consumatore, in base al principio per cui
il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di
rigetto dell’ammissibilità del piano, non precludendo – benché
nei limiti temporali previsti dalla legge – di presentarne un altro
diverso per la ristrutturazione dei debiti, è appunto privo dei
caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile
per cassazione (v. Cass. n. 1869-16).
p.q. m. _
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contr’ibuto unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12
dell’organismo di composizione della crisi da