Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 45 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 07/01/2020), n.45

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24205-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDINE PACITTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONE DI (OMISSIS) SEZIONE DI

(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 209/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Campobasso, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo risultando “chiaramente il grave rischio a cui andrebbe incontro il ricorrente in caso di rientro in Costa D’Avorio” ed essendosi esclusa la credibilità del ricorrente “solo sulla base di quanto riportato dalla Commissione nel verbale di diniego senza nè disporre l’audizione del ricorrente nè visionare la videoregistrazione del colloquio di audizione personale”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è affetto da manifesta inammissibilità.

3. Ricordato previamente che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, va qui osservato che la declinata doglianza lamenta un mero dissenso motivazionale, reclamandosi al riguardo una rinnovazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, e non si allinea per di più con l’attuale statuto della censurabilità per cassazione del vizio di motivazione, posto che, secondo la lettura nomofilattica del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. Sez. U, 7/04/2014, n. 8053), la capitolazione del medesimo postula che il ricorrente debba indicare il “fatto storico”, intendendosi per tale un fatto avente portata costitutiva o concorrente a dimostrare un fatto costitutivo, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4. Orbene, posto che nella specie la Corte d’Appello ha proceduto a scrutinare la vicenda al proprio vaglio alla luce delle risultanze istruttorie meritevoli di adesione secondo il proprio prudente apprezzamento e che la doglianza anela solo ad una diversa valutazione di esse, senza evidenziare alcun fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, ne discende de plano che il motivo risulta inammissibile.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ricorrono le condizioni, ove il raddoppio del contributo sia dovuto, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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