Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4499 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25548/2005 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati BENVIGNATI Amedeo, CAMODECA GIUSEPPE con delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALORA SPA, M.F., D.B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4037/2005 del TRIBUNALE di TORINO, Sezione

Seconda Civile, emessa il 09/06/2005; depositata il 16/06/2005;

R.G.N. 15849/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione agli atti esecutivi parte ricorrente, R.S., chiedeva previa revoca di tutti i provvedimenti adottati, dalla prima istanza di conversione dell’8.3.2004 sino alla data del ricorso, che il G.E. rimettesse il debitore in termini per accedere alla conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c..

Parte resistente Italora s.p.a. chiedeva che il Giudice adito rigettasse l’opposizione ex adverso proposta in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.

Il resistente D. chiedeva “respingersi l’opposizione avversariamente proposta dal R.”.

La resistente M. chiedeva “respingere in toto l’opposizione proposta da R.S.”.

Con sentenza 4037/2005 emessa il 9.6.2005 il Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa D.M. dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione con riferimento alle ordinanze 9.3.04 e 13-17.3.04; rigettava nel resto il ricorso;

condannava R.S. a rifondere alle controparti le spese processuali.

Proponeva ricorso per cassazione R.S. mentre parte intimata non svolgeva nessuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DEL RICORSO

R.S. sostiene che gli atti indicati in sentenza ed altri indicati in ricorso sono affetti da nullità assoluta.

Sostiene in particolare che nel caso in esame non sono state rispettate le condizioni richieste dal 174 c.p.c.; che in presenza di uno o più atti esecutivi nulli l’opposizione non è vincolata al termine perentorio di 5 giorni (art. 617 c.p.c.); che nessuno degli atti essenziali del processo esecutivo gli era mai stato notificato ed in specie: le varie ordinanze che avevano differito la vendita;

quelle che avevano rigettato le varie istanze di conversione e quella di aggiudicazione, nonchè il decreto che trasferiva il bene venduto.

Sostiene ancora parte ricorrente che il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l’istanza di conversione del 9.4.04 in quanto tardiva perchè la vendita si era perfezionata il 21.3.2004 e non il 21.9.2004.

Il motivo è infondato.

Tutti gli atti indicati appartengono al processo esecutivo e l’opposizione doveva perciò rispettare il termine di cinque giorni di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2, vigente all’epoca.

Il ricorso deve essere perciò rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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