Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 45 del 03/01/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 45 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 27557-2007 proposto da:
CONIGLIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio
dell’avvocato FABBRI FRANCESCO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2012
3810

contro

ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio degli avvocati
BRIGUGLIO ANTONIO e SIRACUSANO ALESSANDRA, che la

Data pubblicazione: 03/01/2013

rappresentano e difendono giusta delega in atti;
con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1485/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2007 R.G.N.
2928/2004;

udienza del 15/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;
udito l’Avvocato FABBRI FRANCESCO;
udito l’Avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, pubblicata in
data 12 giugno 2007 e notificata il 7 settembre successivo, riformando la decisione di primo grado, ha respinto le domande di Roberto Coniglio – dipendente
della s.p.a. ACEA, inquadrato in categoria B2S – tendenti al riconoscimento

La decisione di rigetto della domanda è argomentata con un duplice rilevo: a) perché fin dal ricorso introduttivo l’appellante, pur descrivendo le
mansioni pretesamente svolte, non aveva indicato il contenuto della declaratoria contrattuale collettiva della categoria rivendicata, necessaria al fine di operare il raffronto tra tali mansioni e quelle proprie della qualifica rivendicata e,
per di più, aveva prodotto a sostegno della domanda un C.C.N.L. del 1° dicembre 1991, successivo pertanto a quello cui si riferiva la rivendicazione; b)
comunque, dalle testimonianze escusse in primo grado non sarebbe emersa
una prova sufficiente dell’effettivo svolgimento delle mansioni descritte in ricorso e che secondo l’appellante gli avrebbero dato diritto alla qualifica superiore.
Avverso tale sentenza, Roberto Coniglio propone ricorso per cassazione, notificato in data 30-31 ottobre 2007 e affidato a tre motivi.
Resiste alle domande la s.p.a. ACEA con rituale controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo e col secondo motivo di ricorso, Roberto Coniglio deduce, rispettivamente, l’omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., per avere la Corte territoriale arbitrariamente
spostato l’oggetto della materia del contendere e quindi l’esame del fatto controverso dall’effettivo svolgimento delle mansioni descritte in ricorso, contestato dalla società convenuta, alla riconducibilità di tali mansioni alla declaratoria contrattuale collettiva della qualifica rivendicata, riconducibilità che vi-

della superiore categoria Bl, in ragione delle mansioni svolte dal 1985.

ceversa non sarebbe stata contestata dall’ACEA e quindi costituiva un dato
pacifico tra le parti in giudizio, come tale non necessitante di ulteriori specificazione e prova.
Col terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio
di motivazione nella valutazione delle prove.

sorbimento degli altri due (che anche se fossero fondati non assumerebbero
carattere decisivo in ordine alla materia del contendere).
In proposito, va premesso che il controllo di legittimità in ordine alle
valutazioni di fatto del giudice di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di
giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile.
Tale controllo riguarda viceversa (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della
correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione,
che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della
loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a
sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di
contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e,
più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 6288/11, 27162/09, 26825/09 e
15604/07).
Né appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni
del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni
del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

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Il terzo motivo di ricorso è comunque infondato, con conseguente as-

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di
elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati
che — per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione — sono in grado di superare obiezioni e dati
di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la

gradi di merito in cui si articola la giurisdizione (cfr. ad es. Cass. nn. 15156/11
e 5241/11).
Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la
motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa e dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr.,
ad es. Cass. nn. 2272/07 e 14973/06).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato in maniera esauriente le prove testimoniali svolte e valutando criticamente, tra di esse, l’unica
ritenuta in qualche modo confermativa dei compiti indicati dal ricorrente, l’ha
giudicata, con un ragionamento congruamente argomentato, priva di riferimenti precisi ed oggettivi e quindi di per sé insufficiente a sostenere le ragioni
del sig. Coniglio.
A queste valutazioni di merito, ragionevoli e adeguatamente motivate, il
ricorrente contrappone propri diversi apprezzamenti delle medesime testimonianze, anch’essi meritevoli di considerazione, ma non in questa sede di legittimità, in quanto ridondanti in valutazioni di fatto e in ragione del tipo di controllo proprio del giudizio di cassazione.
Concludendo, il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, li-

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rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due

guidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al recente D.M. 140 del
2012.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in E 50,00 per esborsi ed €

Così deciso i Roma, il 15 novembre 2012
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