Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4499 del 25/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4499 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 18057-2008 proposto da:
LUMINA ENRICO C.F.LMNNRC71E12E704S,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,
presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER
GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRATTINI PILADE;
– ricorrente –
2014
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contro
MONTANARI ROMANO C.F.MNTRMN35S08D150P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO, che lo
Data pubblicazione: 25/02/2014
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOSARI
GIUSEPPE;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 423/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Stella Richter Giorgio difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine, il
rigetto.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12.8.2003 Romano Montanari chiese al tribunale di Bergamo di essere
reintegrato nel possesso, quale partecipante al condominio Miltor di Bergamo, del
locale adibito all’ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici dei due ascensori
installati nell’edificio (l’uno condominiale e l’altro di esclusiva proprietà di Enrico
corrispondente ai macchinari del suo ascensore, un vano chiuso destinato alla corsa
dell’ascensore privato, prolungata di un piano.
Nella resistenza del convenuto si costituì il condominio Miltor chiedendo a sua volta
la reintegrazione.
Il tribunale, previa ctu, dichiarò inammissibile l’intervento del condominio e
respinse la domanda del Montanari, decisione appellata dai soccombenti.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza 29.4.2008, respinse l’appello del
condominio ed accolse quello del Montanari condannando Lumina a ripristinare lo
stato originario del locale al quinto piano dell’edificio in Bergamo via Milano 3 e ad
adottare i provvedimenti necessari alla reintegra sul presupposto che l’intervento del
condominio era tardivo e che l’iniziativa del Lumina aveva concretamente realizzato
uno spoglio impedendo o comunque restringendo il godimento pro indiviso di una
parte del locale adibito all’ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici pertinenti
tanto all’ascensore condominiale che a quello di esclusiva proprietà dell’appellato.
Il ctu aveva accertato che il locale è condominiale e che in passato erano alloggiati i
motori ed i quadri elettrici dei due ascensori mentre attualmente, in seguito
all’esecuzione di opere deliberate unilateralmente da Lumina, era interessato da una
parte perimetrale in cartongesso su struttura in ferro per il tamponamento del vano
corsa dell’ascensore dell’appellato prolungato di un piano.
Ricorre Lumina con tre motivi, resiste Montanari.
Lumina) che il convenuto aveva parzialmente occupato realizzandovi, nella parte
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1102 e 1120 cc col quesito se per
stabilire se le modificazioni e/o innovazioni apportate dal singolo condomino alla
cosa comune gilim consentite dalla legge sia o meno necessario accertare se abbiano
specificazioni.
Col coudo motivo
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all’affermazione che l’intervento avrebbe causato limitazioni al diritto d’uso del
Montanari, senza momento di sintesi.
Col terzo motivo si deduce omessa motivazione sulla mancata rinnovazione della
ctu.
La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.
La sentenza ha affermato che l’iniziativa del Lumina aveva concretamente realizzato
uno spoglio impedendo o comunque restringendo il godimento pro indiviso di una
parte del locale adibito all’ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici pertinenti
tanto all’ascensore condominiale che a quello di esclusiva proprietà dell’appellato.
Il ctu aveva accertato che il locale è condominiale e che in passato erano alloggiati i
motori ed i quadri elettrici dei due ascensori mentre attualmente, in seguito
all’esecuzione di opere deliberate unilateralmente da Lumina, era interessato da una
parte perimetrale in cartongesso su struttura in ferro per il tamponamento del vano
corsa dell’ascensore dell’appellato prolungato di un piano.
Detto accertamento in fatto, così come descritto, non dimostra l’appropriazione da
parte del Lumina di una parte comune per fini personali, posto che non si altera la
destinazione del bene, ma se ne fa un uso più intenso che non pregiudica il pari uso e
comportato un impedimento agli altri condomini di fame parimenti uso, con ulteriori
non provoca un pregiudizio concreto, attesa la particolare natura del locale e del
godimento pro indiviso.
Donde la cassazione con rinvio per un nuovo esame.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
Corte di appello di Brescia, altra sezione.
Roma 30 gennaio 2014.
Il consiglier estensore
il Pi gdente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per le spese alla