Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4500 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19558-2016 proposto da:
G.R., ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1632/65/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 4/02/2016,
depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS
MARCELLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da G.R., notificato il 076/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 2/9/2016.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese stante le circostanze determinanti il mancato deposito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso compensando le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017