Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4499 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16226-2016 proposto da:
M.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 9572/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 4/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da M.G., notificato il 4/5/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 8/7//2016.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017