Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 45 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.03/01/2017),  n. 45

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13833-2012 proposto da:

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 100,

presso l’avvocato MASSIMILIANO MARSILI, rappresentato e difeso

dall’avvocato EGIDIO LAMBERTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A., DOMENICO TREMILA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 211/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO GIOIA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 25.1.2012 ha determinato le indennità dovute dal Comune di Trentola Ducenta, rimasto contumace, ad N.A. per l’espropriazione e l’occupazione di un’area, facente parte del PIP. Per quanto interessa, la Corte territoriale nel contraddittorio con la concessionaria Domenico Tremila S.r.l., ha determinato il valore suolo, legalmente edificabile, in ragione di Euro/mq. 80,00, così riducendo la stima assunta dal CTU in sede di chiarimenti, in conformità di quanto ritenuto in altri giudizi riferiti, anche, al medesimo suolo.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Comune di Trentola Ducenta per due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Con i due motivi del proposto ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale dato seguito alla valutazione della CTU, pur avendone riconosciuta l’insufficienza argomentativa, non potendo a ciò sopperire nè i precedenti giudiziari invocati, non noti ad esso Comune rimasto contumace nei relativi giudizi, e neppure alla valutazione espressa dall’Agenzia delle Entrate relativa ad epoca diversa rispetto a quella in oggetto e decurtata (da Euro 90 ad Euro 80) del tutto acriticamente, e per non avere adeguatamente tenuto conto delle deduzioni svolte dal consulente di parte concessionaria.

3. I motivi sono inammissibili, in quanto: a) non individuano quale sia stata l’omessa pronuncia (e del resto il ricorrente non aveva svolto alcuna domanda in quanto contumace), ma sono piuttosto volti a censurare solo la motivazione riferita all’entità della valutazione dei beni espropriati; b) la stima si è essenzialmente fondata su precedenti giudiziari, esattamente indicati relativi alla stessa procedura ed al medesimo suolo, risultando, così, correttamente applicato il c.d. criterio sintetico – comparativo (irrilevante essendo che nei relativi procedimenti il Comune si rimasto contumace), che non richiede necessariamente l’applicazione della media dei valori desunti dai contratti di riferimento; c) in disparte che il ricorrente non è legittimato a dolersi del vizio di motivazione correlato alla mancata confutazione degli argomenti del CT di altra parte, tali argomenti riguardano la stima del CTU, che, come si è detto, non ha costituito il fulcro del ragionamento svolto dalla Corte territoriale nella determinazione della giusta indennità.

4. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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