Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4499 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4499 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 23/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 3340-2017 proposto da:
PEN1PINELLI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI (ASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI ;
– ricorrente contro
BPER BANCA SPA, EQuITALL\ SERVIZI DI RISCOSSIONE
SPA 137568811)02;
– intimati
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
depositata il 31/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consi gliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

••••

Rilevato che:
Loredana Pempinelli propone ricorso per cassazione avverso il
provvedimento del tribunale di Reggio Emilia che ha rigettato il
reclamo nei confronti del decreto di rigetto di una proposta di
accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento.

il ricorso, col quale si deducono distinte violazioni di legge
(artt. da 14 a 18 del d.m. 202 del 2014 in ordine alla
determinazione dei compensi dell’organismo di composizione
della crisi, artt. 7 e 8 della I. n. 3 del 2012 e 6, par. 1, della
Cedu, in relazione all’art. 24 cost.), è inammissibile, non
essendo quello in esame un provvedimento avente carattere
decisorio (v. Cass. n. 6516-17);
tanto questa Corte ha chiarito anche in relazione al caso
omologo del piano del consumatore, in base al principio per cui
il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di
rigetto dell’ammissibilità del piano, non precludendo – benché
nei limiti temporali previsti dalla legge – di presentarne un altro
diverso per la ristrutturazione dei debiti, è appunto privo dei
caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile
per cassazione (v. Cass. n. 1869-16).
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera cl• consiglio del 12
dicembre 2017.

Considerato che:

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